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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 luglio 2026

Cassazione n. 22602/2026

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e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sagramoso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione diRoma n. 17153/2025 depositata il 25/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026Viene proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n.17153/2025 della Corte, che ha dichiarato improcedibile il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per ilmancato rispetto del termine di deposito, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.Resiste l’intimata con controricorso, depositando anche una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va disattesa l’eccezione di nullità della procura speciale rilasciataalla ricorrente, essendo in modo inequivoco riferita al presente ricorso perrevocazione.2. – Il ricorso, tuttavia, è inammissibile.2.1. – L’art. 391-bis c.p.c. prevede che, se «la sentenza o l’ordinanzapronunciata dalla Corte di cassazione è affetta (…) da errore di fatto aisensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne (…) larevocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti».L’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. dispone, a sua volta, che il ricorsoper revocazione in tal caso attiene all’ipotesi in cui «la sentenza è l’effettodi un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.

Vi èquesto errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fattola cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tantonell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Questa Corte ha da tempo rilevato (cfr., tra le altre, Cass. 24 gennaio2018, n. 1820) che l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte dicassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini dellasua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n.4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svistamateriale, che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l’esistenza(o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modoNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti dicausa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso su cui il giudice si sia pronunciato: l’errore in questionepresuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dellostesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti edocumenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza siafrutto di supposizione e non di giudizio.Donde la conseguenza della inammissibilità della revocazione delledecisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4,c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un puntocontroverso oggetto della decisione, in quanto su detto fatto siano emerseposizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia delgiudice non si configura come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622).Soprattutto, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il c.d. erroredi fatto, tracciandone anche il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali: laddove l’erroredi fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza odell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio edi tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che nasce dauna falsa percezione di norma che contempli la rilevanza giuridica diquesti stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, e ciò sia che attengaad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsaapplicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettivaportata, riconducibile all’ipotesi della violazione (e multis, Cass., sez. un.,11 aprile 2018, n. 8984; Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30994;conf.

Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, nn. 30995-30997).

Resta, quindi,esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisiNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti,documenti e risultanze processuali che investano direttamente laformulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo dierrore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore difatto (Cass., sez. un., n. 30994/2017, cit.).

Le stesse giurisprudenzaeuropea e costituzionale richiamano la necessità che le decisioni, una voltadivenute definitive, non possano essere messe in discussione, ondeassicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinataamministrazione della giustizia (Corte giust. 3 settembre 2009,Olimpiclub; id., 30 settembre 2003, Kobler; id., 16 marzo 2006, Kapferer;nonché Corte EDU, 28 luglio 1998, Omar c.

Francia; id., 27 marzo 2014,Erfar-Avef c.

Grecia; id., 3 luglio 2012, Radeva c.

Bulgaria), dovendoquindi limitarsi il rimedio revocatorio, in particolare per le decisioni dilegittimità, ai soli casi di c.d. sviste o puri equivoci (Corte cost. n.17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009).2.2. – La sentenza impugnata per revocazione ha ritenuto il ricorso iviproposto depositato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., essendo ilmedesimo avvenuto in data 6 ottobre 2022, a fronte della notifica delricorso in data 14 settembre 2022 e della conseguente scadenza deltermine ex art. 369 c.p.c. in data 4 ottobre 2022; ha, altresì, ritenutoinsussistenti i presupposti della richiesta rimessione in termini.La sentenza ha ritenuto che fosse imputabile alla stessa ricorrentel’evento, dal momento che: al deposito del 4 ottobre 2022 era seguita laricevuta di accettazione e consegna (“RdAC”) senza invece la c.d.

“terzaPEC” (“esito controlli automatici deposito”); la comunicazione di postaelettronica da parte del “[OSCURATO:PERSONA] TelematicoCassazione” evidenziava al depositante che «purtroppo il vostro depositonon arriva nei nostri sistemi in quanto la lunghezza dell’oggetto deldeposito è troppo grande»; ciò dimostra, nella argomentazione dellaCorte, che l’imputabilità del fattore che ha determinato il mancato rispettoNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026del termine, a causa del «mancato rispetto delle specifiche tecniche inmateria di processo civile telematico, note e peraltro agevolmente (edoverosamente) conoscibili, e quindi da un fattore che è direttamenteimputabile alla parte».2.3. – La ricorrente sostiene che nessuna norma impone unalunghezza specifica dell’oggetto nel titolo della PEC e che quindi non vi fucondotta a sé imputabile, in quanto il preteso “errore” commesso neltitolo dell’oggetto della p.e.c. di deposito non invalida il deposito e non èelemento disciplinato dalle disposizioni sul processo telematico, di cui alProvvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche ex art. 34 d.m. n.44/2011), allegato 6, e dalle successive modifiche e integrazioni.L’errore della Suprema Corte è non essersi accorta, dagli atti di causa:dell’assenza di una terza p.e.c. del deposito del 4 ottobre 2022, chevigenti, potesse essere vagliato come imputabile al ricorrente o meno);della presenza della p.e.c. del 6 ottobre 2022 contenente non la censuradi un errore fatale, ma l’invito a ripetere il deposito; della presenza di unaRdAC (cd.

