CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 20 dicembre 2022
Cassazione n. 22017/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (CUI 045FQ96) avverso la sentenza del 20/12/2022 del Tribunale di Parma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il cittadino nigeriano [OSCURATO:PERSONA], attraverso il proprio difensore e procuratore speciale, impugna la sentenza del Tribunale di Parma dello scorso 20 dicembre, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato la pena per i delitti di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e di detenzione a fini di vendita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e crack (artt. 337, 582-585, cod. pen., e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990), altresì disponendo il sequestro conservativo della somma di 235 euro, rinvenuta in suo possesso all'atto dell'arresto in flagranza e già sottoposta nell'immediatezza a sequestro probatorio. 2. Il ricorso consta di due motivi: I) illogicità e mancanza di motivazione in punto di esclusione dell'esistenza di cause di proscioglimento immediato a norma dell'art. 129, cod. proc. pen., in ragione del mancato accertamento della effettiva natura delle sostanze e della quantità dell'eventuale principio attivo, perciò in ipotesi compatibili anche con un uso esclusivamente personale dell'imputato; //) violazione di legge e vizi di motivazione in punto di sequestro conservativo: la motivazione è puramente di stile; non v'è prova della provenienza illecita di quel denaro; le spese di custodia cautelare in carcere, in funzione del pagamento delle quali la misura è stata disposta, non sono state quantificate. 3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo non è consentito. A norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rappresentate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche. 3. Il provvedimento con cui è stato disposto il sequestro conservativo, invece, non è impugnabile con il ricorso per cassazione. A norma dell'art. 262, comma 2, cod. proc. pen., il Pubblico ministero ha facoltà di chiedere — com'è avvenuto nella specie — che, sulle cose sottoposte a sequestro probatorio ed appartenenti all'imputato, il giudice disponga il sequestro conservativo, a garanzia dei crediti di cui al successivo art. 316, ovvero pene pecuniarie, spese del procedimento ed ogni altra somma dovuta all'Erario. Il provvedimento che dispone il sequestro è emesso con ordinanza (art. 317, comma 1, cod. proc. pen.) e non muta natura per il fatto di essere reso contestualmente ad una sentenza ed all'interno del medesimo atto-documento. Avverso di esso, dunque, secondo quanto disposto dal successivo art. 318, comma 1, dev'essere proposta istanza di riesame e, per il principio di tassatività delle impugnazioni, non può essere esperito un diverso gravame (così Sez. 2, n. 4681 del 09/10/2018, dep. 2019, Scalese, Rv. 275070, e Sez. 2, n. 37797 del 10/07/2019, Gogioso, Rv. 276746, entrambe riguardanti casi di sequestro conservativo disposto dal giudice con la sentenza di primo grado in luogo di sequestri originariamente preventivi, per i quali vige la specifica disposizione dell'art. 323, comma 4, cod. proc. pen., che tuttavia è perfettamente identica a quella del citato art. 262, comma 2, per il sequestro di tipo probatorio). 4. Peraltro, l'impugnazione esperita non può convertirsi . in richiesta di riesame, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente, ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., poiché sarebbe comunque inammissibile, in quanto proposta oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza dell'atto, previsto dal combinato disposto degli artt. 318, comma 1, e 324, comma 1, cod. proc. pen. per tale mezzo d'impugnazione (Sez. 5, n. 50946 del 19/10/2017, Intieri, Rv. 271462; Sez. 5, n. 40053 del 04/07/2014, Gavinelli, Rv. 263425). Nello specifico, infatti, come attestato in calce alla sentenza, l'adozione del sequestro conservativo è stata resa nota agli interessati con la lettura del provvedimento — unitamente alla sentenza — all'udienza del 20 dicembre 2022, mentre l'impugnazione è stata depositata soltanto il 4 gennaio successivo. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando il manifesto difetto di diligenza del ricorrente, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d