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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 40687/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza avanzata da Lorenzo BERRETTINI al fine di ottenere l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; che, a ragione della decisione, il Tribunale, dopo aver ampiamente illustrato la capacità delinquenziale non comune del soggetto - già titolare di un'agenzia investigativa e coinvolto, sul piano ideativo e organizzativo, in numerose rapine aggravate, commesse con analoghe modalità operative e con strumentazione tecnologica avanzata utilizzata dallo stesso BERRETTINI (GPS, mini-telecamere, jammer per bloccare comunicazioni) -, dato atto della condotta collaborativa dal medesimo palesata con gli inquirenti, ha concluso affermando, in base alle risultanze dell'osservazione, come fosse ostativa alla concessione della misura richiesta la mancanza di una vera autocritica o di una reale dichiarazione di ripudio della propria devianza, tale da dimostrare un recupero, almeno parziale, di valori etici e di consapevolezza della necessità di conformare il proprio comportamento alle regole socialmente condivise; LETTO il ricorso, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale adito espresso un convincimento destituito di fondamento giuridico e contraddetto dai dati incontroversi illustrati nello stesso provvedimento impugnato; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché essenzialmente protesa a una rivalutazione integrale degli elementi istruttori emersi dal giudizio in senso favorevole al condannato e non compiutamente correlata alla ratio decidendi; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; PREMESSO che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato l'istanza avanzata da Lorenzo BERRETTINI al fine di ottenere l'applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale; che, a ragione della decisione, il Tribunale, dopo aver ampiamente illustrato la capacità delinquenziale non comune del soggetto - già titolare di un'agenzia investigativa e coinvolto, sul piano ideativo e organizzativo, in numerose rapine aggravate, commesse con analoghe modalità operative e con strumentazione tecnologica avanzata utilizzata dallo stesso BERRETTINI (GPS, mini-telecamere, jammer per bloccare comunicazioni) -, dato atto della condotta collaborativa dal medesimo palesata con gli inquirenti, ha concluso affermando, in base alle risultanze dell'osservazione, come fosse ostativa alla concessione della misura richiesta la mancanza di una vera autocritica o di una reale dichiarazione di ripudio della propria devianza, tale da dimostrare un recupero, almeno parziale, di valori etici e di consapevolezza della necessità di conformare il proprio comportamento alle regole socialmente condivise; LETTO il ricorso, con il quale sono stati dedotti violazione di legge e vizio di motivazione, per avere il Tribunale adito espresso un convincimento destituito di fondamento giuridico e contraddetto dai dati incontroversi illustrati nello stesso provvedimento impugnato; RITENUTO che l'impugnazione va dichiarata inammissibile, poiché essenzialmente protesa a una rivalutazione integrale degli elementi istruttori emersi dal giudizio in senso favorevole al condannato e non compiutamente correlata alla ratio decidendi; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40687/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris