Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2015/2026
ECLI:EU:C:2026:227
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]-BORDONA
presentate il 19 marzo 2026 (
1
)
Causa C
‑
339/25
[OSCURATO:SOCIETA]
contro
[OSCURATO:PERSONA]
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – [OSCURATO:PERSONA] di pagamento nel mercato interno – Direttiva (UE) 2015/2366 – Autorizzazione degli istituti di pagamento all’esercizio di servizi accessori strettamente connessi – Servizio di cambio – Contratti a termine flessibile su valute – Direttiva 2014/65/UE – Regolamento delegato (UE) 2017/565 – [OSCURATO:PERSONA] di investimento – [OSCURATO:PERSONA] finanziari – Esclusione dei servizi di investimento prestati a titolo accessorio da altri professionisti – Esenzione dalla prestazione a titolo accessorio di servizi di investimento offerti da prestatori di servizi di pagamento (exemption payment) »
1.
Nella controversia all’origine del presente rinvio pregiudiziale si contrappongono due società: a) una, con sede in Belgio, opera come prestatore di servizi di pagamento (in prosieguo: il «PSP»), ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 (
2
), con l’autorizzazione delle autorità belghe; e b) l’altra, con sede in Romania (in prosieguo: il «cliente»), si avvale dei servizi della prima società per svolgere le proprie attività commerciali.
2.
Il giudice del rinvio chiede se il PSP possa concludere validamente con il cliente contratti a termine flessibile su valute, eventualmente soggetti alla disciplina della direttiva 2014/65/UE (
3
) e del regolamento delegato (UE) 2017/565 (
4
), quando il PSP non è autorizzato ad agire in qualità di società di investimento, ai sensi di queste due ultime norme.
I.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
PSD2
3.
L’articolo 18 («Attività») stabilisce quanto segue:
«1. Oltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare le seguenti attività:
a) prestazione di servizi operativi e servizi accessori strettamente connessi, come garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia, e registrazione e trattamento di dati;
(...)
2. Gli istituti di pagamento, nella prestazione di uno o più servizi di pagamento, possono detenere soltanto conti di pagamento utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento.
3. I fondi che gli istituti di pagamento ricevono da parte degli utenti di servizi di pagamento in vista della prestazione di servizi di pagamento non costituiscono depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE, né moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2009/110/CE.
(...)
5. Gli istituti di pagamento non effettuano l’attività di raccolta di depositi o altri fondi rimborsabili ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2013/36/UE.
(...)».
2.
Direttiva MiFID II
4.
Ai sensi dell’articolo 2 («Esenzioni»):
«1. La presente direttiva non si applica:
(...)
c) alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi;
(...)».
5.
L’allegato I così recita:
«[OSCURATO:PERSONA], DELLE ATTIVITÀ E [OSCURATO:PERSONA]
(...)
SEZIONE C
[OSCURATO:PERSONA] finanziari
(...)
4) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), “swap”, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissioni o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.
(...)».
3.
Regolamento delegato MiFID II
6.
L’articolo 4, relativo alla prestazione di servizi di investimento a titolo accessorio, così stabilisce:
«Ai fini dell’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE, un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell’ambito dell’attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:
a) esiste un collegamento stretto e fattuale tra l’attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all’attività professionale principale;
b) la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell’attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l’attività professionale;
c) la persona che svolge l’attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all’attività professionale principale».
7.
L’articolo 10 («Caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute») così dispone:
«1. Ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva 2014/65/UE, gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto rientra in una delle seguenti fattispecie:
a) un contratto a pronti ai sensi del paragrafo 2;
b) un mezzo di pagamento che:
i) deve essere regolato fisicamente per motivi diversi dall’inadempimento o altro evento di cessazione del contratto;
ii) è sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, [del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1)];
iii) è sottoscritto al fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili;
iv) non è negoziato in una sede di negoziazione.
2. Un contratto a pronti ai fini del paragrafo 1 è un contratto per lo scambio di una valuta con un’altra secondo i cui termini la consegna è prevista entro il periodo più lungo tra i seguenti:
(...)
Un contratto non è considerato un contratto a pronti quando, indipendentemente dai suoi termini espliciti, le parti hanno convenuto che la consegna della valuta sia posticipata e non sia effettuata entro il periodo stabilito dal primo comma.
(...)».
B.
Normativa nazionale
1.
Loi
financière
(
5
)
8.
L’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), contiene un elenco di strumenti finanziari analogo a quello dell’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva MiFID II.
2.
Loi
investissement
(
6
)
9.
L’articolo 4, paragrafo 1, esclude dall’applicazione del titolo corrispondente di tale legge le persone che prestano servizi di investimento in condizioni analoghe a quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II.
3.
Loi
paiement
(
7
)
10.
L’articolo 43, paragrafo 1, indica che, fatto salvo l’articolo 13, gli istituti di pagamento sono autorizzati a esercitare le attività di prestazione di servizi operativi e accessori strettamente connessi ai servizi di pagamento, in termini analoghi a quelli dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2.
II.
Fatti, procedimento e questione pregiudiziale
11.
[OSCURATO:PERSONA] SRL (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») è un’impresa rumena che si occupa di riciclaggio e che fattura i suoi rottami metallici in dollari degli [OSCURATO:PERSONA] (USD) e paga le sue obbligazioni in lei rumeni (RON).
12.
[OSCURATO:PERSONA] SA è un PSP online, autorizzato dal 22 maggio 2013 dalla [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, che presta i suoi servizi nell’ambito delle transazioni internazionali.
13.
Il 1º luglio 2021, la [OSCURATO:PERSONA] ha aperto un conto bancario presso la [OSCURATO:PERSONA]. Firmando tale contratto, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottoscritto determinati servizi, come l’apertura di un conto di pagamento multivaluta, la ricezione e l’emissione di bonifici SEPA (
8
) nonché l’accesso alla piattaforma della [OSCURATO:PERSONA].
14.
Per ridurre il rischio di cambio USD/RON, la [OSCURATO:PERSONA], nelle date del 17, del 28 e del 30 settembre 2021, ha concluso anche tre contratti a termine flessibile (
9
), che fissano i tassi di cambio USD/RON, rispettivamente, al 4,20 per 3 milioni di USD, al 4,22 per 3 milioni di USD e al 4,25 per 4 milioni di USD.
15.
A decorrere dal marzo 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha attivato varie richieste di margine (
margin calls
) (
10
) sollecitando la [OSCURATO:PERSONA] a versare diversi importi per questo titolo. Tra il 9 marzo 2022 e il 7 ottobre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha versato in totale alla [OSCURATO:PERSONA] USD 894 724 e RON 1 498 000 a titolo di richiesta di margine (
11
).
16.
Il 26 ottobre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha sollecitato un rinnovo, per un altro anno, del periodo di copertura dei contratti a termine flessibile.
17.
[OSCURATO:PERSONA] si è detta pronta a prorogare soltanto i contratti a termine flessibile per un periodo di un mese supplementare, subordinando tale proroga alla condizione del pagamento di nuovi margini di garanzia e alla costituzione di una garanzia finanziaria.
18.
[OSCURATO:PERSONA] ha rifiutato tali condizioni, ricordando alla [OSCURATO:PERSONA] l’importo delle richieste di margine già versate e reiterando la propria domanda di proroga dei contratti per il periodo di un anno.
19.
Il 21 novembre 2022, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] del fatto che i contratti a termine flessibile erano arrivati a scadenza e l’ha invitata a consegnarle le divise convenute.
20.
Il 28 febbraio 2023, la [OSCURATO:PERSONA] ha informato la [OSCURATO:PERSONA] che i contratti a termine flessibile erano stati erogati violando l’ordine pubblico ed erano inficiati da nullità assoluta. Ha messo in mora la [OSCURATO:PERSONA] per il rimborso degli importi pagati a titolo di margini di garanzia.
21.
Il 25 marzo 2023, rimasti infruttuosi tutti i tentativi di composizione extragiudiziale, la [OSCURATO:PERSONA] ha citato la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di:
– dichiarare nulli gli strumenti finanziari iniziali derivanti dai tre contratti a termine flessibile del settembre 2021, nonché la totalità degli strumenti finanziari con cui essi sono stati successivamente sostituiti;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] a restituirle le somme di USD 894 724 e di RON 1 498 000, versate a titolo di margini di garanzia.
22.
In tale contesto, il Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese, Belgio) sottopone alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:
«Se l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della [PSD2] debba essere interpretato dichiarando che, per essere considerati servizi accessori strettamente connessi che gli istituti di pagamento sono autorizzati
ipso iure
ad esercitare, i contratti a termine sulle valute debbano:
a) soddisfare le condizioni dell’esenzione prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b) (esenzione pagamento), del regolamento delegato [MiFID II];
b) presentare carattere accessorio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva [MiFID II] e, pertanto, soddisfare le condizioni previste all’articolo 4 del regolamento delegato [MiFID II]».
III.
Procedimento dinanzi alla Corte di giustizia
23.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è pervenuta presso la cancelleria della Corte il 17 maggio 2025.
24.
Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA], i governi belga e ceco nonché la Commissione europea.
25.
La Corte di giustizia non ha ritenuto necessario tenere un’udienza.
IV.
Valutazione
A.
Sulla ricevibilità
26.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che la parte a) della questione pregiudiziale è irricevibile, poiché non necessaria per la soluzione della controversia principale. A suo avviso:
– tale parte della questione sarebbe pertinente solo se il giudice del rinvio avesse innanzitutto reputato che i contratti di cui trattasi costituiscano contratti derivati su valute, ai sensi della direttiva MiFID II e dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II;
– i contratti di cui trattasi nella controversia non rientrano, tuttavia, nell’ambito di applicazione della normativa MiFID II.
27.
A detta del governo belga, dal momento che l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II esclude, a determinate condizioni, la qualificazione dei contratti derivati su valute come strumenti finanziari, non occorre chiedersi se sia applicabile il sistema di controllo istituito dalla direttiva MiFID II. Pertanto, senza discutere direttamente la ricevibilità della parte a) della questione pregiudiziale, si limita nelle sue osservazioni a rispondere alla parte b) della medesima questione.
28.
A mio parere, la questione pregiudiziale è ricevibile nella sua interezza. Da una parte essa gode della presunzione di rilevanza che la Corte di giustizia applica alle questioni pregiudiziali poste dai giudici nazionali (
12
). Dall’altra, l’irricevibilità denunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] è indissociabile dall’esame nel merito della questione.
29.
Benché il giudice del rinvio non si pronunci esplicitamente sulla qualificazione dei contratti di cui trattasi, l’interrogativo formulato [nella lettera a) della prima questione pregiudiziale] riguarda l’interpretazione di una disposizione del regolamento delegato MiFID II, che disciplina le «caratteristiche degli altri contratti derivati connessi a valute».
30.
Orbene, tale quesito presuppone che, per il giudice del rinvio, sia quanto meno plausibile che i contratti di cui trattasi si possano qualificare come contratti a termine, eventualmente soggetti a determinate esenzioni previste dalla normativa MiFID II.
31.
Analogamente, il giudice del rinvio sintetizza la controversia affermando che «la soluzione della presente controversia dipende, di conseguenza, dall’eventuale necessità per gli istituti di pagamento, che intendono offrire, abitualmente e professionalmente,
strumenti derivati
connessi a valute nell’ambito di un servizio accessorio di cambio, di assicurarsi che tali strumenti rientrino nelle esenzioni [di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato MiFID II] e non costituiscano dunque strumenti finanziari ai sensi della direttiva MiFID II» (
13
).
32.
