Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 novembre 2025

Cassazione n. 22999/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinviodell'ordinanza impugnata;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi diricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere,emesso in data 08/11/2025 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in relazione ai reati:- di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 perché, al fine di commettere il reato ditentato omicidio di seguito descritto, portava illegalmente in luogo aperto al pubblico e, inparticolare, sui terreni da lui coltivati, una carabina Franchi cal. 308 dotata di visore notturnotermico;- del reato di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA],che attingeva con un colpo esploso con la sopra descritta carabina (in particolare, munitodella suddetta arma, l’indagato si recava alle ore 05.00 del mattino del 10 giugno 2025 in uncampo di mais da lui coltivato e, allorché notava la vettura [OSCURATO:PERSONA] con a bordo i dueragazzi, ferma in una stradina sterrata ubicata nelle adiacenze del fondo, puntata l’armanella loro direzione, esplodeva un colpo che andava ad impattare contro lo sportello latoguidatore, lo perforava ed attingeva XXXXXXXXXXXXXXXX alla mano sinistra eXXXXXXXXXXXXXX al ginocchio sinistro ed all’addome; a seguito del colpo ricevuto,XXXXXXXX riportava una vasta ferita al quinto dito della mano sinistra, tanto da doveressere sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del mignolo con prognosi diquaranta giorni, mentre XXXXX veniva ricoverato in ospedale con prognosi riservata quoadvitam e sottoposto a due interventi chirurgici, finalizzati all’asportazione delle schegge diogiva.Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., per aver profittato di circostanzedi tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, per esser stato commesso il fatto inaperta campagna ed alle ore 5.00 del mattino.2.

Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXa, con unico atto a firma congiuntadegli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, che vengono di seguitoenunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.2.1.

Con il primo motivo, si denuncia violazione ex artt. 125 e 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto alla provvisoriaincolpazione relativa al reato di tentato omicidio.

Non vi è certezza, circa il fatto che le duepp.oo. siano state attinte volontariamente dal colpo di arma da fuoco esploso dal ricorrente,il quale ha semplicemente ammesso la stretta materialità del fatto, ossia di aver sparato adei cinghiali.2.2.

Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per inconfigurabilità del tentativo, nonché vizio della motivazione,inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen.

In primo luogo, è illogicodefinire esploso da distanza ravvicinata un colpo di arma da fuoco partito da almenocentosettantaquattro metri dall’obiettivo; l’esplosione di un solo colpo, inoltre, è un datochiaramente sintomatico di una desistenza volontaria.2.3.

Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per insussistenzadell’animus necandi, nonché vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 43, 56 e 575 cod. pen.

Dalle dichiarazioni acquisite agli atti è emerso un quadro dirapporti di cordialità, fra il ricorrente e le pp.oo.

È incoerente, poi, la configurazione in terminidi dolo alternativo; un colpo solo, esploso a mero scopo intimidatorio, potrebbe al più rivelareun dolo eventuale, incompatibile con il tentativo.2.4.

Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione, oltre che inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895, quanto alla provvisoriaincolpazione di porto illegale di arma.

L’incolpazione non si giustifica, posto che XXXXXXXXera uscito con la specifica intenzione di individuare e uccidere dei cinghiali, sebbene non sifosse previamente registrato per l’espletamento della specifica attività.

L’indagato, infatti, èproprietario di una vasta tenuta agricola, spesso soggetta a razzie da parte di tali bestieselvatiche.2.5.

Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. c)ed e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, di attualità,proporzionalità e adeguatezza della misura carceraria, nonché per inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen.

Si tratta di un soggetto che ha l’hobbydella caccia e che esercita tale attività esclusivamente al fine di liberare la proprietà dallapresenza di cinghiali; XXXXXXXX, inoltre, aveva un buon rapporto con le vittime e non hamai avuto precedenti penali di alcun tipo.

La condotta tenuta successivamente al 10 giugno,infine, depone in senso diametralmente opposto alla ritenuta sussistenza del pericolo direiterazione.3.

Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei termini di seguito chiariti.2.

Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, l’odierno ricorrente è accusato diaver esploso - in piena notte ed in aperta campagna - un colpo di carabina all’indirizzo di unamacchina parcheggiata in una zona di campagna, così ferendo i due occupanti della stessa(uno dei due, peraltro, in maniera molto grave).

Occorre premettere che XXXXXXXX è uncacciatore, autorizzato a eliminare i cinghiali che infestano le campagne della zona; egli èiscritto, infatti, al cd.

Albo dei selettori di cinghiali, o bioregolatori,ossia all’elenco ufficiale,regionale o provinciale, che include i nominativi dei cacciatori abilitati a praticare la “caccia diselezione” al cinghiale).

Secondo la ricostruzione sussunta nel provvedimento geneticorestrittivo della libertà personale – fatta poi propria dall’avversata ordinanza - il colpo dicarabina incriminato sarebbe stato esploso dalla distanza di centosettantaquattro metri,rispetto alla posizione nella quale si trovava l’autovettura; la carabina utilizzata dall’indagato,infine, era munita di visore notturno.3.

Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimentoimpugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solcotracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verificadella sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltreche delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro ilperimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o lamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato.

Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituirel’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei datiprobatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato contodelle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante loscrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento,Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 -01).

Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibilerichiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondocui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito››;b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: ‹‹In tema diprocedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale diesaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc.pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, afronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina dellastessa›› (Sez. 4, n. 21374del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01).

Pare utile, allora,precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede diriesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesastessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel casoin cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alleargomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una piùampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive.

Il tuttopostula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare ilragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nonpotendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censureformulate;c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, èlegittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nelprovvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate conl’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali darendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016,Nappello, Rv. 265765 - 01).

In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima lariproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito delriesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi deicontenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sededecisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01).

Vero, insostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanzaimpugnata, ma a patto che l 'ordinanza del Tr ibunale del r iesame contengauna motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamoalle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo lavalutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n.9752del29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111).

E nemmeno è consentito – sempre in tema dimisure cautelari personali – assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparatomotivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma insede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indaginipreliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6,n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01).Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l’omesso esame di alcuni aspetti delgravame cautelare ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti di seguitoesposti.

La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati qualigravemente indizianti, senza però l’effettuazione di un reale vaglio contenutistico deglistessi, oltre che in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con ilcontenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere ilprovvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare.

L'obbligo di spiegare compiutamente itermini della decisione assunta, infatti, trova scaturigine dalla natura cognitiva - e nonpotestativa - dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiatada garanzia costituzionale (art. 13 e 111, comma 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita conlegge ordinaria.4.

Scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, pertanto, a unaagevole trattazione unitaria il primo e il terzo motivo sviluppati nell’atto di impugnazione.4.1.

Con il primo motivo, si sottolinea il valore dirimente ricollegabile – in ipotesidifensiva - alla questione inerente al posizionamento nello spazio sia dell’indagato, siadell’auto delle vittime, al momento dello sparo; evidenzia poi la difesa la necessità diconsiderare come l’auto si sia data a precipitosa fuga, immediatamente dopo lo sparo.L’indagato, al contrario, fece subito ritorno alle sue ordinarie occupazioni; né nelle vicinanzeè stato rinvenuto un bossolo, che avrebbe consentito di acquisire elementi di suffragio allaricostruzione accusatoria, quanto alla effettiva posizione dello sparatore.Il consulente tecnico del P.M. – prosegue la difesa - si sarebbe limitato asostenere l’incompatibilità, fra il foro presente sulla vettura e la posizione che l’indagatoafferma di aver assunto al momento dell’esplosione del colpo, mentre la difesa ha addottoconcreti elementi di segno contrario.

La posizione dichiarata dal ricorrente, in effetti, nonavrebbe consentito alcuna visuale, rispetto alla zona ubicata oltre la vegetazione; ilposizionamento dello sparatore, pertanto, sarebbe stato frutto di una mera intuizione dellap.g., poi acriticamente recepita dal C.T. del P.M.Quanto al presunto atteggiamento omertoso inizialmente assunto, il ricorrente haspiegato di aver negato di aver sparato, solo perché preoccupato per le conseguenzeamministrative eventualmente scaturenti dal gesto e, più in particoloare, per una possibilerevoca del porto di arma del quale è titolare.

