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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 05168/2023

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onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21964/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi N.21964/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 534/12/17, depositata in data 13 febbraio 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quattro cartelle di pagamento, nonchédue preavvisi di fermo, uno relativo a IRPEF del periodo di imposta 2005 e l’altro per IVA del periodo di imposta successivo.

2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso.

3. La CTP del Lazio, con sentenza in data 13 febbraio 2017 , ha rigettato l’appello del contribuente.

Ha ritenuto il giudice di appello in via preliminare l’irrilevanza di altra sentenza della CTP di Roma, in quanto estranea agli atti oggetto di impugnazione.Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che le cartelle sono esigibili sulla base di alcune sentenze della CTP di Roma e che i crediti cui fa riferimento il preavviso di fermo fanno capo all’Agenzia delle Entrate per cui ha rigettato l’istanza di compensazione dedotta dal contribuente.

4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. C on il primo motivo del ricorso principale si deduce , implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 371 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere il giudice di appello omesso di rilevare l’avvenuto passaggio N.21964/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino in giudicato della sentenza della CTR del Lazio n. 4306/28/15 in relazione alla cartella n. 0972011005363537, nonché per violazione degli artt. 1 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Osserva parte ricorrente che la mancata impugnazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta sentenza di appello avrebbe comportato la caducazione del credito incorporato in detta sentenza.

Osserva, inoltre, il ricorrente che la sentenza avrebbe violato diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 33, 34, 38) del d.P.R. n. 600/1973.

1.2. C on il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce , implicitamente inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 371 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il giudice di appello rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR del Lazio n. 4307/28/15 in relazione alla cartella n. 097201120002792763, nonché per violazione degli artt. 1 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600per ragioni analoghe a quelle del motivo che precede.

1.3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce«violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo n. 3 non debenza di multe, bolli, imposte e tributi», in quanto crediti prescritti ex art. 24, comma 5, d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46.

1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce , in via gradata in relazione al motivo superiore, violazione dell’art. 1243 cod. civ. per omessa compensazione di imposte «o per gli importi non prescritti con i crediti dell’attuale appellante nei confronti del Ministero di cui l’Agenzia dell’Entrate è organo operativo».

1.5. Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce «responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 2043 c.c. e 88 c.p.c. perché contemporaneamente debitore inadempiente per i pagamenti nei confronti dell’attuale appellante, ed oggettivamente responsabile per gli illeciti commessi dai propri N.21964/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino dipendenti con i menzionati accertamenti fiscali, nonché socio di maggioranza di Equitalia».

1.6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente per inesistenza della notificazione eseguita dal ricorrente a mezzo PEC, violazione degli artt. 16 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e 48 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dell’art. 395, comma 8, lett. d) d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 16 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 12 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156, dell’art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 e dell’art. 16 decreto direttoriale 4 agosto 2015 .

Osserva l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale che la notificazione dell’atto di appello – la cui relata viene trascritta per specificità – deve ritenersi inesistente (con conseguente non sanabilità per effetto della costituzione del concessionario della riscossione), non essendo stata, all’atto della notificazione dell’appello, avvenuta nel marzo 2016, data attuazione alle specifiche tecniche che consentissero l’applicazione della notificazione a mezzo PEC degli atti relativi al processo tributario.

2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata non ha esaminato, né ha deciso la causa in relazione alla sussistenza del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza CTR Lazio n. 4306/28/15, avendo invece ritenuto l’estraneità al caso di specie di altra (e diversa) decisione invocata dal contribuente in appello, ossia la sentenza della CTR Lazio n. 4308/28/15, la quale «non ha alcuna attinenza al caso di specie e non incide sul preavviso di fermo di cui si discute».

Diversamente, la sentenza impugnata si è, poi, soffermata sul contenuto di tale ultima decisione, rilevando che tale sentenza aveva parzialmente annullato un atto di contestazione in relazione al quale era stata emessa una cartella di pagamento che, come accertato N.21964/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino dal giudice di appello (senza che vi sia stata impugnazione alcuna sul punto), «non è ricompresa nel fermo amministrativo oggetto della presente controversia.