In tali condizioni, ritengo che la questione pregiudiziale, nel suo complesso, risulti ricevibile.
B.
Nel merito
1.
Considerazioni preliminari: natura dei contratti controversi
33.
Il giudice del rinvio deve determinare se l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] a operare come PSP in Belgio le permetta di concludere con la [OSCURATO:PERSONA] i contratti a termine flessibile su valute.
34.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’articolo 18 della PSD2 disciplina esclusivamente il suo rapporto giuridico con la [OSCURATO:PERSONA], anche per quanto concerne i contratti a termine flessibile su valute. Il governo ceco (
14
) e la Commissione (
15
) appoggiano tale posizione. Il governo belga, dal suo canto, adotta una tesi conciliatrice, poiché ammette che il sistema della PSD2 sia autosufficiente, ma ritiene che si possa tenere conto anche dei criteri di esenzione della normativa MiFID II.
35.
[OSCURATO:PERSONA] afferma, per contro, che detti contratti sono strumenti finanziari disciplinati dalla normativa MiFID II (
16
). Per sottoscriverli, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe disporre di un’autorizzazione a operare in qualità di ente prestatore di servizi di investimento.
36.
Il rinvio pregiudiziale richiede di trattare la relazione tra la PSD2 e la normativa MiFID II in relazione a un aspetto che, finora, non è stato disciplinato espressamente dal legislatore dell’Unione. Il quadro normativo attuale non prevede una norma chiara sulla possibilità che un PSP presti servizi di investimento senza disporre dell’autorizzazione MiFID II.
37.
Tale norma, al contrario, è stata istituita per gli enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE (
17
) che svolgono una o più attività di investimento, come emerge dall’articolo 1, paragrafi 3 e 4, della direttiva MiFID II.
38.
Occorrerà dunque stabilire se sia necessario che un PSP ottenga un’ulteriore autorizzazione amministrativa a operare come impresa di investimento per offrire un servizio eventualmente soggetto al sistema MiFID II, anche nel caso in cui presti tale servizio a titolo accessorio nell’ambito della sua attività principale di PSP.
39.
La PSD2, adottata sulla base dell’articolo 114 TFUE, stabilisce le regole riguardanti «la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento» e «i rispettivi diritti e obblighi degli utenti e dei [PSP] in relazione alla prestazione di servizi di pagamento a titolo di occupazione principale o di attività commerciale regolare» [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)]. Tale direttiva si applica pertanto ai servizi di pagamento.
40.
Dal suo canto, la direttiva MiFID II, adottata sulla base dell’articolo 53 TFUE, paragrafo 1, stabilisce i requisiti per l’«autorizzazione e condizioni di esercizio per le imprese di investimento» nonché «prestazione di servizi di investimento o esercizio di attività di investimento da parte di imprese di paesi terzi mediante lo stabilimento di una succursale» [articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b)].
41.
L’ambito di applicazione della direttiva MiFID II dipende dal concetto di «strumento finanziario», nella misura in cui i «servizi e le attività di investimento» cui si applica devono riguardare gli strumenti elencati nella sezione C del suo allegato I, che comprende, tra gli altri, i contratti a termine.
42.
Malgrado le differenze tra i quadri normativi che disciplinano i servizi di pagamento e quelli di investimento, nella pratica è frequente che si verifichino interazioni: prestatori di servizi di pagamento mettono a disposizione dei loro clienti (in linea di principio, a titolo accessorio nell’ambito della loro attività principale) la distribuzione di alcuni strumenti finanziari connessi a tale attività principale.
43.
Ciò è quanto si verifica nella specie. [OSCURATO:PERSONA], che è un PSP, ha offerto a un cliente (la [OSCURATO:PERSONA]) uno strumento finanziario complementare (contratti a termine flessibile su valute) che potrebbe rientrare potenzialmente nell’ambito di applicazione della direttiva MiFID II.
44.
A mio avviso, i contratti a termine flessibile su valute stipulati tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono qualificabili come strumenti finanziari, ossia strumenti soggetti in linea di principio alla direttiva MiFID II.
45.
La direttiva MiFID II non fornisce una definizione generale di «strumento finanziario», ma sceglie di riportare nel suo allegato I l’elenco degli strumenti finanziari cui si applica. Nella sezione C, punto 4, di tale allegato, sono qualificati come strumenti finanziari i contratti di opzione, quelli a termine e altri contratti su strumenti derivati.
46.
La normativa dell’Unione non definisce neppure i contratti a termine, ma la Corte di giustizia ha considerato come tali quelli che rientrano nella loro «(...) accezione abituale in diritto finanziario» (
18
).
47.
Su tale base la Corte di giustizia ha affermato che «il contratto finanziario a termine standardizzato (“future”) è un tipo di contratto derivato con cui due parti si obbligano l’una ad acquistare e l’altra a vendere, ad una data successiva, un bene chiamato “sottostante” ad un prezzo stabilito al momento della conclusione del contratto» (
19
).
48.
Benché detta definizione fosse conforme alla direttiva 2004/39/CE (
20
), atto predecessore della direttiva MiFID II, si può ritenere valida per interpretare quest’ultima, considerata la somiglianza degli elenchi di strumenti finanziari delle due direttive.
49.
I contratti tra la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], di cui trattasi nella controversia principale, assumono la denominazione di contratti a termine flessibile (circostanza che, di per sé, è abbastanza significativa) e, a mio parere, rientrano nella definizione di contratti a termine di cui si avvale la Corte di giustizia, poiché:
– in tali contratti, che paiono attenersi al modello FX (derivati Forex o
[OSCURATO:PERSONA]
), le parti tentano di ridurre il rischio connesso alle variazioni del tasso di cambio, in particolare il rischio cui è esposta la [OSCURATO:PERSONA], impresa che opera in RON, ma effettua molte delle sue vendite e operazioni in USD;
– nel corso della relazione contrattuale generata dai contratti di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha rivolto alla [OSCURATO:PERSONA] due richieste di margine (
margin calls
), esigendo da quest’ultima il deposito di fondi aggiuntivi, perché il capitale sul conto era sceso al di sotto del margine minimo a causa delle perdite generate dalle variazioni del tasso di cambio tra USD e RON.
50.
Tutto sembra indicare, dunque, che i contratti a termine flessibile su valute di cui trattasi nella controversia principale siano strumenti finanziari, ai sensi della direttiva MiFID II.
51.
Muovendo da questa premessa, occorrerà analizzare se, mediante tali contratti, la [OSCURATO:PERSONA] prestasse alla [OSCURATO:PERSONA] un servizio caratteristico di un’attività di investimento, benché esercitata a titolo accessorio nell’ambito della sua attività principale (dal momento che i servizi di pagamento online con conversione valutaria erano l’attività svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] a titolo principale).
52.
Tale analisi dovrà interpretare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 in sé e, se del caso, in combinato disposto con l’articolo 2 della direttiva MiFID II e gli articoli 4 e 10 del regolamento delegato MiFID II.
2.
Interpretazione dell
’
articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2
53.
Il giudice del rinvio chiede, in sintesi, alla Corte di giustizia di interpretare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2.
54.
In particolare, chiede se «per essere considerati servizi accessori strettamente connessi che gli istituti di pagamento sono autorizzati
ipso iure
ad esercitare», i contratti a termine sulle valute debbano:
– soddisfare le condizioni dell’esenzione prevista dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II;
– presentare carattere accessorio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II e, pertanto, soddisfare le condizioni previste all’articolo 4 del regolamento delegato MiFID II.
55.
A norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2, «[o]ltre alla prestazione di servizi di pagamento, gli istituti di pagamento sono autorizzati ad esercitare (...) servizi accessori strettamente connessi, come (...) servizi di cambio (...)».
56.
La nozione di «servizi accessori strettamente connessi» alla prestazione di servizi di pagamento non contiene alcun rinvio agli ordinamenti interni degli [OSCURATO:PERSONA] membri. L’applicazione uniforme del diritto dell’Unione e il principio di parità richiedono che i termini di una disposizione del diritto dell’Unione non contenente alcun rinvio espresso al diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di determinare il senso e la portata della disposizione stessa debbano di norma ricevere, in tutta l’Unione, un’interpretazione autonoma e uniforme (
21
).
57.
Poiché la PSD2 non definisce il concetto di «servizi accessori strettamente connessi» alla prestazione di servizi di pagamento, tale nozione deve essere interpretata conformemente al suo senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto anche del contesto nel quale viene utilizzato e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (
22
).
a)
Interpretazione letterale
58.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 include specificamente, tra i servizi accessori strettamente connessi alla prestazione di servizi di pagamento, i
servizi di cambio
(
23
).
59.
La controversia di cui al procedimento principale offre un esempio di tale servizio accessorio. L’ente che presta i servizi di pagamento (la [OSCURATO:PERSONA]) offre al suo cliente (la [OSCURATO:PERSONA]) anche il servizio, accessorio e strettamente connesso, del cambio di valuta, perché detto cliente riceve i pagamenti in USD e opera in RON.
60.
Pertanto, i servizi di cambio possono essere senz’altro qualificati come servizi accessori strettamente connessi alla prestazione del servizio di pagamento.
61.
Orbene, la disposizione esaminata non consente, di per sé, di chiarire se tale qualificazione sia possibile anche quando il servizio di cambio è corredato di un contratto a termine pattuito tra le parti al fine di gestire la copertura del rischio inerente all’evoluzione dei tassi di cambio delle valute.
62.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2, pertanto, non è di grande aiuto, dal punto di vista testuale, per stabilire quando un contratto a termine, che è di per sé uno strumento finanziario, si possa qualificare come servizio accessorio strettamente connesso all’attività principale dei PSP.
63.
Difatti l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2:
– non contiene alcun riferimento né rinvio alle condizioni dell’esenzione di cui all’articolo 10 del regolamento delegato MiFID II;
– non fa riferimento neppure alle disposizioni sul carattere accessorio della commercializzazione di determinati strumenti finanziari a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II e dell’articolo 4 del regolamento delegato MiFID II. In senso inverso, queste due ultime norme che disciplinano i servizi di investimento non contengono alcun rinvio espresso all’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2.
64.
Non c’è, in conclusione,
dal punto di vista letterale
, una base per promuovere, nel caso di specie, un’interpretazione combinata dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 con la direttiva MiFID II e il regolamento delegato MiFID II. Per il resto, la proposta di modifica della PSD2 (
24
) mantiene in essere una disposizione identica all’articolo 18, senza fare riferimento alla direttiva MiFID II.
b)
Interpretazione sistematica
65.
Da un punto di vista sistematico, si potrebbe perorare a favore di un’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 in sintonia con le disposizioni pertinenti della direttiva MiFID II e del regolamento delegato MiFID II.
66.
Tale tentativo di interpretazione combinata, però, presenta non pochi ostacoli. Le norme MiFID II sono state adottate in relazione alla prestazione di servizi di investimento, ragion per cui hanno una logica diversa e si applicano a situazioni differenti.
67.
L’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II stabilisce che, ai fini dell’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva MiFID II, «(…) gli altri contratti derivati connessi a valute non sono strumenti finanziari se il contratto (…)» è un mezzo di pagamento che soddisfa determinati requisiti (
25
).
68.
I contratti che beneficiano di tale esenzione sono quelli che hanno la finalità principale di creare un mezzo di pagamento che garantisca il tasso di cambio tra due valute diverse. Non hanno come finalità principale un investimento, ma integrano un’operazione di pagamento in cui si utilizzano valute differenti.
69.
Tale tipo di contratti derivati su valute non sono considerati, lo ribadisco, strumenti finanziari nell’ambito MiFID II, benché in effetti ne abbiano, intrinsecamente, il carattere. Gli enti che li commercializzano non devono, pertanto, ottenere un’autorizzazione amministrativa a operare come società di investimento nel quadro della direttiva MiFID II.
70.
Orbene, l’esenzione che ho appena commentato è diversa da quella istituita dall’articolo 18 della PSD2: l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II cita un tipo specifico di contratto su tassi di cambio, mentre l’articolo 18 della PSD2 si riferisce a tutti i servizi di cambio, senza eccezioni. Pertanto, l’applicazione combinata di entrambe le norme determinerebbe una limitazione ingiustificata dell’ambito di applicazione dell’articolo 18 della PSD2 (
26
).
71.
Non si può ricorrere nemmeno all’esenzione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II (
27
) per interpretare l’articolo 18 della PSD2. Detta esenzione della direttiva MiFID II non è comparabile alla disposizione di cui all’articolo 18 della PSD2, per due motivi:
– in primo luogo, benché la terminologia sia simile, l’articolo 18 della PSD2 include nell’ambito di applicazione della direttiva determinati servizi accessori e strettamente connessi ai servizi di pagamento. Per contro, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II esclude dal proprio ambito di applicazione servizi di investimento prestati a titolo accessorio da imprese la cui attività principale e abituale non consiste nell’offerta di servizi di investimento;
– in secondo luogo, subordinare l’applicazione dell’articolo 18 della PSD2 all’osservanza dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II significherebbe limitare l’ambito di applicazione della PSD2: solo i servizi di investimento potrebbero costituire servizi accessori e strettamente connessi alla prestazione di servizi di pagamento. L’articolo 18 della PSD2, come ho già rilevato, menziona specificamente, in quanto accessori e strettamente connessi alla prestazione di servizi di pagamento, servizi che possono non includere strumenti finanziari, come nel caso dei servizi di custodia e di quelli di elaborazione e registrazione di dati.
c)
Interpretazione teleologica
72.
L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2, facendo riferimento ai servizi accessori strettamente connessi ai servizi di pagamento offerti dai PSP ai loro clienti, richiede che la prestazione di tali servizi sia inclusa e coperta dalle autorizzazioni amministrative con cui operano i PSP.
73.
Nello stesso senso, l’articolo 18, paragrafo 4, della PSD2, che disciplina le condizioni in cui un PSP può concedere un credito, specifica che quest’ultimo deve essere connesso ai servizi di pagamento prestati al cliente e, inoltre, deve trattarsi di «un credito accessorio e concesso esclusivamente in relazione all’esecuzione di un’operazione di pagamento» (
28
).
74.
Il senso di suddette disposizioni della PSD2 consiste nell’agevolare e non impedire l’attività dei PSP. Il suo obiettivo era descritto dalla direttiva 2007/64/CE (
29
) in termini che rimangono applicabili alla PSD2, che ha sostituto tale direttiva adeguandone il contenuto ai cambiamenti avvenuti nell’ambito dei servizi di pagamento a seguito dello sviluppo tecnologico e dell’innovazione finanziaria (
30
).
75.
L’obiettivo cui rispondell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 è, ribadisco, consentire che, qualora i servizi di pagamento richiedano operazioni commerciali connessi a valute, l’autorizzazione a operare come PSP sia sufficiente e non sia necessario ottenere un’autorizzazione diversa.
76.
In linea con tale obiettivo, è logico interpretare l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 ammettendo che facciano parte dei «servizi di cambio» non solo le operazioni che implicano rigorosamente la conversione di una somma di denaro da una valuta a un’altra, ma anche le operazioni supplementari che coprono il rischio futuro della variazione del tasso di cambio.
77.
Se si interpretano in tali termini i servizi di cambio (in quanto servizi accessori strettamente connessi all’attività dei prestatori di servizi di pagamento), i PSP sono in grado di offrire ai loro clienti l’accesso a una miglior prestazione dei servizi di pagamento: il cambio di valuta sarà potenziato dalla copertura ulteriore del rischio di variazione dei tassi.
78.
Ritengo, in definitiva, che il criterio teleologico risulti determinante per far rientrare nell’ambito dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 sia le operazioni di cambio di valuta, considerate di per sé, sia i contratti a termine che garantiscano la copertura di tali operazioni a fronte del rischio di variazione dei tassi di cambio.
79.
Nella stessa misura, l’autorizzazione a operare come PSP conferisce a chi ne è titolare il diritto di prestare i servizi di cambio, integrati se del caso dai contratti a termine a garanzia dei rischi di variazione dei tassi, propri di tale operazione, senza che il titolare debba disporre di un’autorizzazione distinta a tal fine.
80.
Se così fosse, sarebbe superfluo esaminare gli obiettivi della direttiva MiFID (
31
), che differiscono da quelli della PSD2 poiché riguardano le imprese di investimento. Le disposizioni di entrambe le direttive, per quanto concerne la loro finalità, devono essere interpretate separatamente.
d)
Conclusione intermedia
81.
In considerazione di quanto precede, ritengo che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 debba essere interpretato nel senso che, per essere qualificati come servizi accessori strettamente connessi alla prestazione dei servizi di pagamento, i servizi di cambio in cui rientrano i contratti a termine, devono soddisfare le condizioni previste in detta disposizione. Non è necessario, a tal fine, che osservino i requisiti previsti dalla normativa MiFID II.
3.
Rilevanza della normativa MiFID II per la
commercializzazione
, da parte dei PSP, di contratti a termine flessibile su valute
82.
Quanto fin qui esposto è sufficiente, in linea di principio, per rispondere alla questione pregiudiziale: l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 consente ai PSP di offrire contratti a termine come quelli di cui trattasi, senza che occorra una (nuova) autorizzazione amministrativa per operare in qualità di prestatori di servizi di investimento soggetti alla normativa MiFID II.
