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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 maggio 2023

Cassazione n. 22941/2023

Testo disponibile della fonte

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a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 28457/2018R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat e e difese da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate presso lo studio d i quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8,giuste procur e special i a margine de l contro ricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 1124/ 07 / 20 1 8 , depositata il 16 . 03 .201 8 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi - La CTP di Milano accoglieva i ricors i riuniti propost i da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso diversi avvis i di rettifica dell’accertamento e irrogazione di sanzioni , emess i dalla Dogana di Milano, in relazione ad una serie di importazionedi prodotti a marchio Puma, eseguite dalle società di spedizioni dal 1. 07.2011 al 30.09.2011, per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo stato incluso nel valore in dogana l’ammontare pagato, a titolo di royalties , dalla licenziataria [OSCURATO:SOCIETA]. alla capogruppo tedesca Puma AG; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli (ADM), rilevando, per quanto ancora qui interessa,che: -nella specie, non sussistevano le condizioni di cui agli artt. 157 n. 2 e 160 DAC per computare nel valore in dogana delle merci importate l’importo dei diritti di licenza, in quanto dai contratti prodotti dalle società appellate non risultava che il licenziante esercitasse un controllo di tipo gestionale sui venditori non comunitari, ma solo un controllo di qualità, nel senso che “il bene oggetto dell’importazione è frutto di una mera esecuzione di un ordine di realizzare prodotti conformi a modelli forniti dallo stesso committente a sua volta autorizzato dal titolare del diritto”; - dagli accor d i si evinceva che i licenzian t i non imponevano alla licenziataria né i produttori terzi né l’utilizzo di determinati materiali o particolari componenti, non essendo presente alcun indicatore specifico tra quelli contemplati nei testi approvato dal comitato del [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Valore in Dogana, di cui al documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007;- per il produttore era indifferente il pagamento delle royalties , in quanto non vi era alcun rapporto tra la licenziante e il terzo produttore, essendo quest’ultimo vincolatoalla sola licenziataria; - il contratto di licenza , invece, era stato stipulato solo tra la licenziataria e la licenziante, non coinvolgendo il terzo produttore, tanto che, secondo la clausola 6) di detto accordo, la royalty non era dovuta per tutti i prodotti acquistati dal produttore terzo, ma solo per quelli venduti dal licenziatario; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicoarticolato motiv o , poi illustrato con memoria ; - l a società contr ibuente resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o d el ricorso principale , la ricorrente de duce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. , 29 e 32 del Reg.

CE 2913/1992, 143, paragrafo 1 lett e), 157, comma 2, 159 e 160 del Reg.

CEE 2454/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente, dal valore della merce in dogana, i compensi corrisposti dalla società importatrice alla licenziante , a titolo di royalties, sebbene detti corrispettivi dovessero ritenersi condizione della vendita, in quanto dalle clausole contrattuali si evinceva che il controllo esercitato dalla licenziante, che non si limitava al mero controllo di qualità, ma si estrinsecava in una serie di direttive volte a condizionare le scelte produttive e distributive dei produttori, era riconducibile ai requisiti previsti dal Comitato del [OSCURATO:PERSONA] (TAXUD/800/2002/IT), esercitando la societàlicenziante un potere di fatto sul produttore -venditore;- con il ricorso incidentale, le società contribuenti ripropongono le censure ritenute assorbite dalla CTR: - con il prim o motivo di ricorso incidentale, deduc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 del CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l’illegittima prospettazione della responsabilità solidale deglispedizionieri; - con il secondo motivo, deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di prova; - con il terzo motivo, denunciano l’erronea determinazione del valore rideterminato in sede di rettifica; - con il quarto motivo, i nvocano l’applicabilità della circostanza esimente di cui all’art. 220 CDC o il riconoscimento delle condizioni per disporre lo sgravio ex art. 239 CDC; - con il quinto motivo, lamentano la violazione dell’art. 232 del CDC per l’illegittimità della pretesadegli interessi di mora dalla data delle singole importazioni, anziché dal periodo successivo alla notifica del provvedimento impugnato; -con il sesto motivo, deducono la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per illegittimità delle sanzioni doganali irrogate, in mancanza dell’elemento soggettivo; - con il settimo motivo, deducono l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e l’ambito applicativo della norma; - con l’ottavo motivo, denunciano l’omessa app licazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni; - preliminarmente occorre rilevare che con memoria del 2.05.2023 i ricorrenti hanno formulato richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -vertendosi, tra l’altro, in tema di sanzioni (sia pure in tema di dazi), l’istanza di sospensione va accolta, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M.

La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanzainterlocutoria sul ricorso iscritto al n. 28457/2018R.G. proposto da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] (Italy) s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentat e e difese da gli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliate presso lo studio d i quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8,giuste procur e special i a margine de l contro ricorso; –controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Lombardian. 1124/ 07 / 20 1 8 , depositata il 16 . 03 .201 8 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi - La CTP di Milano accoglieva i ricors i riuniti propost i da [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. avverso diversi avvis i di rettifica dell’accertamento e irrogazione di sanzioni , emess i dalla Dogana di Milano, in relazione ad una serie di importazionedi prodotti a marchio Puma, eseguite dalle società di spedizioni dal 1. 07.2011 al 30.09.2011, per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., non essendo stato incluso nel valore in dogana l’ammontare pagato, a titolo di royalties , dalla licenziataria [OSCURATO:SOCIETA]. alla capogruppo tedesca Puma AG; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli (ADM), rilevando, per quanto ancora qui interessa,che: -nella specie, non sussistevano le condizioni di cui agli artt. 157 n. 2 e 160 DAC per computare nel valore in dogana delle merci importate l’importo dei diritti di licenza, in quanto dai contratti prodotti dalle società appellate non risultava che il licenziante esercitasse un controllo di tipo gestionale sui venditori non comunitari, ma solo un controllo di qualità, nel senso che “il bene oggetto dell’importazione è frutto di una mera esecuzione di un ordine di realizzare prodotti conformi a modelli forniti dallo stesso committente a sua volta autorizzato dal titolare del diritto”; - dagli accor d i si evinceva che i licenzian t i non imponevano alla licenziataria né i produttori terzi né l’utilizzo di determinati materiali o particolari componenti, non essendo presente alcun indicatore specifico tra quelli contemplati nei testi approvato dal comitato del [OSCURATO:PERSONA] – Sezione Valore in Dogana, di cui al documento TAXUD/800/2002, nella versione italiana del 2007;- per il produttore era indifferente il pagamento delle royalties , in quanto non vi era alcun rapporto tra la licenziante e il terzo produttore, essendo quest’ultimo vincolatoalla sola licenziataria; - il contratto di licenza , invece, era stato stipulato solo tra la licenziataria e la licenziante, non coinvolgendo il terzo produttore, tanto che, secondo la clausola 6) di detto accordo, la royalty non era dovuta per tutti i prodotti acquistati dal produttore terzo, ma solo per quelli venduti dal licenziatario; - l ’A DM impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unicoarticolato motiv o , poi illustrato con memoria ; - l a società contr ibuente resisteva con controricorso e proponeva, a sua volta, ricorso incidentale, affidato ad otto motivi, illustrati con memoria. [OSCURATO:PERSONA] - C on l’unico motiv o d el ricorso principale , la ricorrente de duce la violazione e/o errata applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. , 29 e 32 del Reg. CE 2913/1992, 143, paragrafo 1 lett e), 157, comma 2, 159 e 160 del Reg. CEE 2454/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente, dal valore della merce in dogana, i compensi corrisposti dalla società importatrice alla licenziante , a titolo di royalties, sebbene detti corrispettivi dovessero ritenersi condizione della vendita, in quanto dalle clausole contrattuali si evinceva che il controllo esercitato dalla licenziante, che non si limitava al mero controllo di qualità, ma si estrinsecava in una serie di direttive volte a condizionare le scelte produttive e distributive dei produttori, era riconducibile ai requisiti previsti dal Comitato del [OSCURATO:PERSONA] (TAXUD/800/2002/IT), esercitando la societàlicenziante un potere di fatto sul produttore -venditore;- con il ricorso incidentale, le società contribuenti ripropongono le censure ritenute assorbite dalla CTR: - con il prim o motivo di ricorso incidentale, deduc ono la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 del CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per l’illegittima prospettazione della responsabilità solidale deglispedizionieri; - con il secondo motivo, deducono l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per difetto assoluto di prova; - con il terzo motivo, denunciano l’erronea determinazione del valore rideterminato in sede di rettifica; - con il quarto motivo, i nvocano l’applicabilità della circostanza esimente di cui all’art. 220 CDC o il riconoscimento delle condizioni per disporre lo sgravio ex art. 239 CDC; - con il quinto motivo, lamentano la violazione dell’art. 232 del CDC per l’illegittimità della pretesadegli interessi di mora dalla data delle singole importazioni, anziché dal periodo successivo alla notifica del provvedimento impugnato; -con il sesto motivo, deducono la violazione dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, per illegittimità delle sanzioni doganali irrogate, in mancanza dell’elemento soggettivo; - con il settimo motivo, deducono l’inapplicabilità delle sanzioni per obiettiva incertezza sulla portata e l’ambito applicativo della norma; - con l’ottavo motivo, denunciano l’omessa app licazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, che disciplina il cumulo giuridico delle sanzioni; - preliminarmente occorre rilevare che con memoria del 2.05.2023 i ricorrenti hanno formulato richiesta di sospensione del processo ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, in vigore dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]), dichiarando di volersi avvalere della prevista procedura di definizione agevolata delle controversie fiscali; -vertendosi, tra l’altro, in tema di sanzioni (sia pure in tema di dazi), l’istanza di sospensione va accolta, sicché il giudizio va sospeso fino alla scadenza del termine di cui all’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e la causa va rinviata a nuovo ruolo; P.Q.M. La Corte sospende il giudizio ai sensi dell’art. 1, comma 197, della l. n. 197 del 2022 e r
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