CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2026
Cassazione n. 33931/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA],rilevato, in via preliminare, che le memorie difensive pervenute in data 22giugno 2026, in vista dell'udienza del 7 luglio 2026, sono tardive e non possonoessere esaminate, non essendo stato rispettato il termine di quindici giorni liberiprima dell'udienza prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 611, comma 1,cod. proc. pen., termine che, per l'udienza del 7 luglio 2026, scadeva il 21giugno 2026;considerato che tutti i motivi di ricorso reiterano le medesimeargomentazioni di merito già sollevate con l'atto di appello, puntualmenteaffrontate e correttamente risolte dalla Corte territoriale con motivazionecongrua, aderente alle emergenze processuali e priva di vizi di manifestaillogicità e di contraddittorietà, come tale insindacabile in sede di legittimità (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, dep. 14/10/2019, Rv. 277710 - 01);che, quanto ai motivi con cui si contesta la responsabilità per i reati di cuiai capi 1) e 2), fondati sulla dedotta inattendibilità delle dichiarazioni dellapersona offesa Wadhen, tali censure attengono a questioni di fatto, la cuivalutazione è riservata al giudice di merito e trova la propria chiave di lettura nelcompendio motivazionale della sentenza impugnata, non essendo consentita insede di legittimità una nuova valutazione della credibilità del dichiarante, salvoche il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni, non ravvisabili nel casodi specie, avendo la Corte territoriale congruamente vagliato l'attendibilità dellapersona offesa alla luce del riscontro offerto dalle immagini di videosorveglianzae dal referto medico (Sez. Un., n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, inmotivazione; Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01);che il motivo con cui si censura il diniego di rinnovazione dell'istruttoriadibattimentale, per la mancata audizione del teste Aymen ex artt. 507 e 603cod. proc. pen., è manifestamente infondato, sia perché la rinnovazione, ancheparziale, del dibattimento in appello ha carattere eccezionale e può esseredisposta unicamente qualora il giudice ritenga di non poter decidere allo statodegli atti, sicché il relativo esercizio, per la sua natura discrezionale, si sottraeallo scrutinio di legittimità ove, come nel caso di specie, la Corte territorialeabbia congruamente ritenuto di poter giungere ad una piena statuizione sullabase delle emergenze di prova già acquisite (Sez. 6, n. 40496 del 21/05/2009,Messina, Rv. 245009), sia perché la prova testimoniale richiesta non integracomunque gli estremi della prova decisiva rilevante ex art. 606, comma 1, lett.d), cod. proc. pen., non potendo un mezzo di prova dichiarativo, il cui risultatoandrebbe vagliato in rapporto agli altri elementi acquisiti, essere qualificato cometale (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, Rv. 277035 - 01; Sez. 5, n. 9069 del07/11/2013, dep. 2014, Rv. 259534 - 01);che i restanti motivi, relativi alla determinazione della pena, al trattamentodelle circostanze e alla quantificazione del danno risarcibile, reiterano parimenticensure di merito già congruamente esaminate e disattese dalla [OSCURATO:PERSONA], la quale ha specificamente motivato in ordine alla gravità dellacondotta, all'assenza di ravvedimento ed alla sussistenza del danno patito dallapersona offesa;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, conla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sommadi euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 07/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]