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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 31470/2025

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 11/2025 C .

C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 22385 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22385del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L09 H501E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difes o dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L71 D708A ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M08L719X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13420/2023, pubblicatain data 20 settembre 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. pre- cetto di pagamentodell’importo di € 2.793.069,81 in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale.

La società intimata ha proposto opposizione.

Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma.

Avversola relativa sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso ilBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. .

È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c..

A seguito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., ed Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5) , c.p.c., in spregio agli articoli 112 e 115 c.p.c.».

La società ricorrente «censura la sentenza n. 13420/2023 del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto infondata l’op- posizione agli atti esecutivi promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. in liqui- dazione ed ha ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecu- zione per una presunta mancataprova del pagamento ricevuto dal [OSCURATO:SOCIETA]. a parziale estinzione successiva alla formazione del decreto ingiuntivo in forza del quale è stato notificato l’atto di precetto opposto, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. nonché violando il principio della disponibilità delle prove ai sensi dell’art. 115 c.p.c.». 2.È opportuno precisare che, nel ricorso, sono trascritte le con- clusioni dell’atto di opposizione, che hanno il seguente tenore: Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 « - dichiarare la nullità dell’atto di precetto per indetermina- tezza ed indeterminabilità dell’oggetto del precetto opposto per le ragioni sopra evidenziate; ciò tenuto anche conto dei versa- menti già incassati dal [OSCURATO:SOCIETA]. e non menzio- nati e non portati in detrazione nell’atto di precetto opposto; - accertare l’eventuale natura usuraria degli interessi richiesti dal [OSCURATO:SOCIETA]. e, in ogni caso, accertare gli interessi eventualmente dovuti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. al Banco di Sar- degna S.p.A. per le causali di cui all’atto di precetto opposto, tenendo conto dei versamenti sin qui incassati dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA].».

Il tribunale ha espressamente operato una qualificazione com- plessa di tale opposizione, affermando quanto segue: «Nel caso in esame parte opponente, allorché, contesta il diritto del cre- ditore di procedere ad esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c., mentre con le eccezione inerenti i vizi del precetto, contesta un vizio di forma, cosa che comporta la qualificazione di tale motivo come oppo- sizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc».

È stata, cioè, qualificata in termini di opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’eccezione di indetermina- tezza e indeterminabilità dell’importo richiesto con l’intima- zione, a causa della mancata specificazione dei conteggi posti alla sua base (eccezione ritenuta infondata nel merito).

Sono state, invece, qualificate in termini di opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le contestazioni relative alla natura usuraria degli interessi richiesti, quelle relative all’avvenuto pagamento di parte degli importi dovuti, nonché quelle relative alle spese di lite liquidate nel titolo e di registra- zione del medesimo: in definitiva, le contestazioni attinenti al quantumdell’importo effettivamente dovuto dalla società debi- trice intimata (contestazioni ritenute inammissibili).

Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 3.Le censure formulate con l’unico motivo del ricorso riguar- dano esclusivamente il secondo ordine di questioni e, in parti- colare, quelle relative all’omessa considerazione dell’avvenuto pagamento, dopo la formazione del titolo esecutivo, di parte degli importi effettivamente dovuti in base al medesimo, non- ché quelle relative alla debenza degli interessi di mora; oltre ad ulteriori contestazioni inerenti la stessa efficacia esecutiva di detto titolo esecutivo, le quali, in realtà, non sembra neanche che fossero state già avanzate nel giudizio di merito (o, quanto meno, di ciò non si dà conto, né nel ricorso, né nella sentenza impugnata).

Si tratta di censure aventi tutte ad oggetto le ragioni di oppo- sizione qualificate dal giudice di primo grado in termini di op- posizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, comun- que, tutte qualificabili in tali termini, avendo esse ad oggetto, in ogni caso, il diritto del creditore intimante di procedere ad esecuzione forzata,in tutto o in parte.

4. Tanto premesso, il ricorso risulta radicalmente inammissi- bile,come già evidenziato nella proposta di definizione accele- rata dello stesso, che la Corte condivide integralmentee nella quale è stato rilevato quanto segue: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità.

La sen- tenza impugnata è di natura “ancipite”, essendosi espressa- mente pronunciata sia su motivi di opposizione all’esecuzione, sia di opposizione agli atti esecutivi.

Ed è noto che le relative statuizioni, per quanto rese nell’ambito di un’unica sentenza, seguono il regime impugnatorio a ciascuna proprio (Cass. n. 12730/2016).

Pertanto, poiché il giudice a quo ha formalmente qualificato i motivi di opposizione proposti dall’odierna ricor- rente, e poiché questa ha censurato, col ricorso in esame, le statuizioni inerenti all’opposizione ex art. 615 c.p.c., ne di- scende l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto dette sta- tuizioni avrebbero dovuto impugnarsi con l’appello, e non col Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 ricorso per cassazione, se non altro in forza del principio dell’ap- parenza (Cass. n. 13381/2017)».

Non vi è, d’altra parte, né nell’istanza di decisione del ricorso, depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, né nella successiva memoria, dalla stessa parte depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alcuna considerazion e volta a contestare le suddette argomentazioni ovvero a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata pro- posta di definizione accelerata, in piena conformità alla quale va, quindi, definito il ricorso in esame. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c..

La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in misura pari all’importo liquidato per le spese del giu- dizio di legittimità la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della me- desima disposizione.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.

P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore della parte controricorrente, Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 liquidandole in complessivi € 23.800,00(ventitré mila ot- tocento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 23.800,00 (ventitré mila ottocento/00) in favore dell a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00)in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617 C.P.C.) dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 25 / 11/2025 C . C . dott.Raffaele ROSSI Consiglier e R.G. n. 22385 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 22385del ruolo generale dell’anno 2023, proposto [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67L09 H501E) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difes o dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74L71 D708A ) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71M08L719X) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 13420/2023, pubblicatain data 20 settembre 20 23 ; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 25 novembre 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha intimato alla [OSCURATO:SOCIETA]. pre- cetto di pagamentodell’importo di € 2.793.069,81 in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale. La società intimata ha proposto opposizione. Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Roma. Avversola relativa sentenza ricorre la [OSCURATO:SOCIETA]. , sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso ilBanco di [OSCURATO:SOCIETA]. . È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, c.p.c.. A seguito di istanza di decisione della parte ricorrente, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c.. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., ed Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 5) , c.p.c., in spregio agli articoli 112 e 115 c.p.c.». La società ricorrente «censura la sentenza n. 13420/2023 del Tribunale di Roma nella parte in cui ha ritenuto infondata l’op- posizione agli atti esecutivi promossa da [OSCURATO:SOCIETA]. in liqui- dazione ed ha ritenuto inammissibile l’opposizione all’esecu- zione per una presunta mancataprova del pagamento ricevuto dal [OSCURATO:SOCIETA]. a parziale estinzione successiva alla formazione del decreto ingiuntivo in forza del quale è stato notificato l’atto di precetto opposto, violando il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c. nonché violando il principio della disponibilità delle prove ai sensi dell’art. 115 c.p.c.». 2.È opportuno precisare che, nel ricorso, sono trascritte le con- clusioni dell’atto di opposizione, che hanno il seguente tenore: Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 « - dichiarare la nullità dell’atto di precetto per indetermina- tezza ed indeterminabilità dell’oggetto del precetto opposto per le ragioni sopra evidenziate; ciò tenuto anche conto dei versa- menti già incassati dal [OSCURATO:SOCIETA]. e non menzio- nati e non portati in detrazione nell’atto di precetto opposto; - accertare l’eventuale natura usuraria degli interessi richiesti dal [OSCURATO:SOCIETA]. e, in ogni caso, accertare gli interessi eventualmente dovuti da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. al Banco di Sar- degna S.p.A. per le causali di cui all’atto di precetto opposto, tenendo conto dei versamenti sin qui incassati dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA].». Il tribunale ha espressamente operato una qualificazione com- plessa di tale opposizione, affermando quanto segue: «Nel caso in esame parte opponente, allorché, contesta il diritto del cre- ditore di procedere ad esecuzione, la domanda va qualificata come opposizione all’esecuzione ex 615 c.p.c., mentre con le eccezione inerenti i vizi del precetto, contesta un vizio di forma, cosa che comporta la qualificazione di tale motivo come oppo- sizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc». È stata, cioè, qualificata in termini di opposizione agli atti ese- cutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., l’eccezione di indetermina- tezza e indeterminabilità dell’importo richiesto con l’intima- zione, a causa della mancata specificazione dei conteggi posti alla sua base (eccezione ritenuta infondata nel merito). Sono state, invece, qualificate in termini di opposizione all’ese- cuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., le contestazioni relative alla natura usuraria degli interessi richiesti, quelle relative all’avvenuto pagamento di parte degli importi dovuti, nonché quelle relative alle spese di lite liquidate nel titolo e di registra- zione del medesimo: in definitiva, le contestazioni attinenti al quantumdell’importo effettivamente dovuto dalla società debi- trice intimata (contestazioni ritenute inammissibili). Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 3.Le censure formulate con l’unico motivo del ricorso riguar- dano esclusivamente il secondo ordine di questioni e, in parti- colare, quelle relative all’omessa considerazione dell’avvenuto pagamento, dopo la formazione del titolo esecutivo, di parte degli importi effettivamente dovuti in base al medesimo, non- ché quelle relative alla debenza degli interessi di mora; oltre ad ulteriori contestazioni inerenti la stessa efficacia esecutiva di detto titolo esecutivo, le quali, in realtà, non sembra neanche che fossero state già avanzate nel giudizio di merito (o, quanto meno, di ciò non si dà conto, né nel ricorso, né nella sentenza impugnata). Si tratta di censure aventi tutte ad oggetto le ragioni di oppo- sizione qualificate dal giudice di primo grado in termini di op- posizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, comun- que, tutte qualificabili in tali termini, avendo esse ad oggetto, in ogni caso, il diritto del creditore intimante di procedere ad esecuzione forzata,in tutto o in parte. 4. Tanto premesso, il ricorso risulta radicalmente inammissi- bile,come già evidenziato nella proposta di definizione accele- rata dello stesso, che la Corte condivide integralmentee nella quale è stato rilevato quanto segue: «Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità. La sen- tenza impugnata è di natura “ancipite”, essendosi espressa- mente pronunciata sia su motivi di opposizione all’esecuzione, sia di opposizione agli atti esecutivi. Ed è noto che le relative statuizioni, per quanto rese nell’ambito di un’unica sentenza, seguono il regime impugnatorio a ciascuna proprio (Cass. n. 12730/2016). Pertanto, poiché il giudice a quo ha formalmente qualificato i motivi di opposizione proposti dall’odierna ricor- rente, e poiché questa ha censurato, col ricorso in esame, le statuizioni inerenti all’opposizione ex art. 615 c.p.c., ne di- scende l’inammissibilità del ricorso stesso, in quanto dette sta- tuizioni avrebbero dovuto impugnarsi con l’appello, e non col Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 ricorso per cassazione, se non altro in forza del principio dell’ap- parenza (Cass. n. 13381/2017)». Non vi è, d’altra parte, né nell’istanza di decisione del ricorso, depositata da parte ricorrente ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata, né nella successiva memoria, dalla stessa parte depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., alcuna considerazion e volta a contestare le suddette argomentazioni ovvero a giustificare conclusioni difformi rispetto a quelle di cui alla richiamata pro- posta di definizione accelerata, in piena conformità alla quale va, quindi, definito il ricorso in esame. 5.Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della parte ricorrente, nella presente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., che ai sensi del comma 4 della medesima disposi- zione, come espressamente previsto dall’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.. La Corte, tenuto conto delle ragioni della decisione, stima equo fissare in misura pari all’importo liquidato per le spese del giu- dizio di legittimità la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., ed in € 5.000,00 quella ai sensi del comma 4 della me- desima disposizione. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. P.Q.M La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la parte ricorrente a pagare le spese del giudi- zio di legittimità in favore della parte controricorrente, Ric. n. 22385/2023 –Sez. 3 – A d. 25 novembre 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 liquidandole in complessivi € 23.800,00(ventitré mila ot- tocento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 23.800,00 (ventitré mila ottocento/00) in favore dell a parte controricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; - condanna la parte ricorrente a pagare l’importo di € 5.000,00 (cinquemila/00)in favore della cassa delle am- mende, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.; - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improce- dibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versa- mento al competente ufficio di merito, da parte della so- cietàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contri- buto unificato pari a quello dovuto per il