CassazionedecretoSezione 1Decisione del 26 gennaio 2026
Cassazione n. 30351/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con decreto in data 26.1.2026, il Tribunale di Latina ha rigettato unaistanza di declaratoria di inefficacia dell'ordine di carcerazioneSiep n.30365/2024 emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], istanza con cui siassumeva che il pubblico ministero di Latina, alla luce della concessione con dueprecedenti ordinanze della liberazione anticipata e della natura del reato nonrientrante tra quelli indicati dall'art. 4-bis ord. pen., avrebbe dovuto sciogliere ilcumulo ed emettere il provvedimento di esecuzione con la contestualesospensione dell'ordine per la eventuale richiesta di misure alternative.Il giudice dell'esecuzione non ha ritenuto che le considerazioni della difesaavessero un decisivo rilievo, neppure sulla base dei principi affermati dallasentenza n. 29469 del 2025 della Corte di cassazione, che riguarda le ipotesi dicumulo delle pene irrogate con sentenze talune delle quali riguardanti reatiostativi di cui all'art. 4-bis, circostanza che non ricorre nel caso di specie.2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore diXXXXXXXXXXXXXXXXX, articolando un unico motivo, con il quale deduce erroneaapplicazione della legge penale.Il ricorso evidenzia che in data 18.11.2024 il pubblico ministero di Latina, aseguito della irrevocabilità della sentenza del Tribunale di Latina per il delitto dievasione commesso il 14.10.2017, emetteva un ordine di esecuzione perl'espiazione della pena di quattro anni, un mese e ventisei giorni di reclusionenonché di un mese di arresto, revocando e sostituendo al contempo il precedentecumulo emesso nel 2013 dal pubblico ministero di Roma.Il giudice non ha preso in considerazione la documentazione prodotta, da cuirisultava che la nuova pena da espiare era quella di un anno, un mese e quindicigiorni di reclusione, tenuto conto della riduzione di 135 giorni a seguito dellaconcessione della liberazione anticipata.Di conseguenza, ricorrevano le condizioni per l'accoglimento nella domanda,dal momento che il residuo di pena rientrava nei limiti previsti dall'art. 656,comma 5, cod. proc. pen. In ogni caso, ove non si fosse considerata l'autonomiadella condanna, avrebbe dovuto procedersi allo scioglimento del cumulo eall'applicazione del comma 5 dell’art. 656 cod. proc. pen., conformemente allagiurisprudenza della Suprema Corte.3. Con requisitoria scritta trasmessa il 27.4.2026, il [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. In data 8.5.2026, il difensore della XXXXXXXXX ha trasmesso unamemoria con cui precisa che la condannata si trovava in detenzione domiciliarein esecuzione del decreto di cumulo Siep n 1735/2013 del pubblico ministero diRoma per l'esecuzione della pena di tre anni, quattro mesi e ventisei giorni direclusione nonché di un mese di arresto, con fine pena fissato al 6.6.2026.Il pubblico ministero di Latina, a seguito dell'ordinanza del Magistrato disorveglianza di Roma che dichiarava la cessazione della detenzione domiciliareper il superamento dei tre anni di vita del figlio della condannata, davaesecuzione alla sentenza del Tribunale di Latina del 16.11.2023 di condanna allapena di un anno di reclusione per evasione commessa il 14.10.2017,rideterminando la pena complessiva da espiare in un anno, un mese e quindicigiorni di reclusione più un mese di arresto, con fine pena al 7.3.2027.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Dall’esame degli atti risulta che [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]aveva ottenuto di espiare la pena in detenzione domiciliare, in quanto madre diminore con lei convivente.In data 2.10.2025 la misura alternativa è stata dichiarata cessata in ragionedella sua scadenza e in data 4.11.2025 il pubblico ministero ha emesso un ordinedi esecuzione di pene detentive, includendovi anche la pena di altra sentenzaprima non compresa nel cumulo.In data 27.11.2025 la condannata ha presentato una richiesta dideclaratoria di temporanea inefficacia dell’ordine di esecuzione, eccependo che ilpubblico ministero avrebbe dovuto sciogliere il cumulo e sospendere l'ordine perla eventuale richiesta di misure alternative da parte della condannata.Questo excursus consente, dunque, di affermare che non ricorre nel caso dispecie la situazione in cui il titolo esecutivo sia sopravvenuto durantel’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione: la misura era già cessatae solo nel caso in cui la misura alternativa fosse stata ancora in esecuzioneavrebbe potuto trovare applicazione l’art. 51-bis ord. pen., secondo cui ilpubblico ministero non può mettere direttamente in esecuzione il nuovo cumulo.È dall’applicazione dell’art. 51-bis ord. pen., anziché dell’art. 656 cod. proc.pen., che può derivare una temporanea ineseguibilità dell’ordine di esecuzione,con attribuzione di poteri valutativi alla magistratura di sorveglianza, che ilpubbl ico ministero deve informare immediatamente, formulandocontestualmente le proprie richieste circa la prosecuzione o la cessazione dellamisura (cfr. Sez. 1, n. 5355 del 5/2/2026, Giuranna, non mass.).La ratio della previsione è evidentemente quella di consentire al condannatoche stia già scontando una precedente condanna in una forma alternativa alcarcere di non interrompere, ove ve ne siano i presupposti, il percorsotrattamentale e rieducativo in atto e, quindi, di non compromettere il programmadi reinserimento sociale.Questa ratio non sussiste nel caso di specie, atteso che la condannata nonera più sottoposta a misure alternative, essendo già cessata quella delladetenzione domiciliare cui era stata ammessa in occasione del precedentecumulo.3. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere rigettato, con lacondanna della ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamentodelle spese processuali.Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presenteprovvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a normadell’art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.