“seconda p.e.c.”) che attestava la ricezione da parte dell’Ufficiodestinatario della busta di deposito.Conclude la ricorrente che «La Corte, al contrario, risulta aver dato perscontato che la ricorrente avesse violato le specifiche tecniche, fatto che,dagli atti di causa, risulta assolutamente escluso».2.4. – Tuttavia, in tal modo, si palesa che il vizio della sentenzaimpugnata, di cui la ricorrente si duole, non consiste in un errore sul fatto,secondo i connotati sopra ricordati, ma, semmai, in un puro errore didiritto, che sarebbe in thesi stato commesso vuoi nel ricercare le fonti dicognizione e nel valutare le prescrizioni tecniche imposte al depositante,vuoi nel ritenere l’imputabilità al medesimo dell’errore compiuto.Non vi è dunque denuncia di svista percettiva, ma di omesso esame difatto (quanto aggiunto dai referenti del PCT al rilievo di lunghezzaNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026dell’oggetto), peraltro privo di decisività, mentre per il resto si tratta diconfutazione del giudizio di imputabilità del tardivo deposito.In definitiva, manca la deduzione di un qualsivoglia errore di fattoimputabile alla sentenza revocanda, che integri gli estremi di unammissibile ricorso per revocazione.3. – Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 6.200,00complessive, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Sagramoso unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la revocazione dell’ordinanza della Corte Suprema di Cassazione diRoma n. 17153/2025 depositata il 25/06/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026Viene proposto ricorso per la revocazione della ordinanza n.17153/2025 della Corte, che ha dichiarato improcedibile il ricorso propostodalla [OSCURATO:SOCIETA]. contro la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., per ilmancato rispetto del termine di deposito, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.Resiste l’intimata con controricorso, depositando anche una memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. – Va disattesa l’eccezione di nullità della procura speciale rilasciataalla ricorrente, essendo in modo inequivoco riferita al presente ricorso perrevocazione.2. – Il ricorso, tuttavia, è inammissibile.2.1. – L’art. 391-bis c.p.c. prevede che, se «la sentenza o l’ordinanzapronunciata dalla Corte di cassazione è affetta (…) da errore di fatto aisensi dell’art. 395, n. 4), la parte interessata può chiederne (…) larevocazione con ricorso ai sensi degli artt. 365 e seguenti».L’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. dispone, a sua volta, che il ricorsoper revocazione in tal caso attiene all’ipotesi in cui «la sentenza è l’effettodi un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi èquesto errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fattola cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è suppostal’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tantonell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controversosul quale la sentenza ebbe a pronunciare».Questa Corte ha da tempo rilevato (cfr., tra le altre, Cass. 24 gennaio2018, n. 1820) che l’istanza di revocazione di una sentenza della Corte dicassazione, proponibile ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., implica, ai fini dellasua ammissibilità, un errore di fatto riconducibile all’art. 395, comma 1, n.4, c.p.c., che consiste in un errore di percezione, o in una mera svistamateriale, che abbia indotto il giudice di legittimità a supporre l’esistenza(o l’inesistenza) di un fatto decisivo, che risulti, invece, in modoNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026incontestabile escluso (o accertato) in base agli atti e ai documenti dicausa, sempre che tale fatto non abbia costituito oggetto di un puntocontroverso su cui il giudice si sia pronunciato: l’errore in questionepresuppone, quindi, il contrasto fra due diverse rappresentazioni dellostesso fatto, delle quali una emerge dalla sentenza, l’altra dagli atti edocumenti processuali, sempreché la realtà desumibile dalla sentenza siafrutto di supposizione e non di giudizio.Donde la conseguenza della inammissibilità della revocazione delledecisioni, anche della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 395, n. 4,c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un puntocontroverso oggetto della decisione, in quanto su detto fatto siano emerseposizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato luogo ad unadiscussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia delgiudice non si configura come mera svista percettiva, ma assumenecessariamente natura valutativa, sottraendosi come tale al rimediorevocatorio (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27622).Soprattutto, la giurisprudenza di legittimità ha delimitato il c.d. erroredi fatto, tracciandone anche il confine rispetto alla violazione o falsaapplicazione di norme di diritto sostanziali o processuali: laddove l’erroredi fatto riguarda solo l’erronea presupposizione dell’esistenza odell’inesistenza di fatti considerati nella loro dimensione storica di spazio edi tempo, non potendosi far rientrare nella previsione il vizio che nasce dauna falsa percezione di norma che contempli la rilevanza giuridica diquesti stessi fatti e integri gli estremi dell’error iuris, e ciò sia che attengaad obliterazione delle norme medesime, riconducibile all’ipotesi della falsaapplicazione, sia che si concreti nella distorsione della loro effettivaportata, riconducibile all’ipotesi della violazione (e multis, Cass., sez. un.,11 aprile 2018, n. 8984; Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, n. 30994;conf. Cass., sez. un., 27 dicembre 2017, nn. 30995-30997). Resta, quindi,esclusa dall’area del vizio revocatorio la sindacabilità di errori formatisiNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026sulla base di una pretesa errata valutazione o interpretazione di fatti,documenti e risultanze processuali che investano direttamente laformulazione del giudizio sul piano logico-giuridico, perché siffatto tipo dierrore, se fondato, costituirebbe un errore di giudizio, e non un errore difatto (Cass., sez. un., n. 30994/2017, cit.). Le stesse giurisprudenzaeuropea e costituzionale richiamano la necessità che le decisioni, una voltadivenute definitive, non possano essere messe in discussione, ondeassicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici, nonché l’ordinataamministrazione della giustizia (Corte giust. 3 settembre 2009,Olimpiclub; id., 30 settembre 2003, Kobler; id., 16 marzo 2006, Kapferer;nonché Corte EDU, 28 luglio 1998, Omar c. Francia; id., 27 marzo 2014,Erfar-Avef c. Grecia; id., 3 luglio 2012, Radeva c. Bulgaria), dovendoquindi limitarsi il rimedio revocatorio, in particolare per le decisioni dilegittimità, ai soli casi di c.d. sviste o puri equivoci (Corte cost. n.17/1986, n. 36/1991, n. 207/2009).2.2. – La sentenza impugnata per revocazione ha ritenuto il ricorso iviproposto depositato oltre il termine di cui all’art. 369 c.p.c., essendo ilmedesimo avvenuto in data 6 ottobre 2022, a fronte della notifica delricorso in data 14 settembre 2022 e della conseguente scadenza deltermine ex art. 369 c.p.c. in data 4 ottobre 2022; ha, altresì, ritenutoinsussistenti i presupposti della richiesta rimessione in termini.La sentenza ha ritenuto che fosse imputabile alla stessa ricorrentel’evento, dal momento che: al deposito del 4 ottobre 2022 era seguita laricevuta di accettazione e consegna (“RdAC”) senza invece la c.d. “terzaPEC” (“esito controlli automatici deposito”); la comunicazione di postaelettronica da parte del “[OSCURATO:PERSONA] TelematicoCassazione” evidenziava al depositante che «purtroppo il vostro depositonon arriva nei nostri sistemi in quanto la lunghezza dell’oggetto deldeposito è troppo grande»; ciò dimostra, nella argomentazione dellaCorte, che l’imputabilità del fattore che ha determinato il mancato rispettoNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026del termine, a causa del «mancato rispetto delle specifiche tecniche inmateria di processo civile telematico, note e peraltro agevolmente (edoverosamente) conoscibili, e quindi da un fattore che è direttamenteimputabile alla parte».2.3. – La ricorrente sostiene che nessuna norma impone unalunghezza specifica dell’oggetto nel titolo della PEC e che quindi non vi fucondotta a sé imputabile, in quanto il preteso “errore” commesso neltitolo dell’oggetto della p.e.c. di deposito non invalida il deposito e non èelemento disciplinato dalle disposizioni sul processo telematico, di cui alProvvedimento 16 aprile 2014 (specifiche tecniche ex art. 34 d.m. n.44/2011), allegato 6, e dalle successive modifiche e integrazioni.L’errore della Suprema Corte è non essersi accorta, dagli atti di causa:dell’assenza di una terza p.e.c. del deposito del 4 ottobre 2022, chevigenti, potesse essere vagliato come imputabile al ricorrente o meno);della presenza della p.e.c. del 6 ottobre 2022 contenente non la censuradi un errore fatale, ma l’invito a ripetere il deposito; della presenza di unaRdAC (cd. “seconda p.e.c.”) che attestava la ricezione da parte dell’Ufficiodestinatario della busta di deposito.Conclude la ricorrente che «La Corte, al contrario, risulta aver dato perscontato che la ricorrente avesse violato le specifiche tecniche, fatto che,dagli atti di causa, risulta assolutamente escluso».2.4. – Tuttavia, in tal modo, si palesa che il vizio della sentenzaimpugnata, di cui la ricorrente si duole, non consiste in un errore sul fatto,secondo i connotati sopra ricordati, ma, semmai, in un puro errore didiritto, che sarebbe in thesi stato commesso vuoi nel ricercare le fonti dicognizione e nel valutare le prescrizioni tecniche imposte al depositante,vuoi nel ritenere l’imputabilità al medesimo dell’errore compiuto.Non vi è dunque denuncia di svista percettiva, ma di omesso esame difatto (quanto aggiunto dai referenti del PCT al rilievo di lunghezzaNumero registro generale 15518/2025Numero sezionale 2764/2026Numero di raccolta generale 22602/2026Data pubblicazione 02/07/2026dell’oggetto), peraltro privo di decisività, mentre per il resto si tratta diconfutazione del giudizio di imputabilità del tardivo deposito.In definitiva, manca la deduzione di un qualsivoglia errore di fattoimputabile alla sentenza revocanda, che integri gli estremi di unammissibile ricorso per revocazione.3. – Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la partericorrente al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in € 6.200,00complessive, di cui € 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15% sui compensi ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dàimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto, ove dovuto,per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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