CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 51649/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con sentenza del 04/10/2022 ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Cosenza del 14/04/2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati alla pena di giustizia per i delitti agli stessi ascritti in concorso (art. 81, 110, 629 cod. pen.). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto un unico congiunto ricorso per cassazione, per mezzo del proprio difensore, deducendo motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.att. cod. proc. pen. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e/o contraddittoria e/o manifestamente illogica in relazione agli artt. 629 e 49 cod. pen.; mancano totalmente gli elementi costitutivi del delitto contestato con particolare riferimento alla ricorrenza di una minaccia rilevante a fini estorsivi, in mancanza di qualsiasi metus indotto nei confronti della persona offesa, come era emerso in dibattimento dall'esame della stessa; la dinamica dei fatti, l'interlocuzione in diverse occasioni intervenuta tra il Perri e la persona offesa dimostrano come non sia stata integrata la condotta tipica del delitto contestato, avendo la persona offesa escluso di avere ricevuto minacce dirette o indirette; lo spazio di scelta del Vercillo non è risultato in alcun modo limitato, in mancanza di concreti effetti pregiudizievoli. Le circostanze concrete riportate dalla stessa persona offesa, come la possibilità di sostituire la serratura, ma anche di accedere all'interno della stessa evidenziano l'illogicità della motivazione in presenza di una minaccia ritenuta blandamente persuasiva; la Corte di appello ha omesso di rispondere al motivo di appello che evidenziava la ricorrenza nel caso di specie di un reato impossibile, con sostanziale errata considerazione della portata dalla minaccia che sarebbe stata rappresentata non tanto dalla mancata restituzione delle chiavi, quanto dalla concessione in locazione dell'appartamento a terzi. 2.2. Violazione di legge e vizio della motivazione per non aver riqualificato il fatto in violenza privata o in subordine in esercizio arbitrario delle proprie ragioni; è pacifica la circostanza che portava il Perri a chiedere al Vercillo la somma di cinquecento euro, in quanto frutto del prestito che aveva effettuato alla Aloe, affittuaria della abitazione del Vercillo; le ragioni del prestito erano da individuare nella necessità da parte della stessa di versare una caparra confirmatoria per la locazione di un diverso appartamento dopo avere lasciato quello di proprietà della persona offesa, la somma era stata promessa in prestito alla Aloe proprio dalla persona offesa, che non aveva adempiuto a quanto promesso e aveva dunque dovuto provvedere il Perri, che aveva conseguentemente agito per ottenere quanto gli spettava per avere lui stesso prestato tale somma alla Aloe. L'assenso prestato dalla persona offesa durante il primo appuntamento per la restituzione della somma dimostrava che al massimo poteva essere considerata ricorrente la fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen. o quella di cui all'art. 393 cod. pen., in assenza di qualsiasi intenzione dell'agente di giungere ad ottenere un profitto ingiusto con danno della persona offesa. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione perché mancante e/o contradditoria e/o manifestamente illogica; la responsabilità del ricorrente è stata ritenuta sulla base di mere presunzioni circa l'effettiva conoscenza del proposito criminoso del Perri, in assenza di qualsiasi reale prova o riscontro; il mero accompagnamento del Perri all'appuntamento con la persona offesa, il possibile ascolto delle richieste dello stesso, sono stati ritenuti ingiustificatamente elementi risolutivi per considerare integrata la fattispecie di estorsione a carico dello stesso, in mancanza di qualsiasi motivazione a sostegno dell'effettiva ricorrenza di un previo accordo tra gli imputati. A parere della Corte di appello tale previo concerto sarebbe desumibile dalla immediata consegna delle chiavi da parte del Longobucco su stimolo del Perri; si tratta di una mera presunzione ad hoc costruita dal giudicante; manca qualsiasi effettiva motivazione in ordine alla piena consapevolezza del ricorrente di partecipare ad una attività a carattere estorsivo, non apparendo a tal fine sufficiente la mera presenza sul luogo dell'incontro con la persona offesa nelle due occasioni richiamate (27/04- 29/04/ 2021), il suo è un mero comportamento non punibile, una mera connivenza. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con motivi manifestamente infondati, non consentie enerici. La Corte di appello con motivazione del tutto conforme a giudice di primo grado ha ampiamente ricostruito contesto ed elementi rilevanti quanto alla imputazione elevata, ritenendo provata, con motivazione del tutto logica, approfondita e priva di aporie, la penale responsabilità dei ricorrenti per l'imputazione ascritte. Nel ricostruire in modo analitico l'esito dell'istruttoria dibattimentale è emersa senza alcun dubbio la presenza della richiesta estorsiva, la portata della stessa, la totale assenza di giustificazioni in ordine a tale condotta anche quanto alla versione alternativa fornita da entrambi i ricorrenti, tenuto conto di modi, circostanze e caratteristiche della azione, indicative di costrizione e minaccia e di evidente pericolo per la persona offesa. 5. I motivi proposti sono dunque non solo privi di concreta specificità, ma anche non consentiti, atteso che tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito. In tal senso si deve considerare come i ricorrenti non si siano confrontati effettivamente con la motivazione della sentenza limitandosi a proporre una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), in presenza tra l'altro di motivi del tutto reiterativi che non si confrontano con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta (pag. 5-15 in modo analitico in ordine alla dichiarazione della persona offesa, alla captazione, alle circostanze del tutto illegittime per le quali si proponeva la richiesta estorsiva con piena ricostruzione dell'elemento soggettivo ed oggettivo del delitto ascritto, esclusa la test.della ricorrenza di un reato impossibile, considerate le versioni alternative fornite). 6. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somm