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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31690/2023

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 13.6.22 con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.110, 624, 625 comma 1 n. 4, 5, 6 cod. pen. di cui al capo 1); [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 4,5,6 cod. pen. di cui al capo 1) e del reato p. e p. dagli artt.110, 624, 625, comma 1, n. 2, 5, 6, 7 di cui al capo 2); [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 2 e che condannava rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (per il solo capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] (per i capi 1 e 2) in ordine alla sussistenza di un contributo fattivo alla commissione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez.

U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta — per tutti e tre gli imputati - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62- bis cod. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; sicché le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili, avendo esso dato congrua motivazione sia in ordine alla sussistenza della recidiva che al diniego delle attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 13.6.22 con cui la Corte di appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui agli artt.110, 624, 625 comma 1 n. 4, 5, 6 cod. pen. di cui al capo 1); [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 comma 1 n. 4,5,6 cod. pen. di cui al capo 1) e del reato p. e p. dagli artt.110, 624, 625, comma 1, n. 2, 5, 6, 7 di cui al capo 2); [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui al capo 2 e che condannava rispettivamente [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 1000,00 di multa; [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2 e mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (per il solo capo 1) e [OSCURATO:PERSONA] (per i capi 1 e 2) in ordine alla sussistenza di un contributo fattivo alla commissione del reato, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché oltre ad essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 4 e 5 della sentenza impugnata); esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta — per tutti e tre gli imputati - violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 99 e 62- bis cod. pen. in ordine alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; sicché le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 5 della sentenza impugnata) sono incensurabili, avendo esso dato congrua motivazione sia in ordine alla sussistenza della recidiva che al diniego delle attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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