Parimenti, il giudice di appello si è soffermato sulla correlazione tra gli altri atti impositivi e i relativi atti prodromici e successivi, senza soffermarsi sulle due sentenze di merito invocate dal ricorrente.

Non essendosi il ricorrente confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile, in quanto l’esame del motivo si risolverebbe un riesame delle tesi difensive svolte dal ricorrente nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata e, quindi, contrapponendosi la valutazione della parte al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez.

III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez.

III, 11 gennaio 2005, n. 359).

3. Il secondo motivo è inammissibile negli stessi termini, in quanto anche in tal caso il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

In disparte l’omessa indicazione degli estremi del dedotto giudicato esterno (che rende ugualmente inammissibile il motivo per difetto di specificità), il giudice di appello ha effettivamente preso in esame la sentenza della CTR del Lazio n. 4307/28/15, ma senza accertamento del giudicato; invero, il giudice di appello ha accertato in fatto (anche in tal caso senza impugnazione specifica di tale accertamento operato dal giudice di appello) che la cartella in oggetto è stata emessa sulla base di un ruolo ancora esigibile «nella misura di quanto ancora risultante dal provvedimento di sgravio parziale».

4. Il terzo e il quarto motivo sono parimenti inammissibili, in quanto –anche in tali casi – il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non potendo la parte limitarsi a riproporre N.21964/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez.

I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez.

VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez.

III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez.

III, 11 gennaio 2005, n. 359).

5. I motivi sono ulteriormente inammissibili in quanto il ricorrente intende ripercorrere il giudizio di fatto in ordine all’avvenuta prescrizione di alcuni dei crediti azionati dall’[OSCURATO:PERSONA] (prescrizione, peraltro, genericamente indicata), nonché in relazione alla dedotta estinzione per compensazione dei debiti tributari oggetto di accertamento con pretesi controcrediti vantati dal ricorrente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria.

6. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto introduce una domanda riconvenzionale, peraltro proposta nei confronti di un terzo estraneo al presente giudizio, Ministero dell’Economia e delle Finanze (laddove nelle controversie tributarie stanno in causa, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali: Cass., Sez.

U., 14 febbraio 2006, n. 3116), domanda che è incompatibile con il giudizio tributario.

Il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda, difatti, esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi, conseguendone, pertanto, la incompatibilità con la struttura del processo - atteso il suo carattere impugnatorio - della domanda riconvenzionale da chiunque proposta (Cass., Sez.

V, 6 giugno 2018, N.21964/17 R.G.

Est.

F. D’Aquino n. 14541; Cass., Sez.

V, 20 febbraio 2013, n. 4145; Cass., Sez.

V, 22 settembre 2006, n. 20516).

7. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato.

E’ assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; nulla per la parte intimata non costituita.

Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale , ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21964/2017R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentatoe difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Piazzale delle [OSCURATO:PERSONA], 3 –ricorrente principale – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente e ricorrente incidentale condizionato – contro [OSCURATO:PERSONA]: tributi N.21964/17 R.G. Est. F. D’Aquino ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente pro tempore –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 534/12/17, depositata in data 13 febbraio 2017 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 14 dicembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato quattro cartelle di pagamento, nonchédue preavvisi di fermo, uno relativo a IRPEF del periodo di imposta 2005 e l’altro per IVA del periodo di imposta successivo. 2. La CTP di Roma ha rigettato il ricorso. 3. La CTP del Lazio, con sentenza in data 13 febbraio 2017 , ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello in via preliminare l’irrilevanza di altra sentenza della CTP di Roma, in quanto estranea agli atti oggetto di impugnazione.Il giudice di appello ha, poi, ritenuto che le cartelle sono esigibili sulla base di alcune sentenze della CTP di Roma e che i crediti cui fa riferimento il preavviso di fermo fanno capo all’Agenzia delle Entrate per cui ha rigettato l’istanza di compensazione dedotta dal contribuente. 4. Propone ricorso per cassazione il contribuente, affidato a cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA], il quale propone a sua volta ricorso incidentale condizionato, affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. C on il primo motivo del ricorso principale si deduce , implicitamente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 371 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per avere il giudice di appello omesso di rilevare l’avvenuto passaggio N.21964/17 R.G. Est. F. D’Aquino in giudicato della sentenza della CTR del Lazio n. 4306/28/15 in relazione alla cartella n. 0972011005363537, nonché per violazione degli artt. 1 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Osserva parte ricorrente che la mancata impugnazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] della suddetta sentenza di appello avrebbe comportato la caducazione del credito incorporato in detta sentenza. Osserva, inoltre, il ricorrente che la sentenza avrebbe violato diverse disposizioni (artt. 1, 2, 3, 33, 34, 38) del d.P.R. n. 600/1973. 1.2. C on il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce , implicitamente inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 371 cod. proc. civ. e dell’art. 2909 cod. civ., per non avere il giudice di appello rilevato l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza della CTR del Lazio n. 4307/28/15 in relazione alla cartella n. 097201120002792763, nonché per violazione degli artt. 1 e ss. d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600per ragioni analoghe a quelle del motivo che precede. 1.3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce«violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sul motivo n. 3 non debenza di multe, bolli, imposte e tributi», in quanto crediti prescritti ex art. 24, comma 5, d. lgs. 26 febbraio 1999, n. 46. 1.4. Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce , in via gradata in relazione al motivo superiore, violazione dell’art. 1243 cod. civ. per omessa compensazione di imposte «o per gli importi non prescritti con i crediti dell’attuale appellante nei confronti del Ministero di cui l’Agenzia dell’Entrate è organo operativo». 1.5. Con il quinto motivo del ricorso principale si deduce «responsabilità del Ministero dell’Economia e delle Finanze ex art. 2043 c.c. e 88 c.p.c. perché contemporaneamente debitore inadempiente per i pagamenti nei confronti dell’attuale appellante, ed oggettivamente responsabile per gli illeciti commessi dai propri N.21964/17 R.G. Est. F. D’Aquino dipendenti con i menzionati accertamenti fiscali, nonché socio di maggioranza di Equitalia». 1.6. Con l’unico motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., inammissibilità dell’appello proposto dal contribuente per inesistenza della notificazione eseguita dal ricorrente a mezzo PEC, violazione degli artt. 16 d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e 48 d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, dell’art. 395, comma 8, lett. d) d.l. 6 luglio 2011, n. 98, dell’art. 16 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, dell’art. 12 d. lgs. 24 settembre 2015, n. 156, dell’art. 3, comma 3, d.m. 23 dicembre 2013, n. 163 e dell’art. 16 decreto direttoriale 4 agosto 2015 . Osserva l’[OSCURATO:PERSONA] ricorrente incidentale che la notificazione dell’atto di appello – la cui relata viene trascritta per specificità – deve ritenersi inesistente (con conseguente non sanabilità per effetto della costituzione del concessionario della riscossione), non essendo stata, all’atto della notificazione dell’appello, avvenuta nel marzo 2016, data attuazione alle specifiche tecniche che consentissero l’applicazione della notificazione a mezzo PEC degli atti relativi al processo tributario. 2. Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La sentenza impugnata non ha esaminato, né ha deciso la causa in relazione alla sussistenza del giudicato esterno formatosi a seguito della sentenza CTR Lazio n. 4306/28/15, avendo invece ritenuto l’estraneità al caso di specie di altra (e diversa) decisione invocata dal contribuente in appello, ossia la sentenza della CTR Lazio n. 4308/28/15, la quale «non ha alcuna attinenza al caso di specie e non incide sul preavviso di fermo di cui si discute». Diversamente, la sentenza impugnata si è, poi, soffermata sul contenuto di tale ultima decisione, rilevando che tale sentenza aveva parzialmente annullato un atto di contestazione in relazione al quale era stata emessa una cartella di pagamento che, come accertato N.21964/17 R.G. Est. F. D’Aquino dal giudice di appello (senza che vi sia stata impugnazione alcuna sul punto), «non è ricompresa nel fermo amministrativo oggetto della presente controversia. Parimenti, il giudice di appello si è soffermato sulla correlazione tra gli altri atti impositivi e i relativi atti prodromici e successivi, senza soffermarsi sulle due sentenze di merito invocate dal ricorrente. Non essendosi il ricorrente confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo va, pertanto, dichiarato inammissibile, in quanto l’esame del motivo si risolverebbe un riesame delle tesi difensive svolte dal ricorrente nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata e, quindi, contrapponendosi la valutazione della parte al giudizio espresso dalla sentenza impugnata, come tale inammissibile ex art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359). 3. Il secondo motivo è inammissibile negli stessi termini, in quanto anche in tal caso il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In disparte l’omessa indicazione degli estremi del dedotto giudicato esterno (che rende ugualmente inammissibile il motivo per difetto di specificità), il giudice di appello ha effettivamente preso in esame la sentenza della CTR del Lazio n. 4307/28/15, ma senza accertamento del giudicato; invero, il giudice di appello ha accertato in fatto (anche in tal caso senza impugnazione specifica di tale accertamento operato dal giudice di appello) che la cartella in oggetto è stata emessa sulla base di un ruolo ancora esigibile «nella misura di quanto ancora risultante dal provvedimento di sgravio parziale». 4. Il terzo e il quarto motivo sono parimenti inammissibili, in quanto –anche in tali casi – il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, non potendo la parte limitarsi a riproporre N.21964/17 R.G. Est. F. D’Aquino le tesi difensive svolte nelle fasi di merito, senza considerare le ragioni offerte dalla sentenza impugnata, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve, in sostanza, nella proposizione di un «non motivo», come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (Cass., Sez. I, 24 settembre 2018, n. 22478; Cass., Sez. VI, 2 marzo 2018, n. 5001; Cass., Sez. III, 31 agosto 2015, n. 17330; Cass., Sez. III, 11 gennaio 2005, n. 359). 5. I motivi sono ulteriormente inammissibili in quanto il ricorrente intende ripercorrere il giudizio di fatto in ordine all’avvenuta prescrizione di alcuni dei crediti azionati dall’[OSCURATO:PERSONA] (prescrizione, peraltro, genericamente indicata), nonché in relazione alla dedotta estinzione per compensazione dei debiti tributari oggetto di accertamento con pretesi controcrediti vantati dal ricorrente nei confronti dell’Amministrazione finanziaria. 6. Il quinto motivo è inammissibile, in quanto introduce una domanda riconvenzionale, peraltro proposta nei confronti di un terzo estraneo al presente giudizio, Ministero dell’Economia e delle Finanze (laddove nelle controversie tributarie stanno in causa, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali: Cass., Sez. U., 14 febbraio 2006, n. 3116), domanda che è incompatibile con il giudizio tributario. Il giudizio davanti alle commissioni tributarie riguarda, difatti, esclusivamente il controllo della legittimità, formale e sostanziale, di uno degli specifici atti impositivi elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con indagine sul rapporto tributario limitata al riscontro della consistenza della pretesa fatta valere con gli atti medesimi, conseguendone, pertanto, la incompatibilità con la struttura del processo - atteso il suo carattere impugnatorio - della domanda riconvenzionale da chiunque proposta (Cass., Sez. V, 6 giugno 2018, N.21964/17 R.G. Est. F. D’Aquino n. 14541; Cass., Sez. V, 20 febbraio 2013, n. 4145; Cass., Sez. V, 22 settembre 2006, n. 20516). 7. Il ricorso principale va, pertanto, rigettato. E’ assorbito l’esame del ricorso incidentale condizionato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; nulla per la parte intimata non costituita. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente principale. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.600,00, oltre spese prenotate a debito; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale , ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo
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