CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 marzo 2024
Cassazione n. 12268/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 24636-2022 r.g. proposto da: J.S.M. SOCIETA’COOPERATIVA, in liquidazione, ([OSCURATO:PERSONA] e Numero di iscrizione: 02519210427 del Registro delle imprese), legalmente rappresentata dal liquidatore Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa in virtùdi procura speciale in calce al ricorso, dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatapresso il suo studio sito in Ancona, [OSCURATO:PERSONA] n. 22. -ricorrente - contro -[OSCURATO:PERSONA] (c.f. FRRMHL82RO1E388P) e [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione soc. coop a r.l. ([OSCURATO:PERSONA]: 02519210427), in persona del curatore fallimentare. - - intimat i - avverso la sentenza n. 938/2022 della Corte di Appello di Ancona, pubblicata in data 14.7.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentarono istanza di fallimento nei confronti della società J.S.M. [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, esponendo di essere creditori in forza di provvedimenti giudiziali.Si costituì, nella fase prefallimentare, la cooperativa deducendo che la società non poteva essere dichiarata fallita poiché(a) non svolgeva attività commerciale, ma solo attività con scopo mutualistico e lavorazioni artigianali per conto terzi, senza scopo di lucro ed aveva da tempo interrotto l’attività; (b) era in attesa di essere posta in liquidazione coatta amministrativa avendo presentato domanda al competente Ministero dello [OSCURATO:PERSONA] e alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti, in conformità al D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220; (c) non ricorrevano i limiti dimensionali di legge. 2. Il Tribunale di Ancona, con la sentenza n. 5/2022, dichiarò il fallimento della J.S.M. SOCIETA’ COOPERATIVA, in liquidazione. 3. Proposto reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento da parte di J.S.M. SOCIETA’ COOPERATIVA, in liquidazione, la Corte di appello di Ancona, con la sentenza qui oggetto di ricorso per cassazione, ha respinto l’impugnativa, confermando pertanto la sentenza con la quale era stato dichiarato il fallimento della predetta società. 4. La Corte territoriale ha rilevato che: (a) il primo motivo di reclamo -fondato sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 1, lett. c , l. fall. e 2545 terdecies c.c. , laddove il Tribunale avrebbe errato nel non valutare la preventiva presentazione della domanda di liquidazione coatta amministrativaal competente Ministero – era infondato, perché l’art. 2545 tercedies cod. civ. riconosce, per le cooperative che svolgono attività commerciale, la concorrenza fra due procedure concorsuali: la liquidazione coatta amministrativa ed il fallimento e perché la norma, al terzo comma, prevede espressamente che “La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento”; (b) risultava pertanto esclusa l’attivazione o la prosecuzione di quella fra le due procedure per la quale la fase istruttoria volta all’emanazione del provvedimento di apertura non fosseancora iniziato ovvero fosse ancora in corso nel momento in cui era stata dichiarata la liquidazione coatta amministrativa , con provvedimento amministrativo, o vvero il fallimento , con sentenza ; (c) ne lla fattispecie in esame la dichiarazione di fallimento aveva perta nto precluso il corso della procedura amministrativa; (d) anche il secondo motivo di doglianza – col quale si denunciava che il Tribunale avesseomesso ogni valutazione riguardo al fatto che la società non svolgeva più attività commerciale – non era fondato, in quanto, come riconosciuto dalla stessa parte reclamante, essa svolgeva attività per conto terzi, e perché il Tribunale aveva accertato che l’attività svolta dalla cooperativa aveva ad oggetto la lavorazione, progettazione e costruzione di stampi, parti meccaniche in genere, nonché la produzione di materiali plastici; (e) dagli atti risultava inoltre confermato l'esercizio di un'attività imprenditoriale da parte della cooperativa con l'assunzione e l'esecuzione in via diretta di complesse e rilevanti prestazioni nei confronti di terzi, con modalità professionali ed organizzate ed era emersa altresì la finalità di perseguire un'economicità della gestione quale tendenziale proporzione tra costi e ricavi; (f) con il terzo motivo di censura la società reclamante aveva evidenziato che il Tribunale non avevamotivato in ordine all’eccepita mancanza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F. per la dichiarazione di fallimento, avendo evidenziato che, esclusa la ricorrenza dei requisiti previsti dalle lettere a e b del citato articolo 1 l. fall., il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non ricorrevaneppure il requisito di cui alla lettera c, e cioè debiti anche non scaduti per euro 500.000,00 ; (g) anche quest’ultimo motivo era invero infondato, perché il Tribunale aveva specificamente e correttamente motivato sul difetto di prova – di cui era onerata la reclamante –del mancato superamento delle soglie di fallibilità di cui all’art. 1, comma secondo, l.fall. ed aveva anzi riscontrato che “dai bilanci depositati risultano ampiamenti superati i limiti di legge”; (h) nessun ulteriore elemento era stato offerto dalla reclamante se non un inverificabile documento depositato come “prospetto di bilancio” relativo al 2021, documento, all’evidenza, del tutto irrilevanteai fini del decidere. 2. La sentenza, pubblicata il 14.7.2022 , è stata impugnata da J.S.M. SOCIETA’ COOPERATIVA, in liquidazione, con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione soc. coop a r.l., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], intimati, non hanno svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo la società ricorrente lamenta “ Violazione ed erronea applicazione degli articoli 2 e 195 L.F. -articolo 2545 terdecies c.c. - (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), nonchénullit à della sentenza per violazione dell'articolo 112 c.p.c. -mancata pronuncia su parte delle censure sollevate (ex articolo 360 c.p.c., n. 4), per avere la Corte d'Appello erroneamente ritenuto sottoponibili a fallimento, e non a liquidazione coatta amministrativa (procedura nel caso di specie preventivamente avviata ma non conclusa), la cooperativa, peraltro motivando per relationem e in modo non intellegibile, alla sentenza di primo grado”. 1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte territoriale non avrebbecorrettamente applicato la legge in presenza di un dato incontestato, e cio è che la Cooperativa aveva proceduto alla preventiva presentazione della domanda di liquidazione coatta amministrativa al competente Ministero e che la stessa era in attesa di essere posta in liquidazione coatta amministrativa,avendo presentato,come per legge, l’istanza di revisione al Ministero. Ricorda inoltre la società ricorrente che, all’udienza pre-fallimentare del 10.3.2022, il liquidatore aveva dichiarato che era stata pre sentata sin dal 28.12.2021 la domanda al Ministero a seguito di verbale di revisione del 29.10.2021 e che la procedura era stata completata con la comunicazione del 4.3.2022 della Confcoopertive,per conto dell’odierna ricorrente. 1.2 Ritiene il ricorrente che in ragione del fatto che la proceduradi LCA fosse stata avviata prima della dichiarazione di fallimento, il Tribunale avrebbe dovuto respingere l’istanza di fallimento dei creditori. Tale conclusione sarebbe altresì rafforzata dalle previsioni contenute nel Decreto Legislativo n.220 del 2002, che disciplina le competenze e le prerogative degli organi preposti al controllo sull'attivitàdelle cooperative e sul rispetto delle finalità mutualistiche - il cui articolo 4 prevede infatti una periodica "revisione cooperativa" da parte del Mi.SE. 1.2.1 Questo primo ordine di doglianze è infondato poiché le obiezioni sollevate dalla ricorrente si scontrano contro il chiaro tenore letterale degli artt. 2545 terdeciesc.c. e 196 l. fall. Occorre infatti ricordare che la norma per prima ricordata dispone espressamente, al secondo comma, che “ La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento” e l’art. 196 l. fall. ripete il medesimo precetto all’interno della legge fallimentare. Ne consegue che, diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente, l’elemento dirimente, per stabile quale delle due procedure debba prevalere sull’altra, non è rappresentato dal momento della presentazione delle rispettive domande di accesso alle procedure (quella amministrativa e quella giudiziale volta alla declaratoria di fallimento), quanto piuttosto dal successivo provvedimento di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa ovvero di dichiarazione di fallimento. 1.2 Con un secondo ordine di doglianze la società ricorrente evidenzia che, in base all'articolo 1, comma 1, L.F. "sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivitàcommerciale, esclusi gli enti pubblici ” , con conseguente rinvio, per l'individuazione del requisito soggettivo della qualità di imprenditore, all'articolo 2082 c.c., a norma del quale è " … imprenditore chi esercita professionalmente un'attivitàeconomica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi".Secondo la ricorrente, i giudici d el merito avrebbero omesso di valutare che la societ à non svolgeva attivit à commerciale, avendo uno scopo mutualistico, ed effettua va lavorazioni artigianali per conto terzi, difettando dunque lo scopo di lucro e non avendo una gestione economica e finalità di ripartizione degli utili, ma unicamente quello di ridurre i costi del lavoro dei soci.Si evidenzia che la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che, per la qualificazione commerciale di un'impresa, si ponevaquale elemento essenziale, unitamente all'autonomia gestionale, finanziaria e contabile, la ricerca e l’ottenimento del c.d. lucro oggettivo. Aggiunge la ricorrente che lo scopo di lucro, a sua volta, si divide in lucro soggettivo (la distribuzione degli utili) e lucro oggettivo (la proporzione tra costi e ricavi). A differenza del primo - che si oppone allo scopo mutualistico - il lucro oggettivo non sarebbe inco nciliabile con quest’ultimo, e dunque potrebbe essere presente anche in una societ à cooperativa, pur quando essa operi solo nei confronti dei propri soci. 1.2.1 La Corte territoriale – precisa la ricorrente – si sarebbe discostata da tali principi,tralasciando la circostanza che la società era inattiva da tempo e dunque non svolgeva attività tale da poter produrre utili, considerato che i soci lavoratori, allorquando la cooperativa era in attività, non venivano remunerati con gli utili bensì con la distribuzione reddituale delle entrate. 1.2.2 Le doglianze, così da ultimo proposte, risultano all’evidenza inammissibili perché, sotto l’egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, la ricorrente pretenderebbe un nuovo scrutinio sui presupposti fattuali già valutati dai giudici del merito per ritenere commerciale o meno l’impresa attinta dalla dichiarazione di fallimento, scrutinio quest’ultimo invece inibito al giudice di legittimità, in quanto richiedente una nuova lettura degli atti istruttori e un rinnovato apprezzamento delle prove ( così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). Le statuizioni impugnate risultano peraltro conformi ai consolidati principi espressi nella materia in esame dalla giurisprudenza di legittimità, secondo i quali lo scopo di lucro (c.d. lucro soggettivo) non è elemento essenziale per il riconoscimento della qualità di imprenditore commerciale, essendo individuabile l'attività di impresa tutte le volte in cui sussista una obiettiva economicità dell'attività esercitata, intesa quale proporzionalità tra costi e ricavi (cd. lucro oggettivo), requisito quest'ultimo che, non essendo inconciliabile con il fine mutualistico, ben può essere presente in una società cooperativa, la quale pertanto, ove svolga attività commerciale, in caso di insolvenza, può essere assoggettata a fallimento, in applicazione dell'art. 2545 terdeciesc.c. (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25478 del 10/10/2019; Sez. 6- 1 , Ordinanza n. 14250 del 12/07/2016; Sez. 1 - , Sentenza n. 29245 del 20/10/2021). 3. La ricorrente si duole, infine, con un terzo ordine di censure, sempre contenute nel primo motivo di ricorso, che il Tribunale non avrebbe motivato in ordine all’eccepita mancanza dei requisiti dimensionali di cui all’art. 1 L.F. per la dichiarazione di fallimento. Esclusa, infatti, la ricorrenza dei requisiti previsti dalle lettere a e b del citato articolo 1 L.F., il Tribunale avrebbe dovuto considerare che non ricorreva neppure il requisito di cui alla lettera c, e cioè dei debiti, anche non scaduti , per euro 500.000,00. Aggiunge la ricorrente che anche dalla documentazione depositata, escludendo le voci che non costituivanoposte passive, si ricaverebbe che il debito della cooperativa non superava il citato limite, come risultava dal prospetto di bilancio depositato con il reclamo alla Corte di Appello. 3.1 Anche il terzo motivo non supera il vaglio di ammissibilità in quanto le censure proposte dalla società ricorrente sono comunque rivolte ad un nuovo apprezzamento della quaestio facti, questa volta in riferimento al profilo della sussistenza dei requisiti dimensionali di fallibilità di cui all’art. 1 della l. fall., scrutinio che, come già sopra rilevato, sfugge al sindacato del giudizio di legittimità. Peraltro, le doglianze neanche censurano in modo puntuale le rationes decidendidel provvedimento impugnato che, sul punto qui da ultimo in discussione, avevano evidenziato il mancato assolvimento dell’onere della prova anche in relazione al profilo della dimostrazione del mancato superamento dei requisiti dimensionali di cui alle lettere a e b dell’art. 1 l. fall., così rendendo superfluo, in mancanza di una puntuale censura di tale ragione decisoria, la discussione in ordine alla dimostrazione dell’entità dell’indebitamento complessivo dell’impresa debitrice. Nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa degli intimati. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrent