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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24177/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Padova, con sentenza in data 12 settembre 2022,confermava la sentenza del giudice di pace del medesimo Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di €.800 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, dichiarandolo responsabile del reato di cui all'art. 590 cod pen. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di non aver prestato, per colpa generica, la necessaria attenzione alla guida in condizioni di traffico intenso, non riducendo la propria velocità e collidendo da tergo con l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], cagionando alla passeggera [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen, vizio di travisamento della prova in quanto il giudice aveva basato il proprio convincimento circa la colpevolezza dell'imputato, e dunque l'accadimento dei fatti così come contestatigli, sul presupposto che l'autovettura condotta dal Gorga fosse la Mercedes targata [OSCURATO:TARGA], e non la diversa autovettura targata [OSCURATO:TARGA] (come peraltro emergeva dal capo di imputazione a carico dell'imputato).

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale, nel rigettare i motivi di appello in ordine alla inattendibilità dei testimoni, afferma che il primo giudice " ha correttamente individuato i riscontri obiettivi nella avvenuta annotazione della targa del veicolo in fuga Mercedes nera targata [OSCURATO:TARGA] intestata a Gorga e trovata pochi giorni dopo proprio a casa sua dai Carabinieri; accertamento delle conseguenze lesive del sinistro, presenza, sia sul veicolo su cui viaggiava la persona offesa, sia sulla Mercedes targata [OSCURATO:TARGA] intestata a Gorga di leggeri segni collocati in luoghi pienamente compatibili con il tamponamento".

Ancora, rileva il giudice di appello che " dal complessivo impianto della sentenza impugnata si desume che la mancanza di vernice rilevata, sul paraurti anteriore della Mercedes nera targata [OSCURATO:TARGA] di Gorga, rilevata e puntualmente descritta dal Brig.

Stocco, emerge a semplice ma significativo riscontri della narrazione dei testi d'accusa".

Infine, aggiunge il Tribunale che " semplicemente irricevibile la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria concernente la Mercedes targata [OSCURATO:TARGA] di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di un veicolo sì rinvenuto dai Carabinieri a casa sua, diverso da quello coinvolto nel sinistro (Mercedes targata [OSCURATO:TARGA])".

3. Orbene, nel capo di imputazione, che individua il fatto contestato all'imputato, si legge che il Gorga " alla guida dell'autovettura Mercedes classe A targata [OSCURATO:TARGA] collideva, tamponandolo da tergo, con il veicolo Mercedes targata [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA]".

Il Tribunale, dunque, ha reso la motivazione della sentenza impugnata individuando quale veicolo condotto dall'imputato quello che, secondo il fatto contestato, era invece il veicolo asseritamente urtato da quest'ultimo, sul quale viaggiava la persona offesa.

Orbene, si tratta di un errore ricostruttivo che rende la motivazione del tutto priva di comprensibilità e correlazione rispetto al fatto contestato, e che pertanto si risolve un una carenza effettiva della motivazione stessa, qualificabile non come vizio di cui all'art. 606, lett e) , ma come violazione di legge (cfr., in termini, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 01; Sez. 2 , n. 20968 del 06/07/2020 , Rv. 279435 - 01, secondo cui è configurabile il vizio di violazione di legge, e non vizio di travisamento della prova se il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente).

E' evidente che questo è il caso che qui occupa, in quanto la pronuncia impugnata afferma, in plurimi passaggi, che il veicolo condotto dall'imputato è quello recante la targa riconducibile a quello della persona offesa, e per di più esclude che il veicolo rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato sia quello coinvolto nel sinistro.

4. Alla luce di quanto esposto, il dedotto vizio di travisamento della prova, non più ammissibile per i reati di competenza del giudice di pace a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 606 cod proc pen, deve essere qualificato come vizio di violazione di legge.

5. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame.

PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, altro magi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 del TRIBUNALE di PADOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza in data 12 settembre 2022,confermava la sentenza del giudice di pace del medesimo Tribunale che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di €.800 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita, dichiarandolo responsabile del reato di cui all'art. 590 cod pen. [OSCURATO:PERSONA] era stato contestato di non aver prestato, per colpa generica, la necessaria attenzione alla guida in condizioni di traffico intenso, non riducendo la propria velocità e collidendo da tergo con l'autovettura condotta da [OSCURATO:PERSONA], cagionando alla passeggera [OSCURATO:PERSONA] lesioni giudicate guaribili in dieci giorni. 2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, lamentando, ex art. 606, comma 1, lett. e) cod proc pen, vizio di travisamento della prova in quanto il giudice aveva basato il proprio convincimento circa la colpevolezza dell'imputato, e dunque l'accadimento dei fatti così come contestatigli, sul presupposto che l'autovettura condotta dal Gorga fosse la Mercedes targata [OSCURATO:TARGA], e non la diversa autovettura targata [OSCURATO:TARGA] (come peraltro emergeva dal capo di imputazione a carico dell'imputato). 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Il Tribunale, nel rigettare i motivi di appello in ordine alla inattendibilità dei testimoni, afferma che il primo giudice " ha correttamente individuato i riscontri obiettivi nella avvenuta annotazione della targa del veicolo in fuga Mercedes nera targata [OSCURATO:TARGA] intestata a Gorga e trovata pochi giorni dopo proprio a casa sua dai Carabinieri; accertamento delle conseguenze lesive del sinistro, presenza, sia sul veicolo su cui viaggiava la persona offesa, sia sulla Mercedes targata [OSCURATO:TARGA] intestata a Gorga di leggeri segni collocati in luoghi pienamente compatibili con il tamponamento". Ancora, rileva il giudice di appello che " dal complessivo impianto della sentenza impugnata si desume che la mancanza di vernice rilevata, sul paraurti anteriore della Mercedes nera targata [OSCURATO:TARGA] di Gorga, rilevata e puntualmente descritta dal Brig. Stocco, emerge a semplice ma significativo riscontri della narrazione dei testi d'accusa". Infine, aggiunge il Tribunale che " semplicemente irricevibile la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria concernente la Mercedes targata [OSCURATO:TARGA] di [OSCURATO:PERSONA]: si tratta di un veicolo sì rinvenuto dai Carabinieri a casa sua, diverso da quello coinvolto nel sinistro (Mercedes targata [OSCURATO:TARGA])". 3. Orbene, nel capo di imputazione, che individua il fatto contestato all'imputato, si legge che il Gorga " alla guida dell'autovettura Mercedes classe A targata [OSCURATO:TARGA] collideva, tamponandolo da tergo, con il veicolo Mercedes targata [OSCURATO:TARGA] condotto da [OSCURATO:PERSONA]". Il Tribunale, dunque, ha reso la motivazione della sentenza impugnata individuando quale veicolo condotto dall'imputato quello che, secondo il fatto contestato, era invece il veicolo asseritamente urtato da quest'ultimo, sul quale viaggiava la persona offesa. Orbene, si tratta di un errore ricostruttivo che rende la motivazione del tutto priva di comprensibilità e correlazione rispetto al fatto contestato, e che pertanto si risolve un una carenza effettiva della motivazione stessa, qualificabile non come vizio di cui all'art. 606, lett e) , ma come violazione di legge (cfr., in termini, Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 01; Sez. 2 , n. 20968 del 06/07/2020 , Rv. 279435 - 01, secondo cui è configurabile il vizio di violazione di legge, e non vizio di travisamento della prova se il travisamento abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente). E' evidente che questo è il caso che qui occupa, in quanto la pronuncia impugnata afferma, in plurimi passaggi, che il veicolo condotto dall'imputato è quello recante la targa riconducibile a quello della persona offesa, e per di più esclude che il veicolo rinvenuto presso l'abitazione dell'imputato sia quello coinvolto nel sinistro. 4. Alla luce di quanto esposto, il dedotto vizio di travisamento della prova, non più ammissibile per i reati di competenza del giudice di pace a seguito della novella di cui al d.lgs 6 febbraio 2018, n.11 che ha introdotto il comma 2 bis dell'art. 606 cod proc pen, deve essere qualificato come vizio di violazione di legge. 5. Si impone dunque l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Padova per nuovo esame. PQM Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova, altro magi
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