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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 03319/2022

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a seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Genova ha rigettato le istanze di ricusazione formulate -per quanto qui d'interesse - per conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del giudice designato per l'udienza preliminare, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento per disastro colposo, omicidio colposo e altro (proc. n. 7998/2018 R.G.

G.I.P.

GE), avente ad oggetto il crollo del ponte c.d.

Morandi (nel quale i sunnominati rivestono la qualità di imputati).

Le dette istanze erano state proposte sul rilievo che la d.ssa Faggioni, chiamata a svolgere funzioni di giudice per le indagini preliminari in altro procedimento (il n. 14432/2019/21 R.G.

G.I.P.

GE, avente ad oggetto reati di frode nelle pubbliche forniture ed attentato alla sicurezza dei trasporti addebitati ai vertici della Società ASPI - Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., derivato da quello sopra citato e fondato su elementi probatori in parte comuni), aveva emesso ordinanza cautelare ed interdittiva nei riguardi di buona parte dei predetti odierni imputati, nella quale avrebbe espresso valutazioni e opinioni tali da configurare un'anticipazione di giudizio e da pregiudicarne l'imparzialità - così da legittimarne la ricusazione -, sia in termini complessivi, sia con riguardo a taluni dei suddetti imputati.

1.1. Nel percorso argomentativo dell'ordinanza si legge che le censure mosse alle dichiarazioni rese dalla d.ssa Faggioni nel provvedimento cautelare, emesso il 5 novembre 2020 nel procedimento derivato, erano riferite, sul piano generale, a condotte criminose legate a una politica imprenditoriale della società ASPI volta alla massinnizzazione dei profitti mediante la riduzione e il ritardo delle spese necessarie alla manutenzione della rete autostradale affidata in concessione, a scapito della sicurezza pubblica; di qui emergeva - sempre secondo la motivazione del provvedimento emesso in allora dalla d.ssa Faggioni - un quadro desolante deponente per l'insicurezza della rete autostradale sia con riferimento ai viadotti, sia con riferimento alle barriere di contenimento; emergeva inoltre dalle intercettazioni la distribuzione di ingenti dividendi fra gli azionisti, frutto di una spregiudicata linea imprenditoriale.

La Corte di merito, in proposito, ritiene che si trattasse di considerazioni del tutto generiche, finalizzate a spiegare le origini delle indagini e la ricostruzione storica del procedimento, di fatto prive di efficacia valutativa.

Sottolinea inoltre la Corte distrettuale, sulla scorta di arresti giurisprudenziali di legittimità, che solo le dichiarazioni non giustificate da un nesso funzionale con la regiudicanda possono fondare l'istanza di ricusazione, ciò che - secondo la Corte territoriale - non avviene nel caso di specie. .,

1.2. Quanto poi alle valutazioni espresse dal G.i.p. nell'anzidetto provvedimento cautelare in ordine alla posizione di singoli imputati - volte essenzialmente a delinearne la personalità, definita a seconda dei casi "estremamente negativa", o "spregiudicata", o a evidenziarne talune condotte denotanti la consapevolezza di annmaloramenti dei cavi di decompressione degli stralli del viadotto Polcevera -, la Corte ligure ribadisce che si trattava di apprezzamenti funzionali all'adozione del provvedimento cautelare nel separato procedimento e formulati limitatamente a quella fase, come tali non idonei a legittimare la ricusazione del giudicante.

Sempre con riguardo alla consapevolezza di ammaloramenti degli stralli, la Corte evidenzia che il riferimento alle conversazioni rivelatrici di tale consapevolezza era funzionale a sottolineare il pericolo di inquinamento probatorio nel separato procedimento.

1.3. Infine, con riguardo al potenziale pregiudizio - lumeggiato da taluni imputati - che deriverebbe qualora lo stesso organo giudicante ricusato divenisse anche giudice della cognizione nel caso fosse investito del giudizio abbreviato, la Corte di merito richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'intervento del giudice in materia cautelare non integra un'anticipazione di giudizio nel caso egli assuma le vesti di organo giudicante nel rito abbreviato eventualmente prescelto; con l'ulteriore osservazione che, se ciò é vero nell'ambito del medesimo procedimento, a maggior motivo lo é nel caso in cui le due distinte qualità vengano assunte dal giudice nell'ambito di procedimenti diversi.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, preceduto da un'ampia premessa riassuntiva della vicenda.

In esso si denunciano violazione dell'art. 37, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata.

Richiamando il dictum della Sentenza n. 283/2000 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 37 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - il deducente analizza i quattro punti in cui l'ordinanza impugnata é articolata.

3.1. Quanto al primo punto - riguardante l'incipit dell'ordinanza cautelare emessa nel diverso procedimento - l'esponente sottolinea che nel percorso argomentativo di detta ordinanza si esprimono valutazioni di merito, non dovute, sul procedimento originario, che peraltro - quanto in particolare alla massimizzazione dei profitti e alla sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale - trovano riscontro nel capo d'imputazione del procedimento - madre; prosegue poi il deducente rilevando che la Corte di merito non nega il contenuto valutativo delle considerazioni a premessa del provvedimento cautelare, ma nega che si tratti di considerazioni indebite, in quanto occasionali: sul punto l'esponente esprime il proprio dissenso, in quanto si tratta di valutazioni espressive del convincimento del giudice e slegate dai contenuti successivi dell'ordinanza cautelare; né vale la considerazione che l'inciso sulla gravità delle condotte sarebbe riconducibile alla suggestione del fatto notorio, di matrice mediatica, perché, se davvero é così, risulta evidente il condizionamento dell'organo giudicante tale da pregiudicarne l'imparzialità; un ulteriore argomento a sostegno della tesi della ricusazione é rappresentato, secondo il deducente, dal ricorso dell'ordinanza cautelare all'espressione "accertate", riferita alle cause materiali che avevano determinato il crollo e alle dinamiche gestionali sottese, che costituiscono il cuore del processo sul crollo del viadotto Polcevera; né vale in senso contrario il fatto che tale espressione vada riferita a quanto accertato in allora attraverso le indagini di polizia giudiziaria, proprio perché l'uso del participio passato "accertate" offre un'idea di certezza degli elementi raccolti in sede investigativa, ai quali il G.i.p mostra di aderire.

Inconferenti, al riguardo, sono ritenuti dal ricorrente i richiami ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, in quanto riferiti a situazioni e a valutazioni di tipo affatto diverso.

3.2. In secondo luogo, con riguardo alle valutazioni soggettive riferite a talune posizioni, il ricorrente obietta che i giudizi allora espressi non erano limitati ai fatti oggetto di scrutinio in quella sede.

Ciò vale ad esempio per il riferimento - relativo al Donferri e al Castellucci - alla spregiudicatezza e all'indifferenza che gli stessi avrebbero dimostrato verso il rispetto della normativa e verso le finalità di protezione della sicurezza pubblica, a vantaggio di logiche utilitaristiche; richiama a tal fine la giurisprudenza anche apicale della Corte di legittimità laddove si osserva che la valutazione in altro procedimento, anche non penale, espressa dal giudice sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto costituisce causa legittimante la ricusazione, a nulla rilevando il carattere indebito di detta valutazione.

3.3. In terzo luogo, le considerazioni appena svolte valgono anche con riguardo alle valutazioni correlate alla (presunta) consapevolezza di taluni imputati dell'amnnalorannento dei cavi del Polcevera: in ciò si legge evidentemente un'anticipazione di giudizio che - oltre ad essere indebita - non può dirsi limitata, come vorrebbe la Corte di merito, al profilo psicologico generale della vicenda, ma esonda palesemente da ogni paradigma valutativo strumentalmente collegato alla tematica cautelare.

3.4. Infine, quanto al potenziale pregiudizio all'imparzialità dell'organo giudicante in caso di giudizio abbreviato, il ricorrente contesta l'asserto della Corte di merito circa la compatibilità della pregressa valutazione cautelare con l'assunzione della veste di giudice della cognizione: rilevata l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali a tal fine riportati nel provvedimento impugnato, il deducente richiama la recente giurisprudenza apicale secondo la quale dev'essere necessariamente procrastinato il giudizio del giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, di tal che sarebbe inibita un'eventuale richiesta di riti alternativi.

4. I ricorsi presentati per conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolati anch'essi in un unico motivo per ciascun ricorso (dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione), ricalcano pressoché letteralmente quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sì che ai contenuti di quest'ultimo testé riassunti può farsi rinvio.

5. Anche il ricorso presentato per conto di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, preceduto anche in questo caso da una premessa riassuntiva, nel quale si deducono violazione dell'art. 37, cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza impugnata.

Anche in questo caso il ricorrente ripercorre le espressioni usate dalla Corte di merito a commento delle istanze di ricusazione, contestando in primo luogo la ritenuta necessità delle considerazioni svolte dalla d.ssa Faggioni nella premessa di carattere "storico" contenuta nel provvedimento cautelare da cui le istanze prendono le mosse; censurando la giustificazione di quelle considerazioni come "occasionali e incidentali", ciò che in realtà dimostrerebbe la loro ultroneità; confutando le osservazioni della Corte territoriale che liquidano le espressioni usate nel provvedimento cautelare come dettate da una "suggestione del fatto notorio", laddove in realtà esse richiamano la complessa indagine della Guardia di Finanza e non le ricostruzioni mediatiche, risolvendosi in una valutazione nel merito di fatti oggetto di diverso procedimento; dissentendo dalla Corte di merito in ordine al richiamo, contenuto nell'ordinanza cautelare, all'avvenuto "accertamento" riguardante il crollo del ponte sul Polcevera, che - obietta il ricorrente - non era riferito, nel provvedimento cautelare (relativo a fatti diversi), alle sole cause materiali, ma esprimeva anche il convincimento del giudicante circa la riferibilità del crollo a carenze manutentive e gestionali da parte di soggetti ben individuati, ciò che ha stretta attinenza all'oggetto delle contestazioni mosse in particolare al Bergamo al punto 30 del capo 10 e che, del resto, trova corrispondenza nell'espresso riferimento del provvedimento cautelare all'avvenuto accertamento, a carico dell'ASP/ e dei suoi dirigenti (tra cui figura anche il Bergamo), di «gravi condotte criminose» legate proprio a scelte gestionali specificamente indicate nel detto provvedimento; infine, lamentando che la "ricostruzione storica" contenuta nel provvedimento cautelare, come liquidata dalla Corte distrettuale, non costituisce un mero riepilogo della genesi del procedimento di cui il G.i.p. si occupava allora, ma investe in realtà specificamente le posizioni e le presunte responsabilità dei dirigenti ASPI: responsabilità che secondo il G.i.p. sarebbero state "accertate".

Il ricorrente conclude confutando alcuni dei richiami della Corte di merito alla giurisprudenza di legittimità, ritenuti non pertinenti e dimostrativi di una non corretta applicazione dell'art. 37 cod.proc.pen..

6. I motivi enunciati nei ricorsi presentati per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - entrambi preceduti da un'ampia premessa narrativa - sono, in larga parte, fra loro sovrapponibili anche graficamente, per cui possono essere congiuntamente trattati: con l'avvertenza che il terzo motivo del ricorso nell'interesse del Castellucci risulta più diffusamente trattato rispetto a quello presentato nell'interesse del Marigliani (sia pure ricalcandone, nella sostanza, i contenuti).

6.1. Con il primo motivo dei ricorsi in esame si denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove vi si assume che le considerazioni della d.ssa Faggioni, formulate nel provvedimento cautelare emesso nel distinto procedimento Integautos, sarebbero parte di una premessa generica e di carattere storico, meramente "occasionale ed incidentale": in realtà tale premessa non si limita a enunciare la derivazione del procedimento Integautos da quello sul crollo del viadotto, ma dà per scontati gli esiti dell'indagine effettuata nell'ambito di quest'ultimo.

Vi si parla, infatti, di condotte criminose "accertate" e di finalità di massimizzazione del profitto dei vertici ASPI a scapito della manutenzione e, dunque, della sicurezza, richiamando conversazioni telefoniche come "prova" della sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale e della spregiudicatezza della linea imprenditoriale; e ciò senza che tali argomenti risultassero funzionali alla contestualizzazione dell'origine del processo sulle barriere fonoassorbenti.

A chiusura del motivo viene richiamato il dictum della Corte Costituzionale, con sentenza n. 283/2000, alla luce del quale si afferma che, valutato nella sua specificità, l'atto pregiudicante é tale in quanto non vi era stata una mera cognizione dei fatti di causa, una mera raccolta di prove o una occasionale e incidentale pronunzia su aspetti particolari della vicenda principale; ma il G.i.p., a proposito del collasso del viadotto Polcevera, aveva dato tutto per "accertato".

6.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riguardo al punto in cui la Corte di appello ha affermato che le affermazioni della d.ssa Faggioni in ordine alla vicenda del crollo del ponte sarebbero prive di valore pregiudicante in quanto di natura "occasionale ed incidentale": attraverso il richiamo delle espressioni usate dalla d.ssa Faggioni nell'ordinanza cautelare, si sottolinea come nel suo convincimento fosse già stato accertato dalla Guardia di Finanza quanto forma oggetto, oggi, dell'udienza preliminare, il cui thema decidendum - alla luce della lettura dell'imputazione -si riferisce a elementi valutativi sovrapponibili a quelli oggetto del convincimento del giudice palesato nell'ordinanza cautelare del procedimento Integautos, a proposito della "nnassimizzazione dei profitti" e della "sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale".

Anche a proposito della derubricazione delle esternazioni della d.ssa Faggioni come frutto della "suggestione del fatto notorio", di derivazione nnediatica, si denuncia la carenza di logicità motivazionale del provvedimento impugnato, che a tal proposito, lungi dal giustificare le valutazioni della giudicante, ne evidenzia invece la mancanza di terzietà e di imparzialità, se é vero che da tali affermazioni si ricava la sensibilità della d.ssa Faggioni a suggestioni esterne di carattere mediatico, sulla base delle quali peraltro veniva in allora emesso un provvedimento limitativo della libertà degli odierni ricorrenti.

L'ordinanza impugnata appare, altresì, viziata laddove vi si afferma che il riferimento alle condotte criminose accertate dalla Guardia di Finanza riguardava in generale l'assetto dirigenziale di ASPI e non i singoli imputati, laddove é evidente che la d.ssa Faggioni intendeva riferirsi ai soggetti apicali della Società nei cui confronti emetteva allora una misura cautelare personale (tra cui il Castellucci e il Marigliani) e che, ove mai il riferimento all'assetto dirigenziale della Società fosse così indifferenziato, ciò costituirebbe un elemento poco rassicurante e legittimerebbe tutti i dirigenti di Autostrade per l'Italia imputati nel procedimento principale a ricusare la d.ssa Faggioni.

Nel motivo di ricorso in esame si ribadisce poi che, quando la d.ssa Faggioni, nel provvedimento cautelare, parlava dell'avvenuto accertamento, da parte della Guardia di Finanza, di "gravi condotte criminose" commesse dai dirigenti ASPI, si riferiva esattamente a quanto testualmente affermato e non certo a una mera conoscenza delle «cause materiali che avevano determinato il crollo e delle dinamiche gestionali sottese», come vorrebbe la Corte di merito.

Infine, ripercorrendo i passaggi motivazionali posti a base del provvedimento impugnato - e richiamando argomenti già illustrati in altri ricorsi già esaminati - il motivo di lagnanza in esame si sofferma sulla questione dell'ipotetica assunzione, da parte della d.ssa Faggioni, del ruolo di giudice della cognizione nel caso di scelta del rito abbreviato, pur dopo avere fornito anticipazioni di giudizio nel senso precedentemente richiamato: anche in questo caso si denuncia la non attinenza al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte ligure e all'incompatibilità delle affermazioni di quest'ultima con la recente giurisprudenza apicale di legittimità.

6.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento, da un lato, all'asserita funzionalità delle affermazioni della d.ssa Faggioni all'emissione del provvedimento cautelare nel procedimento Integautos e, dall'altro, alla ritenuta incidentalità ed occasionalità di dette affermazioni: argomenti fra loro in evidente contraddizione, secondo i ricorrenti, anche perché, stante il fatto che il procedimento predetto riguardava fatti diversi, non vi era ragione di farvi riferimento, in modo peraltro intempestivo, all'avvenuto accertamento, da parte della Guardia di Finanza, di gravi condotte criminose a carico dei dirigenti ASPI nell'ambito delle indagini di P.G. per il crollo del ponte, dimostrative di un contesto di insicurezza della rete dovuto alle finalità di profitto perseguite dai vertici della Società.

Non si trattava, comunque, di una mera "premessa storica" o di un mero "riepilogo", atteso che, ove così fosse stato, non sarebbe stato necessario enunciare una caratterizzazione dei comportamenti dei vertici ASPI, addirittura "accertati" nell'ambito di altra e distinta vicenda, sulla base di indagini peraltro ancora non concluse.

Ciò é tanto più evidente laddove si consideri il riferimento operato dal G.i.p. alla consapevolezza di alcuni indagati in merito agli "ammaloramenti dei cavi di precompressione degli stralli" del [OSCURATO:PERSONA], che costituisce una vera e propria espressione (ultronea) di una convinzione già maturata in ordine alla responsabilità dei soggetti intercettati, e non certo una mera ricostruzione dell'origine delle indagini.

7. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.

Con memorie di replica, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confutato le argomentazioni proposte dal Procuratore Generale ed hanno insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi - che possono congiuntamente trattarsi, unica essendo la regiudicanda e comuni essendo, nell'essenziale, gli argomenti proposti - vanno rigettati in quanto non fondati.

2. Appare opportuno, preliminarmente, svolgere alcune considerazioni finalizzate a contestualizzare la questione nella cornice ordinannentale che le é propria: ossia quella caratterizzata dai generali principi di imparzialità e di terzietà del giudice (enunciati solennemente dall'art. 111, comma 2, Cost. e 6, § 1, Convenzione EDU) in funzione dei quali sono previsti dal nostro codice di rito gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione (artt. 34 e ss. cod.proc.pen.).

3. Sul piano generale, può affermarsi che la questione proposta dai ricorrenti, che ricusano il Giudice dell'udienza preliminare designato per avere lo stesso giudice manifestato valutazioni ritenute pregiudicanti nell'ambito di altro giudizio (distinto, ma derivato da quello per il quale si celebra oggi l'udienza preliminare), é perimetrata dall'ambito applicativo dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod.proc.pen., essendo noto che, nella sistematica del codice di rito, la ricusazione dell'organo giudicante é consentita non solo nei casi di astensione obbligatoria del giudice di cui al comma 1, lettera a) - eccezion fatta, dunque, per il caso della sussistenza di "gravi ragioni di convenienza", ipotesi nella quale la ricusazione non é ammessa: cfr. in proposito Sez. 2, Sentenza n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi e altri, Rv. 239215 -, ma anche nel caso in cui, «nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione» (così, testualmente, si esprime il citato art. 37, comma 1, lettera B, del codice di rito: si vedrà infra con quali esiti la disposizione in parola é stata sottoposta al vaglio della Consulta).

3.1. Restando per ora al dato testuale della norma di riferimento, non essendo dubbio che le espressioni incriminate sono state adottate dalla d.ssa Faggioni "nell'esercizio delle funzioni" (e precisamente quale giudice delle indagini preliminari, nell'ordinanza cautelare dalla stessa emessa nell'ambito del proc. n. 14432/2019/21 R.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Paolo berti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non essendo intervenuta sentenza in nessuno dei procedimenti di merito di che trattasi, conviene in prima battuta approfondire il riferimento della norma all'"indebita" manifestazione del proprio "convincimento" da parte del giudice nell'ambito delle valutazioni "pregiudicanti".3.2.

Quanto all'avverbio "indebitamente" (sulla cui sorte si vedrà infra l'impatto della giurisprudenza costituzionale), la tradizionale giurisprudenza di legittimità ha a suo tempo affermato che esso non può stare semplicemente a definire un comportamento "non dovuto" perché, se così fosse, sarebbe superfluo (é ovvio che solo i comportamenti non dovuti possono essere sanzionati), sicché deve ritenersi che tale avverbio sia stato inserito dal legislatore per caratterizzare un comportamento non solo non dovuto, ma anche ingiusto o illecito o comunque contrario alla legge (Sez. 1, Sentenza n. 3009 del 24/06/1993, Mellini, Rv. 195821): con il risultato che la valutazione "pregiudicante", secondo il dato testuale filtrato dall'interpretazione della Corte regolatrice, non é riconducibile a una qualsivoglia valutazione "non dovuta", ma a tal fine si richiede un quid pluris, ossia una connotazione di franca illegittimità contenuta nelle espressioni usate dal giudicante.

Giammai, comunque, siffatto carattere sarebbe riconoscibile, secondo la Corte di legittimità, in valutazioni espresse nell'esercizio di poteri discrezionali riconosciuti al giudice dalla legge, in forza delle sue funzioni e dell'atto da formare (es., per il caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito, vds.

Sez. 3, Sentenza n. 38000 del 08/07/2004, Lucchini, Rv. 230033; nel caso di motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni, in quanto riferita ai presupposti richiesti dalla legge, vds.

Sez. 3, Sentenza n. 15849 del 25/10/2016, dep. 2017, D.M., Rv. 269870; ancora, per il caso di un giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, vds.

Sez. 5, Sentenza n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambé, Rv. 278658).

3.3. L'ulteriore, fondamentale aspetto su cui si é soffermata la giurisprudenza di legittimità é quello della manifestazione, da parte del giudice, del suo "convincimento".

In proposito, nell'ottica della distinzione tra i casi codificati di astensione e quello di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 37 del codice di rito, si é chiarito che ai fini della ricusazione del giudice, il "convincimento" richiesto dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al "parere" richiesto dagli artt. 36, comma primo, lett. c) e 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali (Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255691).

A titolo di esempio, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedinnentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez.

U, Sentenza n. 41263 del 27/09/2005, Falzone e altro, Rv. 232067; Sez. 3, Sentenza n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591); mentre la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale é investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compronnissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347).

Vale la pena ricordare che il significato profondo della lesione all'imparzialità del giudice attraverso la manifestazione del suo "convincimento" su fatti oggetto di un giudizio a lui affidato é chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale - ad esempio - la mancanza di imparzialità oggettiva si realizza «quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio» (cfr. sent. 22/04/2004, Cianetti c.

Italia; sent. 25/07/2002, [OSCURATO:PERSONA] c.

Spagna), così come laddove la manifestazione del suo pensiero autorizzi a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull'esistenza del delitto e sulla colpevolezza dell'imputato (sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gomez de Liario y Botella c.

Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell'illecito (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancel e Branquart c.

Francia).

4. Tuttavia, per focalizzare appieno il perimetro ordinamentale all'interno del quale si agita l'odierna questione, é necessario confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale, che é intervenuta, con la sentenza n. 283/2000, in senso ampliativo sull'istituto della ricusazione come disciplinato dall'art. 37, comma 1, cod.proc.pen., dichiarando in particolare detto articolo costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».4.1.

Nella pronunzia del Giudice delle leggi si affronta, in primo luogo, la questione della collocazione delle valutazioni "pregiudicanti", che devono - ovviamente - essere espresse sulla medesima res iudicanda.

Tuttavia, viene operato un netto distinguo fra i casi di incompatibilità e quelli di ricusazione/astensione: invero, con riguardo all'istituto dell'incompatibilità, la Corte Costituzionale sottolinea che in tale ipotesi l'esigenza di garanzia dell'imparzialità si pone essenzialmente rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo (C.Cost., sent. N. 306/1997), o, al più, in un procedimento penale formalmente diverso, riguardante tuttavia una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale (C.Cost., sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, n. 241/1999); per quanto invece attiene agli istituti dell'astensione e della ricusazione, essi sono caratterizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante: al riguardo, la Consulta chiarisce che i suddetti istituti debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo; ciò dilata, inevitabilmente, l'incidenza degli istituti in esame al di fuori del medesimo procedimento.

4.2. Tuttavia, prosegue il Giudice delle leggi, le questioni sottoposte al suo vaglio dai giudici rimettenti, pur espressive di un pregiudizio per l'imparzialità del giudice, non sono risolvibili sulla base della causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. così come testualmente descritta, che presuppone una manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione espressa "indebitamente" nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre nelle situazioni sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale le valutazioni pregiudicanti rientravano nelle funzioni proprie dei giudici poi ricusati.

4.3. Da tale constatazione la Consulta trae le proprie conclusioni affermando che il riferimento normativo dell'istituto della ricusazione é, nel suo testo codificato ex art. 37, comma 1, lettera b) cod.proc.pen., certamente carente, non intervenendo a disciplinare il caso in cui, pur non "indebitamente" (ed anzi del tutto legittimamente e doverosamente), il giudice ricusato abbia espresso il proprio convincimento "pregiudicante" espletando le proprie funzioni nell'ambito di altro procedimento, eventualmente non penale, sulla medesima regiudicanda.

Di qui la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua.

Da tale pronunzia consegue che, in aggiunta ai casi di "indebita" manifestazione del convincimento da parte del giudice sulla medesima regiudicanda a lui successivamente affidata, l'istituto della ricusazione (al pari di quello dell'astensione) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui «le precedenti valutazioni pregiudicanti espresse dal giudice in un diverso procedimento rientrano legittimamente e doverosamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie».

Ne discende che, in forza della citata sentenza della Corte Costituzionale, non é oggi decisivo, per escludere l'esperibilità della ricusazione, il fatto che il convincimento "pregiudicante" sia stato manifestato dal giudice in modo non "indebito", ma anzi in termini conformi alle funzioni a lui affidate.

4.4. A chiusura, peraltro, del proprio percorso argomentativo la Corte Costituzionale precisa - richiamando numerose sue precedenti decisioni - che «non é sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio».

Si tornerà su tale importante precisazione, che assume peculiare rilievo nel caso di che trattasi.

5. Così tracciato il perimetro ordinamentale all'interno del quale ci si deve muovere nella disamina degli odierni ricorsi, va pur chiarito che, per pacifica giurisprudenza, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (fra le tante vds.

Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845; Sez. 6, Sentenza n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 1, Sentenza n. 45470 del 25/10/2005, D'Ausilio, Rv. 233378); é in forza di tali principi, ad esempio, che é stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte regolatrice la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricusazione é giustificata dalla sua indeterminatezza, sicché essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali (così la citata Sez. 2, Sentenza n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi e altri, Rv. 239215).

6. Venendo ora alle questioni oggetto dei ricorsi in esame, esse vanno esaminate sulla scorta delle considerazioni preliminari che precedono e nell'ordine in cui esse sono state affrontate dalla Corte di merito, sostanzialmente ricalcato da tutti i ricorsi.

7. Conviene pertanto muovere dalle espressioni contenute nella premessa a corredo dell'ordinanza cautelare emessa dalla d.ssa Faggioni nel procedimento n. 14432/2019/21 R.G..

Giova considerare che quest'ultimo procedimento é, bensì, derivato da quello nel quale oggi la d.ssa Faggioni ha assunto le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare, con il quale condivide fra l'altro una parte del materiale probatorio; ma ha ad oggetto altre e distinte vicende (in specie la gestione del risanamento acustico della rete autostradale, con speciale riguardo alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione delle c.d. barriere antirumore a cura di ASPI) ed altri capi d'imputazione, riferiti a reati affatto diversi (frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti) contestati ad alcuni degli imputati del procedimento principale (il n. 7998/2018 R.G.

G.I.P.) in relazione alle qualità da loro rispettivamente ricoperte in ASPI.

Dalla lettura dell'imputazione e dell'ordinanza cautelare relativa al procedimento derivato, si apprezza in particolare che il fondamento delle accuse mosse ai soggetti sottoposti ad indagine, a carico dei quali vengono emesse statuizioni cautelari, deriva da alcune clausole della "Convenzione unica" tra [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Stato, fra le quali vi era la costruzione delle barriere acustiche di cui all'articolo 2 (v. pagg. 5 - 6 ordinanza cautelare) ed é costituito nell'essenziale da elementi deponenti per la negligenza e per la sottovalutazione dei pericoli connessi alla realizzazione, all'impiego e alla manutenzione di uno specifico modello di barriere integrate fonoassorbenti, denominate Intergautos (pag. 6 ordinanza cautelare), specialmente in relazione al cedimento di talune di queste barriere in corrispondenza dei viadotti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o su tratti dell'autostrada A14, e più in generale con riguardo ai difetti di progettazione e costruzione delle barriere destinate alla rete di competenza del I° Tronco autostradale di Genova.

Il quadro indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare é riferito a condotte contestate agli indagati in relazione alla detta imputazione ex artt. 355, 356 e 432 cod.pen. (vds. in proposito le pagine da 71 a 78 dell'ordinanza firmata dalla d.ssa Faggioni) ed é incentrato tutto sulle manchevolezze della [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia - ASPI nella progettazione, nell'installazione e nella gestione del sistema di barriere fonoassorbenti: manchevolezze consistite, secondo l'accusa, nell'avere occultato allo Stato ed agli organi ispettivi, in modo fraudolento, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione con specifico riferimento all'errore di progetto, all'inidoneità e alla pericolosità delle barriere, nell'intento di conseguire un risparmio di spesa evitando gli oneri di un'immediata sostituzione delle barriere con opere adeguate, violando ad un tempo gli obblighi contrattuali e mettendo a repentaglio la sicurezza dei trasporti nei tratti ove le barriere erano posizionate.

8. Ciò chiarito, possono essere esaminate nella giusta luce le considerazioni svolte dalla d.ssa Faggioni nella premessa alla sua ordinanza cautelare: considerazioni che, letteralmente, sono riferite all'avvenuto "accertamento", nell'ambito di indagini della Guardia di Finanza, di «gravi condotte criminose legate ad una politica imprenditoriale volta alla massimizzazione dei profitti derivanti dalla concessione con lo Stato mediante la riduzione e il ritardo delle spese necessarie per la manutenzione della rete autostradale affidata in concessione e a scapito della sicurezza pubblica»; a ciò si riferisce il «quadro desolante» in cui «é emersa l'insicurezza della rete autostradale, sia con riferimento ai viadotti, sia con riferimento alle gallerie, sia con riferimento alle barriere di contenimento», queste ultime costituenti lo oggetto del procedimento de quo.

8.1. Ora, deve incidentalmente ritenersi corretto quanto osservato dalla Corte di merito (e ribadito dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta) laddove si precisa che il participio passato "accertato" si riferisce, chiaramente, non già a un fatto storico definitivamente ricostruito, ma all'avvenuto espletamento di accertamenti ad opera della polizia giudiziaria, rimanendo ovviamente impregiudicate le successive valutazioni di detti accertamenti nella sede giurisdizionale deputata.

8.2. Ma, in disparte ciò, e pur tenendo presente la natura "derivata" del procedimento cd.

Integautos da quello avente ad oggetto il crollo del Viadotto sul Polcevera, va rilevato che l'operazione logica posta a base dei ricorsi in esame, volta in sostanza ad accomunare i due procedimenti in un unico contesto valutativo al quale, cumulativamente, si sarebbe riferita la d.ssa Faggioni nella suddetta premessa, estende indebitamente la portata di quest'ultima, che invece, pur nella sua genericità, si attaglia puntualmente allo specifico oggetto del procedimento in cui l'ordinanza cautelare venne emessa, nonché agli specifici fatti ivi contestati: ossia alla ravvisata natura fraudolenta della condotta dei vertici ASPI, nell'ottica del perseguimento della nnassimizzazione dei profitti, manifestatasi con l'inadempimento della Convenzione in ordine alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione delle barriere antirumore; nonché alla pericolosità di dette barriere, dimostrata fra l'altro dal loro cedimento in taluni tratti autostradali di competenza dell'ASPL Se é vero, del resto, che erano le barriere a formare oggetto degli addebiti mossi ai vertici della Società, é altresì vero che i pericoli che conseguivano dalla loro difettosa progettazione, dalla loro realizzazione e dalle carenze manutentive ridondavano sui tratti autostradali ove esse erano posizionate.8.3.

In altri termini, la tesi volta a ricondurre le espressioni e gli apprezzamenti contenuti nella premessa dianzi riportata (anche) alla vicenda del crollo del ponte Morandi - pur considerando il collegamento delle due vicende dovuto alla comunanza di una parte del materiale probatorio e all'identità di una parte degli indagati - estende in modo eccessivo la portata valutativa e "pregiudicante" di quelle espressioni e di quegli apprezzamenti, che vanno di contro contestualizzati nella specifica vicenda cautelare del procedimento cui l'ordinanza del G.i.p. accede, costituendo per il resto - come correttamente osservato nel provvedimento della Corte di merito oggetto dei ricorsi - generiche considerazioni prive di una specifica attinenza ai fatti che formano oggetto dell'odierno procedimento in fase di udienza preliminare.

8.4. Certamente non vale di per sé a integrare un'ipotesi di ricusazione la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, Ordinanza n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760).

8.5. Non é, qui, neppure necessario porre in luce il (pur sussistente) collegamento della premessa sopra riportata con la decisione cautelare del G.i.p.: si é visto, del resto, che la Consulta, superando il limite costituito dalle valutazioni espresse "indebitamente" dal giudice - in base al dato testuale dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod.proc.pen. -, ha esteso la portata della ricusazione anche alle valutazioni "pregiudicanti" rientranti nelle funzioni proprie dei giudici poi ricusati.

E', piuttosto, sul piano contenutistico che difettano gli elementi per ritenere concretamente e oggettivamente "pregiudicante" rispetto all'odierno giudizio quanto riversato dalla d.ssa Faggioni nella premessa alla sua ordinanza, a meno di non voler dilatare oltre il dovuto l'ambito di esperibilità della ricusazione, a fronte di una disciplina che - per le ragioni ben chiarite dalla giurisprudenza precedentemente richiamata - é di stretta interpretazione, dovendosi fra l'altro misurare con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge.

Vale inoltre, a tal fine, il richiamo al principio - anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità - secondo il quale, in tema di ricusazione, costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui é intessuta la regiudicanda nonché circa le decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d'ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice circa l'esito del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati (Sez. 6, Sentenza n. 18484 del 12/12/2014, dep. 2015, Fasano, Rv. 263540).

Si soggiunge che le considerazioni svolte dalla d.ssa Faggioni nella sua premessa non possono neppure ricondursi all'interno della nozione di "convincimento" così come declinata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (vds. supra, a proposito di Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013, [OSCURATO:PERSONA]): nozione che, come si é detto, implica un'analisi e una riflessione su specifici dati probatori dalla quale scaturisca il meditato formarsi di un'opinione (di colpevolezza o di innocenza che sia), e non, come nella specie, una sommaria presentazione della vicenda nelle sue linee essenziali.

9. Analoghe, e ancor più stringenti, considerazioni valgono per le valutazioni del G.i.p. in merito alla posizione dei singoli odierni imputati, in ordine alle quali il percorso argomentativo della Corte genovese risulta del tutto corretto.

9.1. Per quasi tutti i destinatari del provvedimento cautelare emesso dalla d.ssa Faggioni le predette valutazioni - lungi, anche in questo caso, dal potersi parlare di "convincimento" nel senso anzidetto - si risolvono in un giudizio sulla personalità, definita a seconda dei casi "estremamente negativa" o "spregiudicata", evidentemente finalizzato a lumeggiare a loro carico la sussistenza di esigenze cautelari, in specie quelle di pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio.

9.2. Ad esempio, di Castellucci si afferma che la sua spregiudicatezza e la sua personalità incurante del rispetto delle regole si desumesse dal fatto che egli era perfettamente al corrente della situazione di problematicità delle barriere (costituenti, come si é visto, l'oggetto del procedimento n. 14432/2019/21) e delle decisioni al riguardo adottate per la gestione delle stesse (p. 79 ordinanza cautelare); a sostegno di tale assunto, volto all'evidenza a sottolineare il rischio di recidivanza e di inquinamento probatorio, si richiama anche quanto emerso nell'ambito di altro e diverso procedimento pendente avanti il Tribunale di Avellino (relativo alla caduta di un bus da un viadotto, a causa della quale perirono 40 persone) attraverso alcune conversazioni intrattenute tra Berti e Donferri che dimostrerebbero la capacità di condizionamento del Castellucci nei confronti dei due coindagati: vi é bensì un cenno, del tutto generico, anche alla vicenda del [OSCURATO:PERSONA], ma dal quale non si evince alcuna specifica valutazione del G.i.p. su quest'ultima vicenda.

Le considerazioni poste a base delle valutazioni cautelari nei confronti del Castellucci - supportate anche da altre conversazioni, successivamente riportate - riguardano più generalmente scelte di politica aziendale, che sorreggono il giudizio sulla personalità del Castellucci ai fini di cui t all'art. 274 cod.proc.pen., ma non contengono specifici riferimenti a sfondo valutativo sui fatti oggetto del procedimento per il crollo del viadotto sul Polcevera. 9.3 Quanto alle posizioni di Marigliani, di Strazzullo e di Meliani (destinatari unicamente di una misura interdittiva) le valutazioni della loro personalità sono tutte incentrate sulle specifiche vicende oggetto del proc. n. 14432/2019/21, nell'ambito del quale veniva emessa l'ordinanza cautelare a loro carico. 9.4.

Discorso solo in apparenza diverso può farsi per Donferri e per Berti.

In ordine al Donferri, indicato nell'ordinanza cautelare come «l'ideatore e l'artefice principale delle condotte criminose contestate», le esigenze cautelari a carico del medesimo sono "colorate", fra l'altro, anche con il riferimento alla sua condotta successiva al licenziamento da ASPI allorché egli cercò di sottrarre dall'ufficio - peraltro all'insaputa della Società - documentazione relativa al Polcevera (pp. 91 - 92 ordinanza cautelare); a fronte della sostanziale assenza - nel passaggio di che trattasi - di specifici richiami a eventuali responsabilità del Donferri in ordine alla vicenda del crollo del viadotto, traspare nelle considerazioni del G.i.p. l'intendimento di sottolineare, a fini cautelari, la "tendenza" dell'indagato a manomettere materiale documentale potenzialmente utile a fini investigativi e probatori: tendenza che l'ordinanza contestualizza all'interno di altre vicende dalle quali si ricava il pericolo di inquinamento probatorio che caratterizzerebbe la condotta del Donferri.

La posizione del Donferri e quella del Berti vengono, poi, esaminate - sempre ai fini delle statuizioni cautelari nei loro confronti - con riguardo al fatto che il primo aveva cancellato, all'indomani del crollo del viadotto sul Polcevera, il testo di una conversazione via WhatsApp intrattenuta con il secondo dalla quale si sarebbe ricavata la consapevolezza, da parte di entrambi, degli ammalorannenti dei cavi di precompressione degli stralli del viadotto Polcevera.

Il richiamo alla diversa e distinta vicenda giudiziaria, riguardo alla quale in realtà vi é un succinto riferimento al contenuto della conversazione, é esplicitamente finalizzato, anche in questo caso, a "colorare" in termini negativi la tendenza del Berti (come già del Donferri) a inquinare le prove, sempre in funzione della valutazione cautelare degli indagati nell'ambito di quel procedimento.

9.5. In definitiva, appare evidente che, pur quando il G.i.p. tocca di passata il tema oggetto del diverso procedimento avente ad oggetto il crollo del ponte Morandi, lo fa esclusivamente - come correttamente osservato nel provvedimento della Corte di merito oggi impugnato - allo scopo di sottolineare, nel quadro della valutazione a lui demandata circa l'adozione di misure coercitive/interdittive nei confronti degli indagati, la configurabilità di esigenze cautelari, con speciale riguardo a quella di cui all'art. 274, comma 1, lettera a) cod.proc.pen..

Non vi é, per quanto concerne i sunnominati indagati (oggi imputati in diverso I procedimento), alcun elemento dal quale si possa ricavare una specifica valutazione "pregiudicante", da parte del G.i.p., nel senso dell'anticipazione del convincimento di una loro penale responsabilità nei diversi fatti di reato oggetto del procedimento n. 7998/2018 R.G.

G.I.P., tali non potendosi ritenere i brevi cenni all'ipotizzato occultamento delle prove circa la vicenda oggetto di quest'ultimo procedimento o gli elementi indizianti circa la consapevolezza dell'ammaloramento dei cavi del viadotto, privi come sono di un qualsivoglia giudizio valutativo circa specifici addebiti omissivi riconducibili alle rispettive posizioni e idonei a concorrere, sul piano concausale, nel prodursi degli eventi che formano oggetto delle imputazioni oggetto dell'odierna udienza preliminare.

Si ricorda, a tal proposito, che nella più volte citata sentenza n. 283/2000, la Corte Costituzionale chiarisce che «non é sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio».

Il richiamo in questione, operato dalla Corte ligure già in apertura dell'ordinanza e valido per la generalità delle tematiche affrontate nelle istanze di ricusazione, appare del tutto calzante e pertinente anche e soprattutto con riguardo agli apprezzamenti (invero del tutto incidentali e occasionali) riguardanti le singole posizioni considerate dalla d.ssa Faggioni nell'ordinanza cautelare da lei emessa.

10. Neppure sono fondate le lagnanze dei ricorrenti a proposito dell'eventuale pregiudizio che deriverebbe nel caso in cui avanti lo stesso giudice dell'udienza preliminare, in pendenza di ricusazione, fosse avanzata richiesta di procedere con rito abbreviato.

E', infatti, inconferente e fuorviante il richiamo alla sentenza a Sezioni Unite Gerbino (n. 37207 del 16/07/2020), la quale si limita a enunciare le conseguenze di un'eventuale pronunzia di accoglimento della ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare.

Con specifico riguardo all'udienza preliminare, il Consesso apicale ha stabilito che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione é, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (Rv. 280116).

E' interessante notare che, nel corpo motivazionale della predetta sentenza apicale, si fa riferimento alla linea tracciata alcuni anni fa da altra sentenza a Sezioni Unite, secondo la quale «la violazione del divieto, posto dall'art. 42, comma 1, cit., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento "comporta I rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile"» (Sez.

U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734).

10.1. Ora, é di tutta evidenza che la presentazione di istanza di ricusazione implica di per sé una condizione - per dir così - di "precarietà" degli atti del giudice ricusato, avuto riguardo alle possibili conseguenze su tali atti nel caso in cui la ricusazione venga accolta; ma questo é insito nell'istituto della ricusazione, la cui domanda, ai sensi dell'art. 41 cod.proc.pen., non comporta automaticamente la sospensione del giudizio.

E' chiaro che, anche nell'ipotesi proposta dai ricorrenti e riferita al caso in cui il G.u.p.

"ricusato" (in relazione alle sue valutazioni asseritamente pregiudicanti) diventi giudice della cognizione a seguito di richiesta di procedere con rito abbreviato, gli atti compiuti dal medesimo potrebbero essere travolti in caso di accoglimento della ricusazione (e ciò varrebbe, naturalmente, anche per la sentenza pronunziata all'esito di giudizio abbreviato); ma questo nulla ha a che vedere con la questione di fondo, costituita dalla compatibilità del giudice che ha emesso un provvedimento cautelare asseritamente "pregiudicante" con le funzioni di giudice della cognizione.

10.2. Nel caso di che trattasi, vale un duplice ordine di argomenti.

In primo luogo, e con effetti dirimenti, deve ribadirsi che quanto osservato in precedenza conduce a ritenere che non possa in alcun modo parlarsi di valutazioni "pregiudicanti", tali cioé da legittimare la ricusazione del giudice, avuto riguardo alla natura del tutto generica delle considerazioni svolte in premessa dalla d.ssa Faggioni nella sua ordinanza cautelare (considerazioni che peraltro, come si é detto, ben si attagliavano allo specifico oggetto del procedimento "derivato" sulle barriere fonoassorbenti) e alla finalizzazione delle considerazioni espresse sulle singole posizioni all'esclusivo scopo di supportare l'adozione delle misure cautelari sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove.

In secondo luogo, deve ritenersi pertinente il riferimento della Corte di merito alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale é inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cog

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di GENOVAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 5 novembre 2021, la Corte d'appello di Genova ha rigettato le istanze di ricusazione formulate -per quanto qui d'interesse - per conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi del giudice designato per l'udienza preliminare, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito del procedimento per disastro colposo, omicidio colposo e altro (proc. n. 7998/2018 R.G. G.I.P. GE), avente ad oggetto il crollo del ponte c.d. Morandi (nel quale i sunnominati rivestono la qualità di imputati). Le dette istanze erano state proposte sul rilievo che la d.ssa Faggioni, chiamata a svolgere funzioni di giudice per le indagini preliminari in altro procedimento (il n. 14432/2019/21 R.G. G.I.P. GE, avente ad oggetto reati di frode nelle pubbliche forniture ed attentato alla sicurezza dei trasporti addebitati ai vertici della Società ASPI - Autostrade per l'Italia [OSCURATO:SOCIETA]., derivato da quello sopra citato e fondato su elementi probatori in parte comuni), aveva emesso ordinanza cautelare ed interdittiva nei riguardi di buona parte dei predetti odierni imputati, nella quale avrebbe espresso valutazioni e opinioni tali da configurare un'anticipazione di giudizio e da pregiudicarne l'imparzialità - così da legittimarne la ricusazione -, sia in termini complessivi, sia con riguardo a taluni dei suddetti imputati. 1.1. Nel percorso argomentativo dell'ordinanza si legge che le censure mosse alle dichiarazioni rese dalla d.ssa Faggioni nel provvedimento cautelare, emesso il 5 novembre 2020 nel procedimento derivato, erano riferite, sul piano generale, a condotte criminose legate a una politica imprenditoriale della società ASPI volta alla massinnizzazione dei profitti mediante la riduzione e il ritardo delle spese necessarie alla manutenzione della rete autostradale affidata in concessione, a scapito della sicurezza pubblica; di qui emergeva - sempre secondo la motivazione del provvedimento emesso in allora dalla d.ssa Faggioni - un quadro desolante deponente per l'insicurezza della rete autostradale sia con riferimento ai viadotti, sia con riferimento alle barriere di contenimento; emergeva inoltre dalle intercettazioni la distribuzione di ingenti dividendi fra gli azionisti, frutto di una spregiudicata linea imprenditoriale. La Corte di merito, in proposito, ritiene che si trattasse di considerazioni del tutto generiche, finalizzate a spiegare le origini delle indagini e la ricostruzione storica del procedimento, di fatto prive di efficacia valutativa. Sottolinea inoltre la Corte distrettuale, sulla scorta di arresti giurisprudenziali di legittimità, che solo le dichiarazioni non giustificate da un nesso funzionale con la regiudicanda possono fondare l'istanza di ricusazione, ciò che - secondo la Corte territoriale - non avviene nel caso di specie. ., 1.2. Quanto poi alle valutazioni espresse dal G.i.p. nell'anzidetto provvedimento cautelare in ordine alla posizione di singoli imputati - volte essenzialmente a delinearne la personalità, definita a seconda dei casi "estremamente negativa", o "spregiudicata", o a evidenziarne talune condotte denotanti la consapevolezza di annmaloramenti dei cavi di decompressione degli stralli del viadotto Polcevera -, la Corte ligure ribadisce che si trattava di apprezzamenti funzionali all'adozione del provvedimento cautelare nel separato procedimento e formulati limitatamente a quella fase, come tali non idonei a legittimare la ricusazione del giudicante. Sempre con riguardo alla consapevolezza di ammaloramenti degli stralli, la Corte evidenzia che il riferimento alle conversazioni rivelatrici di tale consapevolezza era funzionale a sottolineare il pericolo di inquinamento probatorio nel separato procedimento. 1.3. Infine, con riguardo al potenziale pregiudizio - lumeggiato da taluni imputati - che deriverebbe qualora lo stesso organo giudicante ricusato divenisse anche giudice della cognizione nel caso fosse investito del giudizio abbreviato, la Corte di merito richiama la giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'intervento del giudice in materia cautelare non integra un'anticipazione di giudizio nel caso egli assuma le vesti di organo giudicante nel rito abbreviato eventualmente prescelto; con l'ulteriore osservazione che, se ciò é vero nell'ambito del medesimo procedimento, a maggior motivo lo é nel caso in cui le due distinte qualità vengano assunte dal giudice nell'ambito di procedimenti diversi. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorrono, per il tramite dei rispettivi difensori di fiducia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, preceduto da un'ampia premessa riassuntiva della vicenda. In esso si denunciano violazione dell'art. 37, comma 1, cod.proc.pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata. Richiamando il dictum della Sentenza n. 283/2000 della Corte Costituzionale - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del predetto art. 37 nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto - il deducente analizza i quattro punti in cui l'ordinanza impugnata é articolata. 3.1. Quanto al primo punto - riguardante l'incipit dell'ordinanza cautelare emessa nel diverso procedimento - l'esponente sottolinea che nel percorso argomentativo di detta ordinanza si esprimono valutazioni di merito, non dovute, sul procedimento originario, che peraltro - quanto in particolare alla massimizzazione dei profitti e alla sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale - trovano riscontro nel capo d'imputazione del procedimento - madre; prosegue poi il deducente rilevando che la Corte di merito non nega il contenuto valutativo delle considerazioni a premessa del provvedimento cautelare, ma nega che si tratti di considerazioni indebite, in quanto occasionali: sul punto l'esponente esprime il proprio dissenso, in quanto si tratta di valutazioni espressive del convincimento del giudice e slegate dai contenuti successivi dell'ordinanza cautelare; né vale la considerazione che l'inciso sulla gravità delle condotte sarebbe riconducibile alla suggestione del fatto notorio, di matrice mediatica, perché, se davvero é così, risulta evidente il condizionamento dell'organo giudicante tale da pregiudicarne l'imparzialità; un ulteriore argomento a sostegno della tesi della ricusazione é rappresentato, secondo il deducente, dal ricorso dell'ordinanza cautelare all'espressione "accertate", riferita alle cause materiali che avevano determinato il crollo e alle dinamiche gestionali sottese, che costituiscono il cuore del processo sul crollo del viadotto Polcevera; né vale in senso contrario il fatto che tale espressione vada riferita a quanto accertato in allora attraverso le indagini di polizia giudiziaria, proprio perché l'uso del participio passato "accertate" offre un'idea di certezza degli elementi raccolti in sede investigativa, ai quali il G.i.p mostra di aderire. Inconferenti, al riguardo, sono ritenuti dal ricorrente i richiami ad alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, in quanto riferiti a situazioni e a valutazioni di tipo affatto diverso. 3.2. In secondo luogo, con riguardo alle valutazioni soggettive riferite a talune posizioni, il ricorrente obietta che i giudizi allora espressi non erano limitati ai fatti oggetto di scrutinio in quella sede. Ciò vale ad esempio per il riferimento - relativo al Donferri e al Castellucci - alla spregiudicatezza e all'indifferenza che gli stessi avrebbero dimostrato verso il rispetto della normativa e verso le finalità di protezione della sicurezza pubblica, a vantaggio di logiche utilitaristiche; richiama a tal fine la giurisprudenza anche apicale della Corte di legittimità laddove si osserva che la valutazione in altro procedimento, anche non penale, espressa dal giudice sullo stesso fatto nei confronti dello stesso soggetto costituisce causa legittimante la ricusazione, a nulla rilevando il carattere indebito di detta valutazione. 3.3. In terzo luogo, le considerazioni appena svolte valgono anche con riguardo alle valutazioni correlate alla (presunta) consapevolezza di taluni imputati dell'amnnalorannento dei cavi del Polcevera: in ciò si legge evidentemente un'anticipazione di giudizio che - oltre ad essere indebita - non può dirsi limitata, come vorrebbe la Corte di merito, al profilo psicologico generale della vicenda, ma esonda palesemente da ogni paradigma valutativo strumentalmente collegato alla tematica cautelare. 3.4. Infine, quanto al potenziale pregiudizio all'imparzialità dell'organo giudicante in caso di giudizio abbreviato, il ricorrente contesta l'asserto della Corte di merito circa la compatibilità della pregressa valutazione cautelare con l'assunzione della veste di giudice della cognizione: rilevata l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali a tal fine riportati nel provvedimento impugnato, il deducente richiama la recente giurisprudenza apicale secondo la quale dev'essere necessariamente procrastinato il giudizio del giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione, di tal che sarebbe inibita un'eventuale richiesta di riti alternativi. 4. I ricorsi presentati per conto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], articolati anch'essi in un unico motivo per ciascun ricorso (dedotto per violazione di legge e vizio di motivazione), ricalcano pressoché letteralmente quello presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], sì che ai contenuti di quest'ultimo testé riassunti può farsi rinvio. 5. Anche il ricorso presentato per conto di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, preceduto anche in questo caso da una premessa riassuntiva, nel quale si deducono violazione dell'art. 37, cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riguardo all'ordinanza impugnata. Anche in questo caso il ricorrente ripercorre le espressioni usate dalla Corte di merito a commento delle istanze di ricusazione, contestando in primo luogo la ritenuta necessità delle considerazioni svolte dalla d.ssa Faggioni nella premessa di carattere "storico" contenuta nel provvedimento cautelare da cui le istanze prendono le mosse; censurando la giustificazione di quelle considerazioni come "occasionali e incidentali", ciò che in realtà dimostrerebbe la loro ultroneità; confutando le osservazioni della Corte territoriale che liquidano le espressioni usate nel provvedimento cautelare come dettate da una "suggestione del fatto notorio", laddove in realtà esse richiamano la complessa indagine della Guardia di Finanza e non le ricostruzioni mediatiche, risolvendosi in una valutazione nel merito di fatti oggetto di diverso procedimento; dissentendo dalla Corte di merito in ordine al richiamo, contenuto nell'ordinanza cautelare, all'avvenuto "accertamento" riguardante il crollo del ponte sul Polcevera, che - obietta il ricorrente - non era riferito, nel provvedimento cautelare (relativo a fatti diversi), alle sole cause materiali, ma esprimeva anche il convincimento del giudicante circa la riferibilità del crollo a carenze manutentive e gestionali da parte di soggetti ben individuati, ciò che ha stretta attinenza all'oggetto delle contestazioni mosse in particolare al Bergamo al punto 30 del capo 10 e che, del resto, trova corrispondenza nell'espresso riferimento del provvedimento cautelare all'avvenuto accertamento, a carico dell'ASP/ e dei suoi dirigenti (tra cui figura anche il Bergamo), di «gravi condotte criminose» legate proprio a scelte gestionali specificamente indicate nel detto provvedimento; infine, lamentando che la "ricostruzione storica" contenuta nel provvedimento cautelare, come liquidata dalla Corte distrettuale, non costituisce un mero riepilogo della genesi del procedimento di cui il G.i.p. si occupava allora, ma investe in realtà specificamente le posizioni e le presunte responsabilità dei dirigenti ASPI: responsabilità che secondo il G.i.p. sarebbero state "accertate". Il ricorrente conclude confutando alcuni dei richiami della Corte di merito alla giurisprudenza di legittimità, ritenuti non pertinenti e dimostrativi di una non corretta applicazione dell'art. 37 cod.proc.pen.. 6. I motivi enunciati nei ricorsi presentati per conto di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] - entrambi preceduti da un'ampia premessa narrativa - sono, in larga parte, fra loro sovrapponibili anche graficamente, per cui possono essere congiuntamente trattati: con l'avvertenza che il terzo motivo del ricorso nell'interesse del Castellucci risulta più diffusamente trattato rispetto a quello presentato nell'interesse del Marigliani (sia pure ricalcandone, nella sostanza, i contenuti). 6.1. Con il primo motivo dei ricorsi in esame si denuncia vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, laddove vi si assume che le considerazioni della d.ssa Faggioni, formulate nel provvedimento cautelare emesso nel distinto procedimento Integautos, sarebbero parte di una premessa generica e di carattere storico, meramente "occasionale ed incidentale": in realtà tale premessa non si limita a enunciare la derivazione del procedimento Integautos da quello sul crollo del viadotto, ma dà per scontati gli esiti dell'indagine effettuata nell'ambito di quest'ultimo. Vi si parla, infatti, di condotte criminose "accertate" e di finalità di massimizzazione del profitto dei vertici ASPI a scapito della manutenzione e, dunque, della sicurezza, richiamando conversazioni telefoniche come "prova" della sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale e della spregiudicatezza della linea imprenditoriale; e ciò senza che tali argomenti risultassero funzionali alla contestualizzazione dell'origine del processo sulle barriere fonoassorbenti. A chiusura del motivo viene richiamato il dictum della Corte Costituzionale, con sentenza n. 283/2000, alla luce del quale si afferma che, valutato nella sua specificità, l'atto pregiudicante é tale in quanto non vi era stata una mera cognizione dei fatti di causa, una mera raccolta di prove o una occasionale e incidentale pronunzia su aspetti particolari della vicenda principale; ma il G.i.p., a proposito del collasso del viadotto Polcevera, aveva dato tutto per "accertato". 