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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 10 febbraio 2023

Cassazione n. 16327/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha disapplicato il permesso di costruire in sanatoria n. 128 del 23.5.2008, emesso dal Comune di Afragola, e ha confermato l'ingiunzione a demolire n. 276/99 del 30.6.2014, notificata il 16.5.2019.

2. Il ricorrente articola due motivi, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

I) Rileva, in primo luogo, la sua legittimazione a proporre ricorso, avendo titolo per intervenire nel procedimento di esecuzione, atteso che l'immobile oggetto dell'ordinanza impugnata risulta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del decesso del primo, avvenuto il 22.5.2014, quando il bene passava ai di lui figli, tra cui l'odierno ricorrente.

II) L'ordinanza impugnata contrasta con le risultanze del Comune, atteso che la volumetria del compendio immobiliare risulta inferiore al limite massimo legislativamente previsto dall'art. 32 della legge n. 326/2003.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Indipendentemente dalla questione, dedotta con il primo motivo, attinente alla legittimazione del ricorrente a proporre ricorso, assume rilievo assorbente l'infondatezza del secondo motivo, atteso che l'ordinanza impugnata ha insindacabilmente accertato che la volumetria complessiva dell'immobile in riferimento supera il limite massimo di volume condonabile (3.000 metri cubi) previsto dalla legge n. 724/1994.

Non solo.

Il Tribunale, sulla base di quanto verificato dal consulente tecnico nominato dal PM, ha riscontrato che alla data del 14.10.2019 i piani secondo e terzo dell'immobile non erano ultimati, per cui veniva a mancare anche il presupposto, necessario per il condono, che l'immobile fosse ultimato alla data del 31.3:2003.

Infine, si è ulteriormente considerata 1"illegittimità del condono rilasciato alla sola [OSCURATO:PERSONA] (madre del ricorrente), in quanto elusivo del limite di 750 mc per ciascuna singola richiesta di condono, trattandosi di immobile che, al momento di presentazione dell'istanza, era in comproprietà della Mosca e del di lei marito [OSCURATO:PERSONA], per cui gli stessi avrebbero potuto e dovuto presentare istanza di condono per l'intero.

Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, congruamente e logicamente argomentate e corrette in diritto, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 10 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA],,1ir

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli che, quale giudice dell'esecuzione, ha disapplicato il permesso di costruire in sanatoria n. 128 del 23.5.2008, emesso dal Comune di Afragola, e ha confermato l'ingiunzione a demolire n. 276/99 del 30.6.2014, notificata il 16.5.2019. 2. Il ricorrente articola due motivi, con cui denuncia violazione di legge e vizio di motivazione. I) Rileva, in primo luogo, la sua legittimazione a proporre ricorso, avendo titolo per intervenire nel procedimento di esecuzione, atteso che l'immobile oggetto dell'ordinanza impugnata risulta di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fino alla data del decesso del primo, avvenuto il 22.5.2014, quando il bene passava ai di lui figli, tra cui l'odierno ricorrente. II) L'ordinanza impugnata contrasta con le risultanze del Comune, atteso che la volumetria del compendio immobiliare risulta inferiore al limite massimo legislativamente previsto dall'art. 32 della legge n. 326/2003. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Indipendentemente dalla questione, dedotta con il primo motivo, attinente alla legittimazione del ricorrente a proporre ricorso, assume rilievo assorbente l'infondatezza del secondo motivo, atteso che l'ordinanza impugnata ha insindacabilmente accertato che la volumetria complessiva dell'immobile in riferimento supera il limite massimo di volume condonabile (3.000 metri cubi) previsto dalla legge n. 724/1994. Non solo. Il Tribunale, sulla base di quanto verificato dal consulente tecnico nominato dal PM, ha riscontrato che alla data del 14.10.2019 i piani secondo e terzo dell'immobile non erano ultimati, per cui veniva a mancare anche il presupposto, necessario per il condono, che l'immobile fosse ultimato alla data del 31.3:2003. Infine, si è ulteriormente considerata 1"illegittimità del condono rilasciato alla sola [OSCURATO:PERSONA] (madre del ricorrente), in quanto elusivo del limite di 750 mc per ciascuna singola richiesta di condono, trattandosi di immobile che, al momento di presentazione dell'istanza, era in comproprietà della Mosca e del di lei marito [OSCURATO:PERSONA], per cui gli stessi avrebbero potuto e dovuto presentare istanza di condono per l'intero. Si tratta di ponderate e non arbitrarie valutazioni di merito, congruamente e logicamente argomentate e corrette in diritto, come tali incensurabili nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 10 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA],,1ir
Sentenza Cassazione n. 16327/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris