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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 22963/2026

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te di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza pronunciata in data 17 febbraio 2026 con cui la Corte diAppello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la penadi anni 5, mesi 9, giorni 8 di reclusione ed euro 2.340,00 di multa in relazione aireati di ricettazione di cui al capo di imputazione.2.

Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduceviolazione degli artt.99, 157 e 161 cod. pen., nonché dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando altresìun vizio motivazionale in relazione alla sentenza impugnata.La difesa censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui nonavrebbe esaminato il motivo di appello concernente l’erroneo riconoscimentodella recidiva reiterata specifica e la conseguente mancata declaratoria diestinzione dei reati per intervenuta prescrizione.Secondo l’assunto difensivo, la richiesta di concordato sui motivi di appelloavrebbe espressamente prevista la rinuncia esclusivamente alle doglianzecontestata recidiva reiterata specifica e i riflessi della stessa sul computo deltermine prescrizionale.

Da ciò deriverebbe, ad avviso del ricorrente, l’obbligo peril giudice di secondo grado di pronunciarsi espressamente su tali questioni,mediante un’autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dell’aggravantecontestata.La difesa sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da unamotivazione del tutto carente, non avendo la Corte distrettuale svolto alcunaargomentazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata specificaritenuta in sentenza, con conseguente violazione anche dell’obbligo di immediatadeclaratoria delle cause di non punibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen.Il ricorrente aggiunge che l’accoglimento della prospettazione difensiva, siaeventuale riqualificazione in una forma meno grave di recidiva, avrebbecomportato una diversa determinazione del termine massimo di prescrizione, conla conseguenza che tutti i reati ascritti si sarebbero estinti anteriormente allapronuncia della sentenza di appello.

Proprio in ragione delle ricadute che ilriconoscimento della recidiva produce sul decorso della prescrizione, la Corteterritoriale avrebbe dovuto, pertanto, fornire un’adeguata motivazione in ordinealla concreta sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dellacontestata circostanza aggravante.3.

L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.Dall’esame degli atti processuali emerge, in modo inequivoco, che all’udienza del17 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti imotivi di appello di merito, ad eccezione di quelli concernenti il trattamentosanzionatorio, come risulta dal verbale di udienza, nel quale è riportata laformula «eccetto quelli quoad pena».Ne consegue l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui tale rinuncia nonavrebbe riguardato anche le censure concernenti il riconoscimento della recidivae i conseguenti effetti sul computo del termine prescrizionale.La prospettazione del ricorrente non si confronta, infatti, con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia.

QuestaCorte ha ripetutamente affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello diversida quelli inerenti alla pena comporta l’abbandono di ogni doglianza relativa aicapi della decisione diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio insenso stretto, ricomprendendo anche le questioni concernenti la recidiva.Quest’ultima, pur incidendo sulla quantificazione della sanzione al pari delle altrecircostanze del reato, costituisce un autonomo capo della decisione e non puòessere ricondotta alle sole questioni attinenti alla misura della pena oggetto dellaresidua devoluzione al giudice di appello.In applicazione di tale principio, è stato, in particolare, affermato che la rinunciaa tutti i motivi di gravame diversi da quelli riguardanti la pena preclude lasuccessiva deduzione di censure concernenti l’erroneo riconoscimento dellarecidiva, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione volto acontestarne la sussistenza o i presupposti applicativi (Sez. 6, n. 54431 del25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 – 01; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025,Toscano, Rv. 288093 – 02).Alla luce di tale consolidato indirizzo ermeneutico, deve ritenersi che la rinunciaformalizzata dal difensore abbia definitivamente precluso ogni sindacato sullequestioni inerenti alla configurabilità della contestata recidiva reiterata specifica,sicché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su doglianze ormaiabbandonate dalla parte.

Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essereravvisato nella sentenza impugnata, essendo la decisione pienamente coerentecon il perimetro devolutivo risultante dall’accordo processuale intervenuto tra leparti.In particolare, è priva di fondamento la dedotta violazione dell’art. 129 cod. proc.pen., posto che la prospettata estinzione dei reati per prescrizione presupponeval’accoglimento della preliminare censura concernente l’esclusione o la diversaqualificazione della recidiva, questione che, per effetto della rinuncia ai relativimotivi di gravame, era ormai sottratta alla cognizione del giudice di appello.In tale contesto, correttamente la Corte territoriale ha proceduto alla definizionedel giudizio entro i limiti segnati dalle residue questioni devolute, senza cheresiduasse alcun obbligo di specifica motivazione in ordine a motivi ormairitualmente rinunciati.4.

All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te di Appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];preso atto che il procedimento in parola viene trattato con il rito “de plano”.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazioneavverso la sentenza pronunciata in data 17 febbraio 2026 con cui la Corte diAppello di Napoli ha applicato, ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., la penadi anni 5, mesi 9, giorni 8 di reclusione ed euro 2.340,00 di multa in relazione aireati di ricettazione di cui al capo di imputazione.2. Con l’unico motivo di impugnazione, il ricorrente deduceviolazione degli artt.99, 157 e 161 cod. pen., nonché dell’art. 129 cod. proc. pen., lamentando altresìun vizio motivazionale in relazione alla sentenza impugnata.La difesa censura la decisione della Corte territoriale nella parte in cui nonavrebbe esaminato il motivo di appello concernente l’erroneo riconoscimentodella recidiva reiterata specifica e la conseguente mancata declaratoria diestinzione dei reati per intervenuta prescrizione.Secondo l’assunto difensivo, la richiesta di concordato sui motivi di appelloavrebbe espressamente prevista la rinuncia esclusivamente alle doglianzecontestata recidiva reiterata specifica e i riflessi della stessa sul computo deltermine prescrizionale. Da ciò deriverebbe, ad avviso del ricorrente, l’obbligo peril giudice di secondo grado di pronunciarsi espressamente su tali questioni,mediante un’autonoma valutazione dei presupposti giustificativi dell’aggravantecontestata.La difesa sostiene, pertanto, che la sentenza impugnata sarebbe affetta da unamotivazione del tutto carente, non avendo la Corte distrettuale svolto alcunaargomentazione in ordine alla sussistenza della recidiva reiterata specificaritenuta in sentenza, con conseguente violazione anche dell’obbligo di immediatadeclaratoria delle cause di non punibilità previsto dall’art. 129 cod. proc. pen.Il ricorrente aggiunge che l’accoglimento della prospettazione difensiva, siaeventuale riqualificazione in una forma meno grave di recidiva, avrebbecomportato una diversa determinazione del termine massimo di prescrizione, conla conseguenza che tutti i reati ascritti si sarebbero estinti anteriormente allapronuncia della sentenza di appello. Proprio in ragione delle ricadute che ilriconoscimento della recidiva produce sul decorso della prescrizione, la Corteterritoriale avrebbe dovuto, pertanto, fornire un’adeguata motivazione in ordinealla concreta sussistenza dei presupposti richiesti per l’applicazione dellacontestata circostanza aggravante.3. L’unico motivo di ricorso è manifestamente infondato.Dall’esame degli atti processuali emerge, in modo inequivoco, che all’udienza del17 febbraio 2026 il difensore del ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti imotivi di appello di merito, ad eccezione di quelli concernenti il trattamentosanzionatorio, come risulta dal verbale di udienza, nel quale è riportata laformula «eccetto quelli quoad pena».Ne consegue l’infondatezza dell’assunto difensivo secondo cui tale rinuncia nonavrebbe riguardato anche le censure concernenti il riconoscimento della recidivae i conseguenti effetti sul computo del termine prescrizionale.La prospettazione del ricorrente non si confronta, infatti, con il consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità formatasi in materia. QuestaCorte ha ripetutamente affermato che la rinuncia a tutti i motivi di appello diversida quelli inerenti alla pena comporta l’abbandono di ogni doglianza relativa aicapi della decisione diversi dalla determinazione del trattamento sanzionatorio insenso stretto, ricomprendendo anche le questioni concernenti la recidiva.Quest’ultima, pur incidendo sulla quantificazione della sanzione al pari delle altrecircostanze del reato, costituisce un autonomo capo della decisione e non puòessere ricondotta alle sole questioni attinenti alla misura della pena oggetto dellaresidua devoluzione al giudice di appello.In applicazione di tale principio, è stato, in particolare, affermato che la rinunciaa tutti i motivi di gravame diversi da quelli riguardanti la pena preclude lasuccessiva deduzione di censure concernenti l’erroneo riconoscimento dellarecidiva, con conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione volto acontestarne la sussistenza o i presupposti applicativi (Sez. 6, n. 54431 del25/10/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315 – 01; Sez. 1, Ordinanza n. 30403 del09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 – 01; Sez. 3, n. 19866 del 04/02/2025,Toscano, Rv. 288093 – 02).Alla luce di tale consolidato indirizzo ermeneutico, deve ritenersi che la rinunciaformalizzata dal difensore abbia definitivamente precluso ogni sindacato sullequestioni inerenti alla configurabilità della contestata recidiva reiterata specifica,sicché la Corte territoriale non era tenuta a pronunciarsi su doglianze ormaiabbandonate dalla parte. Ne consegue che nessun vizio motivazionale può essereravvisato nella sentenza impugnata, essendo la decisione pienamente coerentecon il perimetro devolutivo risultante dall’accordo processuale intervenuto tra leparti.In particolare, è priva di fondamento la dedotta violazione dell’art. 129 cod. proc.pen., posto che la prospettata estinzione dei reati per prescrizione presupponeval’accoglimento della preliminare censura concernente l’esclusione o la diversaqualificazione della recidiva, questione che, per effetto della rinuncia ai relativimotivi di gravame, era ormai sottratta alla cognizione del giudice di appello.In tale contesto, correttamente la Corte territoriale ha proceduto alla definizionedel giudizio entro i limiti segnati dalle residue questioni devolute, senza cheresiduasse alcun obbligo di specifica motivazione in ordine a motivi ormairitualmente rinunciati.4. All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.,la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEMANUELE [OSCURATO:PERSONA]
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