83.
Orbene, considerando il contenuto della domanda di pronuncia pregiudiziale, tale risposta risulterebbe probabilmente incompleta se omettesse di esaminare l’eventuale incidenza sul caso in esame delle norme della direttiva MiFID II e del regolamento delegato MiFID II cui fa riferimento la decisione di rinvio.
84.
Si tratterebbe, dunque, di valutare se ricorrano, nel caso di specie, le condizioni per escludere dall’ambito di applicazione della direttiva MiFID II e del regolamento delegato MiFID II il servizio prestato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA].
85.
Siffatta ipotesi ricorrerebbe qualora il servizio in parola, dopo essere stato qualificato come «servizio di investimento» (in quanto comprende uno strumento finanziario come il contratto a termine):
– fosse prestato a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, purché detta attività sia disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari che non escludono la prestazione di detto servizio [articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II]; oppure
– comprendesse contratti derivati connessi a valute dotati delle caratteristiche cui fa riferimento l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato MiFID II.
86.
Seguendo l’ordine del rinvio pregiudiziale, tratterò in primo luogo l’eventuale incidenza dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato MiFID II.
a)
Contratti derivati connessi a valute che non sono considerati strumenti finanziari, ai sensi dell
’
articolo 10, paragrafo 1, del regolamento delegato MiFID II
87.
Quando si stipula un contratto derivato connesso a valute e il suo contenuto rientra nei termini dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II, tale norma dispone di non considerarlo uno strumento finanziario.
88.
Le condizioni di applicazione di tale disposizione implicano che il contratto derivato connesso a valute «sia» un mezzo di pagamento che: i) deve essere regolato fisicamente; ii) è sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria; iii) è finalizzato a facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti identificabili; e iv) non è negoziato in una sede di negoziazione.
89.
Ho già indicato perché ritengo che l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 consenta ai PSP, in modo autonomo, di prestare ai loro clienti i servizi di cambio (anche se detti servizi includono un contratto a termine). Non è necessario, dunque, che siano soddisfatti a tal fine i requisiti del regolamento delegato MiFID II.
90.
Qualora si optasse per la soluzione contraria, il giudice di rinvio, che ha a disposizione tutte le clausole dei contratti di cui trattasi nel caso di specie, dovrebbe valutare l’osservanza dei quattro requisiti specifici previsti dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II, per escludere la presenza di uno strumento finanziario. La decisione di rinvio non offre sufficienti informazioni al riguardo.
b)
Non
applicazione della direttiva MiFID II ai servizi di investimento prestati a titolo accessorio nell
’
ambito di un
’
attività professionale
91.
La direttiva 2004/39, atto predecessore della direttiva MiFID II, presentava una disposizione analoga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della medesima, che è stata interpretata dalla Corte di giustizia.
92.
La sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a. (
32
) verteva sulle consulenze finanziarie relative a un investimento di capitale, erogate nell’ambito di un’intermediazione assicurativa afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione sulla vita di capitalizzazione. La Corte di giustizia ha concluso che tale attività rientrava nell’ambito di applicazione della direttiva 2002/92/CE (
33
) e non in quello della direttiva 2004/39.
93.
Da tale sentenza si possono trarre conseguenze utili ai fini del caso di specie, poiché:
– in linea di principio, le consulenze finanziarie potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione
ratione materiae
della direttiva 2004/39, poiché costituiscono un «servizio di investimento». L’intermediario assicurativo può essere considerato un’«impresa di investimento» dal momento che fornisce consulenze come occupazione o attività abituale;
– tuttavia, l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2004/39 escludeva dall’ambito di applicazione di quest’ultima le persone che prestassero «servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione dei servizi di cui trattasi»;
– l’attività professionale di un intermediario assicurativo consiste, conformemente all’articolo 2, punto 5, della direttiva 2002/92, nell’intermediazione assicurativa. Qualora tale intermediario proponga, tra i prodotti assicurativi disponibili, un prodotto come l’assicurazione sulla vita di capitalizzazione, si deve ritenere che le consulenze relative all’investimento di capitale oggetto del suddetto prodotto siano fornite in modo accessorio, dato che sono dispensate nell’ambito di un’attività di intermediazione afferente alla conclusione di un contratto di assicurazione, attività che è soggetta a disposizioni normative del diritto dell’Unione, ossia quelle della direttiva 2002/92 (
34
).
94.
Seguendo la stessa logica della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e a., si possono trarre le seguenti conseguenze:
– l’attività principale di un PSP (come la [OSCURATO:PERSONA]) è la prestazione di servizi di pagamento, a norma dell’articolo 1 della PSD2, le cui disposizioni si applicano all’esercizio di tale attività. Il suo articolo 18 permette agli istituti di pagamento di prestare servizi accessori strettamente connessi ai servizi di pagamento, come la prestazione di servizi di cambio, nei termini che ho indicato in precedenza;
– se, in linea di principio, i contratti a termine che integrano la prestazione del servizio di pagamento possono essere qualificati come attività di investimento, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II esclude dal suo ambito di applicazione i servizi di investimento prestati a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale regolamentata;
– il concetto di carattere accessorio dei servizi di investimento è stato precisato dall’articolo 4 del regolamento delegato MiFID II, che impone tre condizioni per poter mettere in pratica l’eccezione prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II.
95.
A norma dell’articolo 4 del regolamento delegato MiFID II, «un servizio di investimento è considerato prestato a titolo accessorio nell’ambito dell’attività professionale in presenza delle seguenti condizioni:
a) esiste un collegamento stretto e fattuale tra l’attività professionale e la prestazione del servizio di investimento allo stesso cliente, tale che il servizio di investimento possa essere considerato accessorio all’attività professionale principale;
b) la prestazione dei servizi di investimento ai clienti dell’attività professionale principale non mira a fornire una fonte di reddito sistematica alla persona che svolge l’attività professionale;
c) la persona che svolge l’attività professionale non commercializza né promuove in altro modo la sua capacità di fornire servizi di investimento, salvo il caso in cui ciò sia comunicato ai clienti come accessorio all’attività professionale principale».
96.
Devo di nuovo ribadire le considerazioni che ho già svolto sull’autonomia dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2, la cui applicazione non richiede l’osservanza delle norme MiFID II.
97.
Se non si accettasse tale premessa, competerebbe al giudice del rinvio, che dispone di tutti i dati in proposito, accertare se, nel caso di specie, siano soddisfatte le tre condizioni di cui all’articolo 4 del regolamento delegato MiFID II. Da parte mia, mi limiterò a sottolineare che:
– esiste un collegamento stretto e oggettivo tra l’attività professionale della [OSCURATO:PERSONA], in qualità di PSP, e la prestazione del servizio di investimento che consiste nell’integrare il servizio di pagamento tramite conversione valutaria (attività professionale principale) con un contratto a termine. I contratti a termine flessibile su valute costituiscono, da tale punto di vista, un servizio strettamente connesso alla prestazione di servizi di pagamento;
– è meno chiaro se, nel caso di specie, la prestazione del servizio di investimento ai clienti della sua attività principale non costituisca una fonte di reddito sistematica per un PSP come la [OSCURATO:PERSONA];
– si può altresì nutrire il dubbio che la [OSCURATO:PERSONA] commercializzi o promuova la sua capacità di offrire servizi di investimento e, in tal caso, chiedersi se comunichi ai suoi clienti che i servizi in parola integrano la sua attività principale di PSP.
98.
Ad ogni modo, anche se non fossero soddisfatte le suddette tre condizioni (o non ne fossero soddisfatte alcune) e il servizio di cui trattasi non si potesse qualificare come servizio di investimento prestato a titolo accessorio, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva MiFID II, secondo l’elaborazione dell’articolo 4 del regolamento delegato MiFID II, ribadisco che non per questo cesserebbe di applicarsi l’articolo 18 della PSD2 al caso di specie.
V.
Conclusione
99.
In considerazione di quanto precede, suggerisco di rispondere al Tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles (Tribunale delle imprese di Bruxelles di lingua francese, Belgio) nei seguenti termini:
«L’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE,
dev’essere interpretato nel senso che:
gli istituiti che dispongono dell’autorizzazione richiesta per operare come prestatori di servizi di pagamento hanno titolo a prestare servizi accessori strettamente connessi alla prestazione di servizi di pagamento, quali i servizi di cambio che includono contratti a termine flessibile su tali valute.
A tal fine non sono applicabili:
– l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE;
– l’articolo 4 e l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell ’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva».
1
Lingua originale: lo spagnolo.
2
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010 e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU 2015, L 337, pag. 35). In prosieguo, la «PSD2».
3
Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU 2014, L 173, pag. 349). In prosieguo: la «direttiva MiFID II».
4
Regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione, del 25 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di detta direttiva (GU 2017, L 87, pag. 1). In prosieguo: il «regolamento delegato MiFID II».
5
Loi relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers du 2 août 2002 (legge del 2 agosto 2002, in materia di controllo sul settore finanziario e i servizi finanziari;
Moniteur belge
4 settembre 2002, pag. 39121).
6
Loi relative à l’accès à l’activité de prestation de services d’investissement et au statut et au contrôle des sociétés de gestion de portefeuille et de conseil en investissement du 25 octobre 2016 (legge del 25 ottobre 2016 in materia di accesso all’attività di prestazione di servizi di investimento e relativa allo status e al controllo delle società di gestione di portafogli e di consulenza in materia di investimenti;
Moniteur belge
18 novembre 2016, pag. 76915).
7
Loi relative au statut et au contrôle des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l’accès à l’activité de prestataire de services de paiement, et à l’activité d’émission de monnaie électronique, et à l’accès aux systèmes de paiement du 11 mars 2018 (legge dell’11 marzo 2018 relativa allo status e al controllo degli istituti di pagamento e degli istituti di moneta elettronica, all’accesso all’attività di prestatore di servizi di pagamento, all’attività di emissione di moneta elettronica, nonché all’accesso ai sistemi di pagamento;
Moniteur belge
26 marzo 2018, pag. 29444).
8
SEPA è l’acronimo inglese della
[OSCURATO:PERSONA]
(area unica dei pagamenti in euro). La SEPA è l’area in cui cittadini, imprese e altri agenti economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro in Europa, all’interno e al di là dei confini nazionali, alle stesse condizioni e con gli stessi diritti e obblighi, indipendentemente dal luogo in cui si trovano. Costituisce un elemento essenziale del mercato interno dei pagamenti.
9
La decisione di rinvio, redatta in francese, chiama tali contratti «contrats à terme flexible». Tra gli strumenti finanziari cui si riferisce l’allegato I, sezione C, punto 4, della direttiva MiFID II, figurano i «contrats à terme».
10
Sul concetto di
margin call
, v. la nota 11.
11
Nei contratti a termine, il
margine iniziale
o
margine
di garanzia
è l’importo minimo che occorre depositare per aprire una posizione. Tale margine ha funzione di garanzia contro perdite, non di pagamento totale. Il
margine minimo [o di mantenimento]
è il saldo minimo che occorre mantenere sul conto mentre è aperta la posizione. Se detto saldo scende al di sotto del margine minimo stabilito, si attiva una
richiesta di margine
(
margin call
) per richiedere fondi aggiuntivi, fino al recupero del margine iniziale, avvertendo la parte tenuta a ricaricare il saldo che, qualora non vengano aggiunti fondi (o si chiudano posizioni), l’operazione sarà conclusa automaticamente per coprire il rischio. La richiesta di margine rappresenta una sorta di avvertenza critica di un rischio e costituisce un provvedimento per assicurare la liquidità e la stabilità del mercato, consentendo di operare sfruttando la leva finanziaria.
12
Sentenze del 13 novembre 2025, [OSCURATO:PERSONA] (C‑654/23, EU:C:2025:871), punto 71, e del 15 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑645/19, EU:C:2021:483), punto 115.
13
Decisione di rinvio, parte III (discussione),
in fine
. Il corsivo è mio.
14
Nelle sue osservazioni scritte (punti 5 e 12), il governo ceco sostiene che i contratti a termine su valute non devono soddisfare condizioni diverse da quelle enunciate all’articolo 18, paragrafo 1, della PSD2. Solo se non fossero soddisfatte tali condizioni potrebbero entrare in gioco le esenzioni previste dalla normativa MiFID II.
15
Nelle sue osservazioni scritte (punto 82), la Commissione sostiene che, per sapere se l’autorizzazione concessa a un istituto di pagamento a norma della PSD2 possa coprire la conclusione dei contratti a termine flessibile, occorre considerare le condizioni di cui all’articolo 18 della PSD2 e non la disciplina MiFID II.
16
Osservazioni scritte della [OSCURATO:PERSONA], punto 33.
17
Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).
18
Sentenza del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑312/14, EU:C:2015:794), punto 69.
19
Sentenza del 3 dicembre 2015, [OSCURATO:PERSONA] (C‑312/14, EU:C:2015:794), punto 69.
20
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU 2004, L 145, pag. 1).
21
Sentenze del 30 marzo 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehre (C‑34/21, EU:C:2023:270), punto 40, e del 2 giugno 2022, HK/Danmark e HK/Privat (C‑587/20, EU:C:2022:419), punto 25.
22
Sentenze del 30 marzo 2023, Hauptpersonalrat der Lehrerinnen und Lehre (C‑34/21, EU:C:2023:270), punto 41, e del 2 giugno 2022, HK/Danmark e HK/Privat (C‑587/20, EU:C:2022:419), punto 26.
23
Oltre al servizio di cambio, l’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della PSD2 cita espressamente come servizi accessori e strettamente connessi alla prestazione di servizi di pagamento «(...) garanzia dell’esecuzione di operazioni di pagamento (...), attività di custodia e registrazione e trattamento di dati».
24
Articolo 10, paragrafo 1, della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di pagamento e ai servizi di moneta elettronica nel mercato interno, che modifica la direttiva 98/26/CE e abroga le direttive (UE) 2015/2366 e 2009/110/CE, documento COM(2023) 366 final, del 28 giugno 2023.
25
Tale mezzo di pagamento deve: i) essere regolato fisicamente per motivi diversi dall’inadempimento o altro evento di cessazione del contratto; ii) essere sottoscritto almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento n. 648/2012; iii) essere sottoscritto al fine di facilitare il pagamento per merci, servizi o investimenti diretti identificabili; e iv) non essere negoziato in una sede di negoziazione.
26
Come evidenzia la Commissione nelle sue osservazioni scritte (punti 63 e 64), l’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato MiFID II limita l’esenzione ai contratti derivati su valute sottoscritti almeno da una persona che non è una controparte finanziaria ai sensi dell’articolo 2, punto 8, del regolamento n. 648/2012. Ciò implicherebbe l’esclusione dall’articolo 18 della PSD2 delle operazioni di cambio di valuta stipulate tra due istituti finanziari, quando tale esclusione non compare affatto in quest’ultima norma.
27
Ai sensi di tale articolo, la direttiva MiFID II non si applica «alle persone che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale, se detta attività è disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale i quali non escludono la prestazione di detti servizi».
28
Il quarantesimo considerando della PSD2 afferma che tale norma disciplina «(...) la concessione di crediti da parte degli istituti di pagamento, ossia la concessione di linee di credito e l’emissione di carte di credito, solo se strettamente connessa a servizi di pagamento». Il suddetto considerando aggiunge che «(...) [è] opportuno che agli istituti di pagamento sia permesso di concedere credito in relazione alle loro attività transfrontaliere solo a condizione che sia concesso al fine di facilitare i servizi di pagamento, sia a breve termine e sia concesso per un periodo non superiore a 12 mesi, anche su base revolving, e che per il suo rifinanziamento siano principalmente utilizzati i fondi propri dell’istituto di pagamento nonché altri fondi provenienti dai mercati dei capitali, e non i fondi detenuti per conto dei clienti per servizi di pagamento (...)».
29
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (GU 2007, L 319, pag. 1).
30
Ai sensi del quarto considerando della direttiva 2007/64, si trattava di «(...) istituire un quadro giuridico comunitario moderno e coerente per i servizi di pagamento (...) che risulti neutrale in modo da garantire parità di condizioni per tutti i sistemi di pagamento, mantenendo così la libertà di scelta dei consumatori, e che rappresenti un chiaro progresso in termini di costi per i consumatori, nonché di sicurezza e di efficacia rispetto ai sistemi attualmente esistenti a livello nazionale».
31
Il terzo considerando della direttiva MiFID II stabilisce che il suo obiettivo consiste nel conseguire «(...) il grado di armonizzazione necessario per poter offrire agli investitori un elevato livello di protezione e consentire alle imprese di investimento di prestare servizi in tutta l’Unione, nel quadro del mercato unico, sulla base della vigilanza dello Stato membro d’origine (...)».
32
Sentenza del 31 maggio 2018, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑542/16, EU:C:2028:369).
33
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa (GU 2003, L 9, pag. 3), abrogata dalla direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU 2016, L 26, pag. 19).
34
Come ho indicato nelle mie conclusioni del 21 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑542/16, EU:C:2017:879), paragrafi 96, 104 e 105, il livello di rischio dei servizi di investimento è maggiore rispetto a quello dei servizi di assicurazione e, pertanto, il controllo delle autorità è più rigoroso sulle società di investimento che non su quelle di assicurazione.