6.2. Con il secondo motivo si denuncia vizio di motivazione con riguardo al punto in cui la Corte di appello ha affermato che le affermazioni della d.ssa Faggioni in ordine alla vicenda del crollo del ponte sarebbero prive di valore pregiudicante in quanto di natura "occasionale ed incidentale": attraverso il richiamo delle espressioni usate dalla d.ssa Faggioni nell'ordinanza cautelare, si sottolinea come nel suo convincimento fosse già stato accertato dalla Guardia di Finanza quanto forma oggetto, oggi, dell'udienza preliminare, il cui thema decidendum - alla luce della lettura dell'imputazione -si riferisce a elementi valutativi sovrapponibili a quelli oggetto del convincimento del giudice palesato nell'ordinanza cautelare del procedimento Integautos, a proposito della "nnassimizzazione dei profitti" e della "sistematica riduzione delle manutenzioni della rete autostradale". Anche a proposito della derubricazione delle esternazioni della d.ssa Faggioni come frutto della "suggestione del fatto notorio", di derivazione nnediatica, si denuncia la carenza di logicità motivazionale del provvedimento impugnato, che a tal proposito, lungi dal giustificare le valutazioni della giudicante, ne evidenzia invece la mancanza di terzietà e di imparzialità, se é vero che da tali affermazioni si ricava la sensibilità della d.ssa Faggioni a suggestioni esterne di carattere mediatico, sulla base delle quali peraltro veniva in allora emesso un provvedimento limitativo della libertà degli odierni ricorrenti. L'ordinanza impugnata appare, altresì, viziata laddove vi si afferma che il riferimento alle condotte criminose accertate dalla Guardia di Finanza riguardava in generale l'assetto dirigenziale di ASPI e non i singoli imputati, laddove é evidente che la d.ssa Faggioni intendeva riferirsi ai soggetti apicali della Società nei cui confronti emetteva allora una misura cautelare personale (tra cui il Castellucci e il Marigliani) e che, ove mai il riferimento all'assetto dirigenziale della Società fosse così indifferenziato, ciò costituirebbe un elemento poco rassicurante e legittimerebbe tutti i dirigenti di Autostrade per l'Italia imputati nel procedimento principale a ricusare la d.ssa Faggioni. Nel motivo di ricorso in esame si ribadisce poi che, quando la d.ssa Faggioni, nel provvedimento cautelare, parlava dell'avvenuto accertamento, da parte della Guardia di Finanza, di "gravi condotte criminose" commesse dai dirigenti ASPI, si riferiva esattamente a quanto testualmente affermato e non certo a una mera conoscenza delle «cause materiali che avevano determinato il crollo e delle dinamiche gestionali sottese», come vorrebbe la Corte di merito. Infine, ripercorrendo i passaggi motivazionali posti a base del provvedimento impugnato - e richiamando argomenti già illustrati in altri ricorsi già esaminati - il motivo di lagnanza in esame si sofferma sulla questione dell'ipotetica assunzione, da parte della d.ssa Faggioni, del ruolo di giudice della cognizione nel caso di scelta del rito abbreviato, pur dopo avere fornito anticipazioni di giudizio nel senso precedentemente richiamato: anche in questo caso si denuncia la non attinenza al caso di specie dei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte ligure e all'incompatibilità delle affermazioni di quest'ultima con la recente giurisprudenza apicale di legittimità. 6.3. Con il terzo motivo si denuncia vizio di motivazione in riferimento, da un lato, all'asserita funzionalità delle affermazioni della d.ssa Faggioni all'emissione del provvedimento cautelare nel procedimento Integautos e, dall'altro, alla ritenuta incidentalità ed occasionalità di dette affermazioni: argomenti fra loro in evidente contraddizione, secondo i ricorrenti, anche perché, stante il fatto che il procedimento predetto riguardava fatti diversi, non vi era ragione di farvi riferimento, in modo peraltro intempestivo, all'avvenuto accertamento, da parte della Guardia di Finanza, di gravi condotte criminose a carico dei dirigenti ASPI nell'ambito delle indagini di P.G. per il crollo del ponte, dimostrative di un contesto di insicurezza della rete dovuto alle finalità di profitto perseguite dai vertici della Società. Non si trattava, comunque, di una mera "premessa storica" o di un mero "riepilogo", atteso che, ove così fosse stato, non sarebbe stato necessario enunciare una caratterizzazione dei comportamenti dei vertici ASPI, addirittura "accertati" nell'ambito di altra e distinta vicenda, sulla base di indagini peraltro ancora non concluse. Ciò é tanto più evidente laddove si consideri il riferimento operato dal G.i.p. alla consapevolezza di alcuni indagati in merito agli "ammaloramenti dei cavi di precompressione degli stralli" del [OSCURATO:PERSONA], che costituisce una vera e propria espressione (ultronea) di una convinzione già maturata in ordine alla responsabilità dei soggetti intercettati, e non certo una mera ricostruzione dell'origine delle indagini. 7. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha concluso chiedendo che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili. Con memorie di replica, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], e i difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno confutato le argomentazioni proposte dal Procuratore Generale ed hanno insistito per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi - che possono congiuntamente trattarsi, unica essendo la regiudicanda e comuni essendo, nell'essenziale, gli argomenti proposti - vanno rigettati in quanto non fondati. 2. Appare opportuno, preliminarmente, svolgere alcune considerazioni finalizzate a contestualizzare la questione nella cornice ordinannentale che le é propria: ossia quella caratterizzata dai generali principi di imparzialità e di terzietà del giudice (enunciati solennemente dall'art. 111, comma 2, Cost. e 6, § 1, Convenzione EDU) in funzione dei quali sono previsti dal nostro codice di rito gli istituti dell'incompatibilità, dell'astensione e della ricusazione (artt. 34 e ss. cod.proc.pen.). 3. Sul piano generale, può affermarsi che la questione proposta dai ricorrenti, che ricusano il Giudice dell'udienza preliminare designato per avere lo stesso giudice manifestato valutazioni ritenute pregiudicanti nell'ambito di altro giudizio (distinto, ma derivato da quello per il quale si celebra oggi l'udienza preliminare), é perimetrata dall'ambito applicativo dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod.proc.pen., essendo noto che, nella sistematica del codice di rito, la ricusazione dell'organo giudicante é consentita non solo nei casi di astensione obbligatoria del giudice di cui al comma 1, lettera a) - eccezion fatta, dunque, per il caso della sussistenza di "gravi ragioni di convenienza", ipotesi nella quale la ricusazione non é ammessa: cfr. in proposito Sez. 2, Sentenza n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi e altri, Rv. 239215 -, ma anche nel caso in cui, «nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione» (così, testualmente, si esprime il citato art. 37, comma 1, lettera B, del codice di rito: si vedrà infra con quali esiti la disposizione in parola é stata sottoposta al vaglio della Consulta). 3.1. Restando per ora al dato testuale della norma di riferimento, non essendo dubbio che le espressioni incriminate sono state adottate dalla d.ssa Faggioni "nell'esercizio delle funzioni" (e precisamente quale giudice delle indagini preliminari, nell'ordinanza cautelare dalla stessa emessa nell'ambito del proc. n. 14432/2019/21 R.G. a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Paolo berti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e non essendo intervenuta sentenza in nessuno dei procedimenti di merito di che trattasi, conviene in prima battuta approfondire il riferimento della norma all'"indebita" manifestazione del proprio "convincimento" da parte del giudice nell'ambito delle valutazioni "pregiudicanti".3.2. Quanto all'avverbio "indebitamente" (sulla cui sorte si vedrà infra l'impatto della giurisprudenza costituzionale), la tradizionale giurisprudenza di legittimità ha a suo tempo affermato che esso non può stare semplicemente a definire un comportamento "non dovuto" perché, se così fosse, sarebbe superfluo (é ovvio che solo i comportamenti non dovuti possono essere sanzionati), sicché deve ritenersi che tale avverbio sia stato inserito dal legislatore per caratterizzare un comportamento non solo non dovuto, ma anche ingiusto o illecito o comunque contrario alla legge (Sez. 1, Sentenza n. 3009 del 24/06/1993, Mellini, Rv. 195821): con il risultato che la valutazione "pregiudicante", secondo il dato testuale filtrato dall'interpretazione della Corte regolatrice, non é riconducibile a una qualsivoglia valutazione "non dovuta", ma a tal fine si richiede un quid pluris, ossia una connotazione di franca illegittimità contenuta nelle espressioni usate dal giudicante. Giammai, comunque, siffatto carattere sarebbe riconoscibile, secondo la Corte di legittimità, in valutazioni espresse nell'esercizio di poteri discrezionali riconosciuti al giudice dalla legge, in forza delle sue funzioni e dell'atto da formare (es., per il caso in cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta di incidente probatorio ritenendola superflua rispetto al materiale già acquisito, vds. Sez. 3, Sentenza n. 38000 del 08/07/2004, Lucchini, Rv. 230033; nel caso di motivazione espressa nel provvedimento di autorizzazione alla intercettazione di conversazioni e comunicazioni, in quanto riferita ai presupposti richiesti dalla legge, vds. Sez. 3, Sentenza n. 15849 del 25/10/2016, dep. 2017, D.M., Rv. 269870; ancora, per il caso di un giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, vds. Sez. 5, Sentenza n. 3045 del 24/10/2019, dep. 2020, Stambé, Rv. 278658). 3.3. L'ulteriore, fondamentale aspetto su cui si é soffermata la giurisprudenza di legittimità é quello della manifestazione, da parte del giudice, del suo "convincimento". In proposito, nell'ottica della distinzione tra i casi codificati di astensione e quello di cui al comma 1, lettera b), dell'art. 37 del codice di rito, si é chiarito che ai fini della ricusazione del giudice, il "convincimento" richiesto dall'art. 37, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. ha un significato più ristretto, implicante un'analisi ed una riflessione, rispetto al "parere" richiesto dagli artt. 36, comma primo, lett. c) e 37, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., che indica un'opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali (Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255691). A titolo di esempio, costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento da parte del giudice, rilevante ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., l'anticipazione di valutazioni sul merito della res iudicanda, ovvero sulla colpevolezza o innocenza dell'imputato in ordine ai fatti oggetto del processo, compiuta, sia all'interno del medesimo procedimento che in un procedimento diverso, senza che tali valutazioni siano imposte o giustificate dalle sequenze procedinnentali previste dalla legge o allorché esse invadano, senza necessità e senza nesso funzionale con l'atto da compiere, l'ambito della decisione finale di merito, anticipandone in tutto o in parte gli esiti (Sez. U, Sentenza n. 41263 del 27/09/2005, Falzone e altro, Rv. 232067; Sez. 3, Sentenza n. 27996 del 09/03/2021, Agostini, Rv. 281591); mentre la valutazione espressa dal giudice in un provvedimento reso nell'ambito di un procedimento connesso o collegato a quello del quale é investito, concernente lo stesso imputato ma un reato storicamente diverso, laddove funzionale all'esercizio della funzione decisoria, non costituisce indebita manifestazione del proprio convincimento, suscettibile di fondare una richiesta di ricusazione ex art. 37, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; né essa dà luogo ad una situazione di incompatibilità rilevante ex art. 37, comma 1, lett. a) cod. proc. pen., non potendo configurarsi, in assenza dell'identità del fatto storico, alcuna compronnissione del principio dell'imparzialità, inteso sia in chiave costituzionale che convenzionale (Sez. 5, Sentenza n. 21146 del 07/02/2019, Giunchiglia, Rv. 275347). Vale la pena ricordare che il significato profondo della lesione all'imparzialità del giudice attraverso la manifestazione del suo "convincimento" su fatti oggetto di un giudizio a lui affidato é chiarito anche dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo la quale - ad esempio - la mancanza di imparzialità oggettiva si realizza «quando la valutazione richiesta al giudice, o le espressioni concretamente utilizzate, implichino una sostanziale anticipazione di giudizio» (cfr. sent. 22/04/2004, Cianetti c. Italia; sent. 25/07/2002, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna), così come laddove la manifestazione del suo pensiero autorizzi a pensare che il giudice si sia già fatta una opinione sull'esistenza del delitto e sulla colpevolezza dell'imputato (sent. [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gomez de Liario y Botella c. Spagna), essendosi pronunciato sugli elementi costitutivi dell'illecito (sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], Mancel e Branquart c. Francia). 4. Tuttavia, per focalizzare appieno il perimetro ordinamentale all'interno del quale si agita l'odierna questione, é necessario confrontarsi con la giurisprudenza costituzionale, che é intervenuta, con la sentenza n. 283/2000, in senso ampliativo sull'istituto della ricusazione come disciplinato dall'art. 37, comma 1, cod.proc.pen., dichiarando in particolare detto articolo costituzionalmente illegittimo «nella parte in cui non prevede che possa essere ricusato dalle parti il giudice che, chiamato a decidere sulla responsabilità di un imputato, abbia espresso in altro procedimento, anche non penale, una valutazione di merito sullo stesso fatto nei confronti del medesimo soggetto».4.1. Nella pronunzia del Giudice delle leggi si affronta, in primo luogo, la questione della collocazione delle valutazioni "pregiudicanti", che devono - ovviamente - essere espresse sulla medesima res iudicanda. Tuttavia, viene operato un netto distinguo fra i casi di incompatibilità e quelli di ricusazione/astensione: invero, con riguardo all'istituto dell'incompatibilità, la Corte Costituzionale sottolinea che in tale ipotesi l'esigenza di garanzia dell'imparzialità si pone essenzialmente rispetto ad attività compiute in gradi e fasi anteriori del medesimo processo (C.Cost., sent. N. 306/1997), o, al più, in un procedimento penale formalmente diverso, riguardante tuttavia una vicenda processuale sostanzialmente unitaria, che avrebbe potuto, ed anzi normalmente avrebbe dovuto essere giudicata nel medesimo contesto processuale (C.Cost., sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997, n. 241/1999); per quanto invece attiene agli istituti dell'astensione e della ricusazione, essi sono caratterizzati dal riferirsi a situazioni pregiudizievoli per l'imparzialità della funzione giudicante: al riguardo, la Consulta chiarisce che i suddetti istituti debbono essere sempre oggetto di una puntuale valutazione di merito, che consenta, previa verifica in concreto dell'eventuale effetto pregiudicante, di rendere operante la tutela del principio del giusto processo; ciò dilata, inevitabilmente, l'incidenza degli istituti in esame al di fuori del medesimo procedimento. 4.2. Tuttavia, prosegue il Giudice delle leggi, le questioni sottoposte al suo vaglio dai giudici rimettenti, pur espressive di un pregiudizio per l'imparzialità del giudice, non sono risolvibili sulla base della causa di ricusazione di cui all'art. 37, comma 1, lettera b), cod. proc. pen. così come testualmente descritta, che presuppone una manifestazione del convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione espressa "indebitamente" nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, mentre nelle situazioni sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale le valutazioni pregiudicanti rientravano nelle funzioni proprie dei giudici poi ricusati. 4.3. Da tale constatazione la Consulta trae le proprie conclusioni affermando che il riferimento normativo dell'istituto della ricusazione é, nel suo testo codificato ex art. 37, comma 1, lettera b) cod.proc.pen., certamente carente, non intervenendo a disciplinare il caso in cui, pur non "indebitamente" (ed anzi del tutto legittimamente e doverosamente), il giudice ricusato abbia espresso il proprio convincimento "pregiudicante" espletando le proprie funzioni nell'ambito di altro procedimento, eventualmente non penale, sulla medesima regiudicanda. Di qui la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua. Da tale pronunzia consegue che, in aggiunta ai casi di "indebita" manifestazione del convincimento da parte del giudice sulla medesima regiudicanda a lui successivamente affidata, l'istituto della ricusazione (al pari di quello dell'astensione) trova applicazione anche nelle ipotesi in cui «le precedenti valutazioni pregiudicanti espresse dal giudice in un diverso procedimento rientrano legittimamente e doverosamente nell'esercizio delle funzioni giudiziarie». Ne discende che, in forza della citata sentenza della Corte Costituzionale, non é oggi decisivo, per escludere l'esperibilità della ricusazione, il fatto che il convincimento "pregiudicante" sia stato manifestato dal giudice in modo non "indebito", ma anzi in termini conformi alle funzioni a lui affidate. 4.4. A chiusura, peraltro, del proprio percorso argomentativo la Corte Costituzionale precisa - richiamando numerose sue precedenti decisioni - che «non é sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio». Si tornerà su tale importante precisazione, che assume peculiare rilievo nel caso di che trattasi. 5. Così tracciato il perimetro ordinamentale all'interno del quale ci si deve muovere nella disamina degli odierni ricorsi, va pur chiarito che, per pacifica giurisprudenza, le norme che prevedono le cause di ricusazione sono norme eccezionali e, come tali, di stretta interpretazione, sia perché determinano limiti all'esercizio del potere giurisdizionale ed alla capacità del giudice, sia perché consentono un'ingerenza delle parti nella materia dell'ordinamento giudiziario, che attiene al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice (fra le tante vds. Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272845; Sez. 6, Sentenza n. 14 del 18/09/2013, dep. 2014, Mancuso, Rv. 258449; Sez. 1, Sentenza n. 45470 del 25/10/2005, D'Ausilio, Rv. 233378); é in forza di tali principi, ad esempio, che é stata ritenuta manifestamente infondata dalla Corte regolatrice la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede la possibilità di ricusare il giudice in presenza delle "gravi ragioni di convenienza" previste quale mera causa di astensione dall'art. 36, comma primo, lett. h), cod. proc. pen., in quanto la mancata inclusione di tale causa di astensione (che ha natura residuale) tra i casi di ricusazione é giustificata dalla sua indeterminatezza, sicché essa, in caso contrario, si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali del giudice naturale e della ragionevole durata del processo, consentendo il proliferare di dichiarazioni di ricusazione pretestuose e strumentali (così la citata Sez. 2, Sentenza n. 27611 del 19/06/2007, Berlusconi e altri, Rv. 239215). 6. Venendo ora alle questioni oggetto dei ricorsi in esame, esse vanno esaminate sulla scorta delle considerazioni preliminari che precedono e nell'ordine in cui esse sono state affrontate dalla Corte di merito, sostanzialmente ricalcato da tutti i ricorsi. 7. Conviene pertanto muovere dalle espressioni contenute nella premessa a corredo dell'ordinanza cautelare emessa dalla d.ssa Faggioni nel procedimento n. 14432/2019/21 R.G.. Giova considerare che quest'ultimo procedimento é, bensì, derivato da quello nel quale oggi la d.ssa Faggioni ha assunto le funzioni di Giudice dell'udienza preliminare, con il quale condivide fra l'altro una parte del materiale probatorio; ma ha ad oggetto altre e distinte vicende (in specie la gestione del risanamento acustico della rete autostradale, con speciale riguardo alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione delle c.d. barriere antirumore a cura di ASPI) ed altri capi d'imputazione, riferiti a reati affatto diversi (frode in pubbliche forniture e attentato alla sicurezza dei trasporti) contestati ad alcuni degli imputati del procedimento principale (il n. 7998/2018 R.G. G.I.P.) in relazione alle qualità da loro rispettivamente ricoperte in ASPI. Dalla lettura dell'imputazione e dell'ordinanza cautelare relativa al procedimento derivato, si apprezza in particolare che il fondamento delle accuse mosse ai soggetti sottoposti ad indagine, a carico dei quali vengono emesse statuizioni cautelari, deriva da alcune clausole della "Convenzione unica" tra [OSCURATO:SOCIETA]. e lo Stato, fra le quali vi era la costruzione delle barriere acustiche di cui all'articolo 2 (v. pagg. 5 - 6 ordinanza cautelare) ed é costituito nell'essenziale da elementi deponenti per la negligenza e per la sottovalutazione dei pericoli connessi alla realizzazione, all'impiego e alla manutenzione di uno specifico modello di barriere integrate fonoassorbenti, denominate Intergautos (pag. 6 ordinanza cautelare), specialmente in relazione al cedimento di talune di queste barriere in corrispondenza dei viadotti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], o su tratti dell'autostrada A14, e più in generale con riguardo ai difetti di progettazione e costruzione delle barriere destinate alla rete di competenza del I° Tronco autostradale di Genova. Il quadro indiziario posto a fondamento dell'ordinanza cautelare é riferito a condotte contestate agli indagati in relazione alla detta imputazione ex artt. 355, 356 e 432 cod.pen. (vds. in proposito le pagine da 71 a 78 dell'ordinanza firmata dalla d.ssa Faggioni) ed é incentrato tutto sulle manchevolezze della [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia - ASPI nella progettazione, nell'installazione e nella gestione del sistema di barriere fonoassorbenti: manchevolezze consistite, secondo l'accusa, nell'avere occultato allo Stato ed agli organi ispettivi, in modo fraudolento, l'inadempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione con specifico riferimento all'errore di progetto, all'inidoneità e alla pericolosità delle barriere, nell'intento di conseguire un risparmio di spesa evitando gli oneri di un'immediata sostituzione delle barriere con opere adeguate, violando ad un tempo gli obblighi contrattuali e mettendo a repentaglio la sicurezza dei trasporti nei tratti ove le barriere erano posizionate. 8. Ciò chiarito, possono essere esaminate nella giusta luce le considerazioni svolte dalla d.ssa Faggioni nella premessa alla sua ordinanza cautelare: considerazioni che, letteralmente, sono riferite all'avvenuto "accertamento", nell'ambito di indagini della Guardia di Finanza, di «gravi condotte criminose legate ad una politica imprenditoriale volta alla massimizzazione dei profitti derivanti dalla concessione con lo Stato mediante la riduzione e il ritardo delle spese necessarie per la manutenzione della rete autostradale affidata in concessione e a scapito della sicurezza pubblica»; a ciò si riferisce il «quadro desolante» in cui «é emersa l'insicurezza della rete autostradale, sia con riferimento ai viadotti, sia con riferimento alle gallerie, sia con riferimento alle barriere di contenimento», queste ultime costituenti lo oggetto del procedimento de quo. 8.1. Ora, deve incidentalmente ritenersi corretto quanto osservato dalla Corte di merito (e ribadito dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta) laddove si precisa che il participio passato "accertato" si riferisce, chiaramente, non già a un fatto storico definitivamente ricostruito, ma all'avvenuto espletamento di accertamenti ad opera della polizia giudiziaria, rimanendo ovviamente impregiudicate le successive valutazioni di detti accertamenti nella sede giurisdizionale deputata. 8.2. Ma, in disparte ciò, e pur tenendo presente la natura "derivata" del procedimento cd. Integautos da quello avente ad oggetto il crollo del Viadotto sul Polcevera, va rilevato che l'operazione logica posta a base dei ricorsi in esame, volta in sostanza ad accomunare i due procedimenti in un unico contesto valutativo al quale, cumulativamente, si sarebbe riferita la d.ssa Faggioni nella suddetta premessa, estende indebitamente la portata di quest'ultima, che invece, pur nella sua genericità, si attaglia puntualmente allo specifico oggetto del procedimento in cui l'ordinanza cautelare venne emessa, nonché agli specifici fatti ivi contestati: ossia alla ravvisata natura fraudolenta della condotta dei vertici ASPI, nell'ottica del perseguimento della nnassimizzazione dei profitti, manifestatasi con l'inadempimento della Convenzione in ordine alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione delle barriere antirumore; nonché alla pericolosità di dette barriere, dimostrata fra l'altro dal loro cedimento in taluni tratti autostradali di competenza dell'ASPL Se é vero, del resto, che erano le barriere a formare oggetto degli addebiti mossi ai vertici della Società, é altresì vero che i pericoli che conseguivano dalla loro difettosa progettazione, dalla loro realizzazione e dalle carenze manutentive ridondavano sui tratti autostradali ove esse erano posizionate.8.3. In altri termini, la tesi volta a ricondurre le espressioni e gli apprezzamenti contenuti nella premessa dianzi riportata (anche) alla vicenda del crollo del ponte Morandi - pur considerando il collegamento delle due vicende dovuto alla comunanza di una parte del materiale probatorio e all'identità di una parte degli indagati - estende in modo eccessivo la portata valutativa e "pregiudicante" di quelle espressioni e di quegli apprezzamenti, che vanno di contro contestualizzati nella specifica vicenda cautelare del procedimento cui l'ordinanza del G.i.p. accede, costituendo per il resto - come correttamente osservato nel provvedimento della Corte di merito oggetto dei ricorsi - generiche considerazioni prive di una specifica attinenza ai fatti che formano oggetto dell'odierno procedimento in fase di udienza preliminare. 8.4. Certamente non vale di per sé a integrare un'ipotesi di ricusazione la circostanza che il magistrato abbia già preso parte a un giudizio a carico dell'imputato per fatti diversi, sebbene caratterizzati dalla pretesa identità delle fonti probatorie valutate e da valutare, atteso che una stessa fonte probatoria, considerata importante ed attendibile in un processo, potrebbe non esserlo altrettanto in un altro (Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866; Sez. 3, Ordinanza n. 11546 del 19/02/2013, Frezza, Rv. 254760). 8.5. Non é, qui, neppure necessario porre in luce il (pur sussistente) collegamento della premessa sopra riportata con la decisione cautelare del G.i.p.: si é visto, del resto, che la Consulta, superando il limite costituito dalle valutazioni espresse "indebitamente" dal giudice - in base al dato testuale dell'art. 37, comma 1, lettera b), cod.proc.pen. -, ha esteso la portata della ricusazione anche alle valutazioni "pregiudicanti" rientranti nelle funzioni proprie dei giudici poi ricusati. E', piuttosto, sul piano contenutistico che difettano gli elementi per ritenere concretamente e oggettivamente "pregiudicante" rispetto all'odierno giudizio quanto riversato dalla d.ssa Faggioni nella premessa alla sua ordinanza, a meno di non voler dilatare oltre il dovuto l'ambito di esperibilità della ricusazione, a fronte di una disciplina che - per le ragioni ben chiarite dalla giurisprudenza precedentemente richiamata - é di stretta interpretazione, dovendosi fra l'altro misurare con il principio costituzionale del giudice naturale precostituito per legge. Vale inoltre, a tal fine, il richiamo al principio - anch'esso affermato dalla giurisprudenza di legittimità - secondo il quale, in tema di ricusazione, costituisce parere sull'oggetto del procedimento, a norma dell'art. 37, comma primo, lett. a), in relazione all'art. 36, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., la formulazione di una precisa opinione circa le questioni di diritto e di fatto di cui é intessuta la regiudicanda nonché circa le decisioni da assumere, ma non anche la manifestazione di opinioni inerenti a tematiche d'ordine generale o di espressioni del tutto generiche, che non denotino un convincimento del giudice circa l'esito del processo, sia con riguardo alle contestazioni che agli imputati (Sez. 6, Sentenza n. 18484 del 12/12/2014, dep. 2015, Fasano, Rv. 263540). Si soggiunge che le considerazioni svolte dalla d.ssa Faggioni nella sua premessa non possono neppure ricondursi all'interno della nozione di "convincimento" così come declinata dalla richiamata giurisprudenza di legittimità (vds. supra, a proposito di Sez. 2, Sentenza n. 27813 del 11/06/2013, [OSCURATO:PERSONA]): nozione che, come si é detto, implica un'analisi e una riflessione su specifici dati probatori dalla quale scaturisca il meditato formarsi di un'opinione (di colpevolezza o di innocenza che sia), e non, come nella specie, una sommaria presentazione della vicenda nelle sue linee essenziali. 9. Analoghe, e ancor più stringenti, considerazioni valgono per le valutazioni del G.i.p. in merito alla posizione dei singoli odierni imputati, in ordine alle quali il percorso argomentativo della Corte genovese risulta del tutto corretto. 9.1. Per quasi tutti i destinatari del provvedimento cautelare emesso dalla d.ssa Faggioni le predette valutazioni - lungi, anche in questo caso, dal potersi parlare di "convincimento" nel senso anzidetto - si risolvono in un giudizio sulla personalità, definita a seconda dei casi "estremamente negativa" o "spregiudicata", evidentemente finalizzato a lumeggiare a loro carico la sussistenza di esigenze cautelari, in specie quelle di pericolo di reiterazione dei reati e di inquinamento probatorio. 9.2. Ad esempio, di Castellucci si afferma che la sua spregiudicatezza e la sua personalità incurante del rispetto delle regole si desumesse dal fatto che egli era perfettamente al corrente della situazione di problematicità delle barriere (costituenti, come si é visto, l'oggetto del procedimento n. 14432/2019/21) e delle decisioni al riguardo adottate per la gestione delle stesse (p. 79 ordinanza cautelare); a sostegno di tale assunto, volto all'evidenza a sottolineare il rischio di recidivanza e di inquinamento probatorio, si richiama anche quanto emerso nell'ambito di altro e diverso procedimento pendente avanti il Tribunale di Avellino (relativo alla caduta di un bus da un viadotto, a causa della quale perirono 40 persone) attraverso alcune conversazioni intrattenute tra Berti e Donferri che dimostrerebbero la capacità di condizionamento del Castellucci nei confronti dei due coindagati: vi é bensì un cenno, del tutto generico, anche alla vicenda del [OSCURATO:PERSONA], ma dal quale non si evince alcuna specifica valutazione del G.i.p. su quest'ultima vicenda. Le considerazioni poste a base delle valutazioni cautelari nei confronti del Castellucci - supportate anche da altre conversazioni, successivamente riportate - riguardano più generalmente scelte di politica aziendale, che sorreggono il giudizio sulla personalità del Castellucci ai fini di cui t all'art. 274 cod.proc.pen., ma non contengono specifici riferimenti a sfondo valutativo sui fatti oggetto del procedimento per il crollo del viadotto sul Polcevera. 9.3 Quanto alle posizioni di Marigliani, di Strazzullo e di Meliani (destinatari unicamente di una misura interdittiva) le valutazioni della loro personalità sono tutte incentrate sulle specifiche vicende oggetto del proc. n. 14432/2019/21, nell'ambito del quale veniva emessa l'ordinanza cautelare a loro carico. 9.4. Discorso solo in apparenza diverso può farsi per Donferri e per Berti. In ordine al Donferri, indicato nell'ordinanza cautelare come «l'ideatore e l'artefice principale delle condotte criminose contestate», le esigenze cautelari a carico del medesimo sono "colorate", fra l'altro, anche con il riferimento alla sua condotta successiva al licenziamento da ASPI allorché egli cercò di sottrarre dall'ufficio - peraltro all'insaputa della Società - documentazione relativa al Polcevera (pp. 91 - 92 ordinanza cautelare); a fronte della sostanziale assenza - nel passaggio di che trattasi - di specifici richiami a eventuali responsabilità del Donferri in ordine alla vicenda del crollo del viadotto, traspare nelle considerazioni del G.i.p. l'intendimento di sottolineare, a fini cautelari, la "tendenza" dell'indagato a manomettere materiale documentale potenzialmente utile a fini investigativi e probatori: tendenza che l'ordinanza contestualizza all'interno di altre vicende dalle quali si ricava il pericolo di inquinamento probatorio che caratterizzerebbe la condotta del Donferri. La posizione del Donferri e quella del Berti vengono, poi, esaminate - sempre ai fini delle statuizioni cautelari nei loro confronti - con riguardo al fatto che il primo aveva cancellato, all'indomani del crollo del viadotto sul Polcevera, il testo di una conversazione via WhatsApp intrattenuta con il secondo dalla quale si sarebbe ricavata la consapevolezza, da parte di entrambi, degli ammalorannenti dei cavi di precompressione degli stralli del viadotto Polcevera. Il richiamo alla diversa e distinta vicenda giudiziaria, riguardo alla quale in realtà vi é un succinto riferimento al contenuto della conversazione, é esplicitamente finalizzato, anche in questo caso, a "colorare" in termini negativi la tendenza del Berti (come già del Donferri) a inquinare le prove, sempre in funzione della valutazione cautelare degli indagati nell'ambito di quel procedimento. 9.5. In definitiva, appare evidente che, pur quando il G.i.p. tocca di passata il tema oggetto del diverso procedimento avente ad oggetto il crollo del ponte Morandi, lo fa esclusivamente - come correttamente osservato nel provvedimento della Corte di merito oggi impugnato - allo scopo di sottolineare, nel quadro della valutazione a lui demandata circa l'adozione di misure coercitive/interdittive nei confronti degli indagati, la configurabilità di esigenze cautelari, con speciale riguardo a quella di cui all'art. 274, comma 1, lettera a) cod.proc.pen.. Non vi é, per quanto concerne i sunnominati indagati (oggi imputati in diverso I procedimento), alcun elemento dal quale si possa ricavare una specifica valutazione "pregiudicante", da parte del G.i.p., nel senso dell'anticipazione del convincimento di una loro penale responsabilità nei diversi fatti di reato oggetto del procedimento n. 7998/2018 R.G. G.I.P., tali non potendosi ritenere i brevi cenni all'ipotizzato occultamento delle prove circa la vicenda oggetto di quest'ultimo procedimento o gli elementi indizianti circa la consapevolezza dell'ammaloramento dei cavi del viadotto, privi come sono di un qualsivoglia giudizio valutativo circa specifici addebiti omissivi riconducibili alle rispettive posizioni e idonei a concorrere, sul piano concausale, nel prodursi degli eventi che formano oggetto delle imputazioni oggetto dell'odierna udienza preliminare. Si ricorda, a tal proposito, che nella più volte citata sentenza n. 283/2000, la Corte Costituzionale chiarisce che «non é sufficiente, ai fini della individuazione dell'attività pregiudicante, che il giudice abbia in precedenza avuto mera cognizione dei fatti di causa, raccolto prove, ovvero si sia espresso solo incidentalmente e occasionalmente su particolari aspetti della vicenda processuale sottoposta al suo giudizio». Il richiamo in questione, operato dalla Corte ligure già in apertura dell'ordinanza e valido per la generalità delle tematiche affrontate nelle istanze di ricusazione, appare del tutto calzante e pertinente anche e soprattutto con riguardo agli apprezzamenti (invero del tutto incidentali e occasionali) riguardanti le singole posizioni considerate dalla d.ssa Faggioni nell'ordinanza cautelare da lei emessa. 10. Neppure sono fondate le lagnanze dei ricorrenti a proposito dell'eventuale pregiudizio che deriverebbe nel caso in cui avanti lo stesso giudice dell'udienza preliminare, in pendenza di ricusazione, fosse avanzata richiesta di procedere con rito abbreviato. E', infatti, inconferente e fuorviante il richiamo alla sentenza a Sezioni Unite Gerbino (n. 37207 del 16/07/2020), la quale si limita a enunciare le conseguenze di un'eventuale pronunzia di accoglimento della ricusazione nei confronti del giudice dell'udienza preliminare. Con specifico riguardo all'udienza preliminare, il Consesso apicale ha stabilito che il decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice dell'udienza preliminare in pendenza della decisione definitiva sull'istanza di ricusazione é, in caso di accoglimento di quest'ultima, affetto da nullità assoluta di ordine generale, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., siccome attinente ai modi e ai limiti del potere giurisdizionale esercitabile nel relativo giudizio (Rv. 280116). E' interessante notare che, nel corpo motivazionale della predetta sentenza apicale, si fa riferimento alla linea tracciata alcuni anni fa da altra sentenza a Sezioni Unite, secondo la quale «la violazione del divieto, posto dall'art. 42, comma 1, cit., per il giudice la cui ricusazione sia stata accolta, di compiere alcun atto del procedimento "comporta I rispettivamente la nullità, ex art. 178, lett. a) cod. proc. pen., delle decisioni ciononostante pronunciate e l'inefficacia di ogni altra attività processuale, mentre la violazione del divieto, ex art. 37, comma secondo, cod. proc. pen., per il giudice ricusato, di pronunciare sentenza, comporta la nullità di quest'ultima solo ove la ricusazione sia successivamente accolta, e non anche quando la ricusazione sia rigettata o dichiarata inammissibile"» (Sez. U, n. 23122 del 27/01/2011, Tanzi, Rv. 249734). 10.1. Ora, é di tutta evidenza che la presentazione di istanza di ricusazione implica di per sé una condizione - per dir così - di "precarietà" degli atti del giudice ricusato, avuto riguardo alle possibili conseguenze su tali atti nel caso in cui la ricusazione venga accolta; ma questo é insito nell'istituto della ricusazione, la cui domanda, ai sensi dell'art. 41 cod.proc.pen., non comporta automaticamente la sospensione del giudizio. E' chiaro che, anche nell'ipotesi proposta dai ricorrenti e riferita al caso in cui il G.u.p. "ricusato" (in relazione alle sue valutazioni asseritamente pregiudicanti) diventi giudice della cognizione a seguito di richiesta di procedere con rito abbreviato, gli atti compiuti dal medesimo potrebbero essere travolti in caso di accoglimento della ricusazione (e ciò varrebbe, naturalmente, anche per la sentenza pronunziata all'esito di giudizio abbreviato); ma questo nulla ha a che vedere con la questione di fondo, costituita dalla compatibilità del giudice che ha emesso un provvedimento cautelare asseritamente "pregiudicante" con le funzioni di giudice della cognizione. 10.2. Nel caso di che trattasi, vale un duplice ordine di argomenti. In primo luogo, e con effetti dirimenti, deve ribadirsi che quanto osservato in precedenza conduce a ritenere che non possa in alcun modo parlarsi di valutazioni "pregiudicanti", tali cioé da legittimare la ricusazione del giudice, avuto riguardo alla natura del tutto generica delle considerazioni svolte in premessa dalla d.ssa Faggioni nella sua ordinanza cautelare (considerazioni che peraltro, come si é detto, ben si attagliavano allo specifico oggetto del procedimento "derivato" sulle barriere fonoassorbenti) e alla finalizzazione delle considerazioni espresse sulle singole posizioni all'esclusivo scopo di supportare l'adozione delle misure cautelari sotto il profilo del pericolo di inquinamento delle prove. In secondo luogo, deve ritenersi pertinente il riferimento della Corte di merito alla giurisprudenza di legittimità secondo la quale é inammissibile la dichiarazione di ricusazione proposta nei confronti del giudice per l'udienza preliminare che abbia emesso un provvedimento di rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, articolata nel senso che tale decisione determini un condizionamento della scelta difensiva per accedere al rito abbreviato, attesa l'inscindibile relazione tra la competenza accessoria in materia cautelare e il potere di cog
Sentenza Cassazione n. 03319/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris