CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 febbraio 2024
Cassazione n. 34451/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 28 febbraio 2024, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra i reati giudicati con le sentenze meglio elencate ai numeri 1, 2, 3 e 4 del ricorso in favore di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto che tra l'omicidio commesso nel 1988 di cui alla sentenza del Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Caltanissetta in data 21/07/2022, il reato in materia di armi commesso nel 1991 di cui alla sentenza della Corte di appello di Milano irrevocabile in data 23/09/1999, la condotta di cui all'art. 416bis c.p. di cui alla sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 20/03/2003 (consumata da epoca imprecisata fino alla data della sentenza di primo grado: 02/07/1999) e il duplice omicidio commesso nel 1995 di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta in data 23/06/2010 non potesse ravvisarsi un unico antecedente disegno criminoso. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 671 cod. proc. pen. e 81 cod. pen. per erronea applicazione della legge, travisamento della prova e manifesta illogicità della motivazione. Il giudice non aveva tenuto conto che la condotta di associazione mafiosa accertata nel 1999 era contestata a partire da epoca imprecisata e l'omicidio Bevilacqua del 1988 (e di cui alla sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Caltanissetta in data 21/07/2022) era stato commesso nell'ambito della guerra di mafia tra cosa nostra e stidda, organizzazioni criminali contrapposte nella seconda delle quali Tuccio militava; anche il duplice omicidio [OSCURATO:PERSONA] del 1995 (e di cui alla sentenza della Corte di Assise di appello di Caltanissetta in data 23/06/2010) era stato commesso nell'ambito della stessa fa id a. Per le altre condotte illecite il solo riferimento al dato temporale non poteva giustificare il diniego della sussistenza del medesimo disegno criminoso. 3. Il Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso, ritenendo non sufficiente la strumentalità dei singoli delitti alla vita dell'associazione per dimostrare il preordinato disegno criminoso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. 2. Secondo costante orientamento, «il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio- temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea» (Sez. un., n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074-01). In questa indagine, è stato affermato che il giudice dell'esecuzione deve desumere la prova del medesimo disegno criminoso «da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del "modus operandi" e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti, essendo sufficiente l'esistenza anche di alcuni soltanto di tali indici, purché significativi»; ma in ogni caso non può essere escluso il riconoscimento della continuazione in ragione della mancanza di uno di tali indici, senza che si proceda alla valutazione tutti gli altri (sez. 2, n. 10539 del 10/02/2023, Rv. 284652- 01; analogamente sez. 1, n. 17878 del 25/01/2017, Rv. 270196-01). 3. A nessuno di questi indici può sopperire il mero accertamento della strumentalità della condotta ad un reato permanente. E in particolare proprio con riferimento ad ipotesi di tentato omicidio aggravato dalla finalità di agevolare gli interessi di una cosca è stato affermato «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione» (sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013, Rv. 259481 - 01). A questo principio è informata la valutazione contenuta nel provvedimento impugnato riguardo gli elementi di fatto confluiti nel giudizio di esecuzione. E non può ravvisarsi una carenza di motivazione nella mancata preminente valorizzazione dell'arco temporale di militanza nella cosca da parte del ricorrente e della mera possibilità di correlare a tale sua militanza la partecipazione ai reati che si chiede di avvincere nella continuazione. La difesa non ha dedotto profili non valutati dal giudice dell'esecuzione che collegassero tali delitti a fatti avvenuti all'epoca del suo ingresso nella cosca e quindi all'inizio della sua condotta permanente. In mancanza di tali elementi vale il principio in base al quale «non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e i reati fine non programmabili "ah origine" perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali, pur potendo astrattamente rientrare nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso.» (sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Rv. 280595 - 01) 4. Il ricorso deve essere quindi respinto con ogni conseguente statuizione. P.Q.M. Rigetta il ricorso