CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 07199/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/05/2022 del GIUD. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, il quale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del 3 maggio 2022 il Magistrato di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA], sottoposta alla misura alternativa alla detenzione domiciliare in espiazione della condanna alla pena di tre anni di reclusione inflittale con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa il 18 dicembre 2019, intesa ad essere autorizzata ad allontanarsi dal luogo di restrizione due volte alla settimana, il Martedì ed il Venerdì, tra le ore 10:30 e le ore 12:30, al fine di provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Magistrato di sorveglianza emesso il provvedimento impugnato sul mero rilievo dei comportamenti che le sono valsi la sostituzione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui ella era stata, in prima battuta, ammessa, con quella della detenzione domiciliare e senza considerare la pregnanza delle esigenze dedotte con l'istanza di autorizzazione che è stata disattesa e l'inconducenza del riferimento alle pregresse trasgressioni, incidenti sul risultato trattamentale ma non anche sulla ineludibile e stringente necessità di soddisfare i bisogni della vita quotidiana. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e merita, pertanto, accoglimento. 2. Preliminarmente, occorre ricordare, con la giurisprudenza di legittimità, che avverso i provvedimenti, quale quello qui impugnato, adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare, ex art. 47-ter, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354, può essere esperito il ricorso in cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art.111, comma 7, Cost., trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale (così, tra le altre, Sez. 1, n. 52134 del 07/11/2019, Z., Rv. 277884 - 01; Sez. 1, n. 11578 del 05/02/2013, Povia, Rv. 255309 - 01; Sez. 1, n. 108 del 30/11/2012, dep. 2013, Fazzari, Rv. 254166 - 01). ,„ / 3. Nel caso di specie, la condannata ha rappresentato che, vivendo da sola in Caltagirone, ha necessità di allontanarsi, con frequenza bisettimanale e per due ore alla volta, dalla propria abitazione per provvedere ad indispensabili esigenze di vita, quali quelle connesse all'acquisto di generi alimentari e di prodotti per l'igiene personale e la cura della casa, ed ha aggiunto di non poter contare sull'ausilio dei genitori, l'uno residente in Liguria, l'altra sprovvista di autonomo mezzo di trasporto. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza ha, nondimeno, disatteso l'istanza della condannata in considerazione delle ripetute trasgressioni alle prescrizioni connesse all'affidamento in prova al servizio sociale, cui ella era stata ammessa e che, per tale ragione, è stato sostituito con la detenzione domiciliare. In proposito, risulta dal provvedimento reso dal Tribunale di sorveglianza di Catania il 13 aprile 2022 ed espressamente richiamato dal Magistrato di sorveglianza in quello oggetto della presente impugnazione che la [OSCURATO:PERSONA], in cinque occasioni, si è allontanata dalla sua abitazione in orario serale non consentito e, in due ulteriori circostanze, ha ospitato in casa un pregiudicato, e che la duplice diffida rivolta alla donna non ha sortito effetto dissuasivo. 4. Ciò posto, appare evidente l'asimmetria tra l'oggetto della richiesta rivolta dalla condanna al Magistrato di sorveglianza e la motivazione sottesa al suo rigetto, che appare connotata da tratti di sostanziale apparenza, tanto da integrare il denunziato vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza avrebbe dovuto, invero, sottoporre a scrutinio comparativo la situazione dedotta dalla [OSCURATO:PERSONA] — in termini sia di strumentalità dell'attività che ella ha chiesto di essere autorizzata a compiere che di possibilità di procurarsi altrimenti i beni a lei occorrenti — con la necessità di prevenire sue eventuali, nuove manifestazioni criminali. Sotto questo profilo, le violazioni delle prescrizioni connesse all'affidamento in prova al servizio sociale costituiscono espressione di scarsa, se non inesistente, adesione alla proposta rieducativa ma non esprimono, di per sé ed in quanto non collegate, per quanto consta, alla commissione di reati, una franca ed immediatamente apprezzabile propensione criminale. La richiesta di autorizzazione presentata dalla condannata avrebbe dovuto, dunque, essere vagliata in funzione del complessivo vissuto della donna, della gravità dei reati da lei commessi, ovvero sulla scorta di una bilanciata e complessiva valutazione di tutti gli interessi in gioco. Compito al quale, invece, il Magistrato di sorveglianza si è sottratto, orientando la decisione alla luce dei comportamenti posti in essere in spregio a quanto statuito all'atto dell'affidamento in prova al servizio sociale, che si è detto non essere, nella loro mera dimensione oggettiva, radicalmente ostativi al rilascio della chiesta autorizzazione, tanto più ove si consideri che la [OSCURATO:PERSONA], nel formulare la richiesta, rimise conclusivamente al Magistrato di sorveglianza l'individuazione delle più opportune — ed eventualmente alternative rispetto a quelle da lei indicate — modalità di soddisfacimento dell'interesse dedotto. 5. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento del decreto impugnato, con rinvio al Magistrato di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio che, libero nell'esito, sia emendato dal vizio riscontrato. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al