CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 20505/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 10/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] L'AQUILA udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del pubblico ministero, sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10 marzo 2021 il magistrato di sorveglianza di L'Aquila ha revocato parzialmente, riducendo a 270 i giorni oggetto del provvedimento, la propria precedente ordinanza del 10 febbraio 2021 con cui aveva concesso 855 giorni di liberazione anticipata al condannato [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l'ordinanza correttiva del 10 marzo era stata determinata da una comunicazione della Procura generale di Napoli, pubblico ministero incaricato dell'esecuzione ex art. 655 cod. proc. pen., che aveva segnalato al magistrato di 4 sorveglianza che alcuni dei semestri oggetto dell'ordinanza del 10 febbraio erano già stati valutati da altro ufficio di sorveglianza. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, che con unico motivo lamenta la violaziòne degli artt. 69 e 70 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in quanto il magistrato di sorveglianza avrebbe preso un provvedimento di competenza del Tribunale di sorveglianza, cui è attribuita la decisione sulle impugnazioni dei provvedimenti del magistrato in punto di liberazione anticipata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il provvedimento impugnato è una ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza ai sensi dell'art. 69-bis, comma 1, I. 26 luglio 1975, n. 354, che dispone che "sull'istanza di concessione della liberazione anticipata, il magistrato di sorveglianza provvede con ordinanza, adottata in camera di consiglio senza la presenza delle parti, che è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nell'art. 127 del codice di procedura penale". Il comma 3 dello stesso articolo individua nel reclamo al tribunale di sorveglianza il mezzo attraverso cui deve essere impugnato questo provvedimento, disponendo che "avverso l'ordinanza di cui al comma 1 il difensore, l'interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio". Non esistono, per contro, norme specifiche che consentano il ricorso diretto per cassazione contro questo provvedimento, né l'impugnabilità può essere ricavata da norme generali, atteso che la procedura prevista dall'art. 69-bis ord. pen. in punto di liberazione anticipata è speciale rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 36235 del 25/01/2017, Santin, Rv. 270717 - 01: il provvedimento di irammissibilità della richiesta di concessione del beneficio della liberazione anticipata, pronunciato de plano dal magistrato di sorveglianza, è impugnabile con reclamo al tribunale di sorveglianza, ai sensi dell'art. 69-bis, comma terzo, ord. peri., e non mediante ricorso per cassazione. In motivazione, la Corte ha precisato che la procedura prevista dall'art. 69-bis ord. pen. in tema di liberazione anticipata costituisce lex specialis rispetto a quella dettata, in generale, dall'art. 666 cod. proc. pen).In definitiva, il provvedimento del magistrato di sorveglianza di l'Aquila avrebbe dovuto, pertanto, essere impugnato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza, e non è suscettibile di essere oggetto di ricorso diretto per cassazione. 2. In applicazione del principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., l'impugnazione non deve, però, essere dichiarata inammissibile, ma, qualificata come reclamo, deve essere trasmessa al tribunale di sorveglianza di l'Aquila per la decisione nelle forme dell'articolo 678 cod. proc. pen. richiamato dal comma 4 dell'art. 69-bis citato (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 17417 del 01/04/2015, Formicola, Rv. 263328 - 01: In tema di liberazione anticipata, avverso l'ordinanza del magistrato di sorveglianza non è ammesso ricorso diretto per cassazione, essendo tale provvedimento privo della natura di sentenza ed espressamente impugnabile con reclamo al Tribunale di sorveglianza, ma l'impugnazione irritualmente proposta, per il principio di conservazione espresso dall'art.568, comma quinto, cod. proc. pen., deve essere qualificata come reclamo, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza competente). P.Q.M. Qualificato il ricorso come reclamo, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Sorveglianza di L'Aquila.