Incoerente e illogica - secondo la difesa -sarebbe anche la parte di ordinanza nella quale si sostiene che il ricorrente non potesse nonvedere l’auto parcheggiata e, poi, che non potesse non sentire la stessa che si allontanava.Del resto, conclude la difesa, anche gli occupanti dell’auto avrebbero avuto la medesimavisuale e avrebbero potuto uscire all’esterno e farsi riconoscere dall’indagato; la conclusionepropugnata dal ricorrente, in definitiva, è nel senso che il colpo di carabina sia stato esplosoinvolontariamente verso l’auto occupata dalle due vittime, mentre in realtà l’indagatointendeva uccidere dei cinghiali.4.2.

Il terzo motivo, come detto, è strettamente connesso al primo, in puntosoprattutto di possibile causale e genesi della condotta ascritta: afferma la difesa, infatti, chetra XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX esistevano rapporti di cordialità, tanto che il primo nonavrebbe avuto motivo alcuno per compiere un gesto omicidiario in danno dell’altro.4.3.

L’ordinanza ricostruisce la posizione dello sparatore e la traiettoria seguita dalcolpo di fucile sulla scorta della ricostruzione fornita dal consulente tecnico del P.M., cheviene raccordata alle dichiarazioni – tra loro convergenti - rese dalle pp.oo.Al momento dell’esplosione del colpo, l’auto era in sosta sul terreno coltivato dalricorrente e - secondo il suddetto consulente - era pienamente visibile dallo sparatore,persino ad occhio nudo (la carabina imbracciata dall’indagato, inoltre, era fornita di un visorenotturno).A tali dati di carattere oggettivo, i l Tribunale del riesame salda unaargomentazione di carattere logico-inferenziale: se davvero avesse ritenuto di sparare a deicinghiali, XXXXXXXX si sarebbe dovuto accorgere dell’errore commesso quantomeno dopolo sparo; perlomeno in tale momento, essendosi egli incamminato in direzione del bersaglioverso il quale aveva tirato, avrebbe dovuto finalmente comprendere di aver colpito unavettura, piuttosto che degli animali.

Una volta giunto più in prossimità del punto in cui staval’autovettura, quindi, si sarebbe dovuto rendere conto dell’errore ed avrebbe dovuto prestaresoccorso (in prima battuta, invece, il ricorrente ha addirittura negato di aver esploso il colpodi arma da fuoco).Il Tribunale del riesame si sofferma poi sulla valenza evocativa da riconnettere agliincontri verificatisi, precedentemente al fatto, fra XXXXXXXX e le vittime, ritenendo trattarsidi aspetti destinati ad essere approfonditi in seguito e che - almeno a livello indiziario –rivestono una significazione del tutto neutra.

L’elemento soggettivo che sorregge la giàdescritta condotta, infine, è stato qualificato quale dolo diretto, sub specie di dolo alternativo(di morte o lesioni).4.4.

In disparte alcuni spunti di carattere fattuale e rivalutativo, cheimpropriamente finiscono per auspicare una rivisitazione degli elementi di valutazione econoscenza emergenti dall’incarto processuale (id est, che invitano al compimento di unaoperazione interpretativa che è avulsa dal perimento riservato al giudizio di legittimità),permane, però, un vuoto argomentativo, nella struttura motivazionale della decisioneimpugnata.Il Tribunale del riesame, infatti, non si è soffermato sul tema – pure oggetto dispecifica devoluzione, ad opera della difesa – concernente il fatto che lo sparatore si siareso effettivamente conto di esplodere il colpo di carabina all’indirizzo delle vittime (rectius,che abbia avuto la concreta possibilità di percepire – con certezza – la presenza dellepersone all’interno dell’autovettura in sosta in aperta campagna).Nel ritenere sussistente la volontà omicida – almeno con il livello di certezza che èproprio della fase cautelare - il provvedimento ha congiuntamente apprezzato una serie dielementi (essenzialmente, la attitudine offensiva dell'arma e la sede corporea attinta) da cuiha ritenuto possibile coerentemente dedurre l'esistenza del dolo omicida diretto; ciò sottoforma di dolo alternativo, che ricorre quando l'agente prevede e vuole indifferentemente,quale conseguenza della sua condotta, due eventi in rapporto di esclusione reciproca traloro - la morte o le lesioni - e che rappresenta uno stato psicologico pienamente compatibilecon il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01; Sez. 1,n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487-01; Sez. 1, n. 27620.del 24/05/2007,Mastrovito, Rv. 237022-01).L'inquadramento sia storico-ricostruttivo, sia giuridico del fatto, però, manca di unimportante tassello, rappresentato dal fatto che possa reputarsi sicuramente percepitadall’indagato (dalla distanza di ben centosettantaquattro metri e in condizioni che possonodefinirsi di precaria visibilità, nonostante la dotazione del visore notturno sulla carabina) nonsolo la presenza di una vettura (piuttosto che di cinghiali vaganti nella campagna), bensìanche degli occupanti all’interno della stessa.

Occorre che il Tribunale del riesame sisoffermi in maniera maggiormente analitica, in altri termini, sul fatto che XXXXXXXX abbiainteso esplodere il colpo di carabina non solo all’indirizzo di una vettura, bensì chiaramenteall’indirizzo di esseri umani, della cui presenza all’interno egli aveva acquisito sicuracontezza.

Un eventuale errore percettivo di tal genere, infatti, potrebbe incidere sullaricostruzione dell’elemento psicologico del reato, quanto al versante della natura stessa delbene-interesse preso di mira.Del resto, lo stesso Tribunale del riesame precisa come il C.T. abbia affermato lapossibilità di riconoscere “la sagoma di una macchina” (nulla si dice, quindi, della possibilitàdi percepire la presenza umana all’interno della stessa).

Lo stesso tema inerente allavisibilità - stante la considerevole distanza intercorrente fra lo sparatore e il bersaglio e vistele condizioni di luce correlata all’orario – necessita di essere affrontato in maniera piùcompiuta e con argomentazioni di maggior rilievo; argomentazioni che dovranno tener contoanche delle deduzioni difensive (circa la diversa posizione asseritamente assunta dallosparatore; circa la traiettoria dello sparo; circa la possibilità di distinguere l’esatta natura delbersaglio verso il quale si era sparato).Coglie nel segno un ulteriore rilievo difensivo, infine, laddove si rimarca l’illogicitàdell’assunto secondo il quale, avvicinandosi al “bersaglio”, l’indagato non potesse nonpercepire la presenza di una vettura e, così, prestare soccorso; una affermazione che mal siconcilia, in realtà, con il dato pacifico, rappresentato dal fatto che le persone offese – appenafuga (a tutto voler concedere, la percezione del rumore del veicolo si collocacronologicamente, come ovvio, dopo lo sparo, per cui non influisce sulla possibilità dipercezione antecedente a tale momento).5.

Il secondo motivo si duole di una interpretazione asseritamente fallace degliartt. 56 e 575 cod. pen., dovendosi configurare – stando alla prospettazione difensiva – uncaso di desistenza volontaria, desumibile dall’esser stato esploso un solo colpo di carabina,pur avendo il soggetto agente la possibilità di sfruttare in maniera ben più efficace le micidialipotenzialità offensive dell’arma che impugnava.

Trattasi di un motivo che, al momento, deveritenersi assorbito in ragione della valutazione di fondatezza, sopra riassunta, afferente alprimo e al terzo motivo.6.

Con il quarto motivo, la difesa aggredisce la contestazione del porto illegaledella carabina; tale incolpazione origina dal fatto di essere l’indagato uscito in campagna,alla ricerca di cinghiali da abbattere, senza essersi previamente accreditato – per quellaspecifica giornata - sulla piattaforma dei cd. bioregolatori, ossia dei soggetti specificamenteabilitati a praticare tale tipologia di caccia, avente una funzione selettiva della fauna selvaticache infesta l’agro beneventano e ne distrugge le colture.

Per maggior chiarezza:XXXXXXXX è munito del porto d’arma e – all’esito di un apposito corso - ha ottenutol’iscrizione all’albo dei selettori; prima di partire in cerca di animali da uccidere, ossia quelliche devastano le piantagioni, è però tenuto a registrarsi sulla piattaforma cd.

ATC(accreditarsi in piattaforma, in altri termini, è il discrimine, normativo esistente, fra l’attività diselezione autorizzata dei cinghiali e la ordinaria battuta di caccia).Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente non si sia registrato su talepiattaforma telematica, prima di uscire a caccia di cinghiali.Tale irregolarità pone il porto dell’arma all’esterno del perimetro della liceità,concretizzandosi un porto finalizzato ad uno scopo diverso, rispetto a quello consentito, cheè l’abbattimento e selezione della popolazione dei cinghiali, secondo le specifiche modalitàdettate dalla legislazione regionale e statale.

La costante giurisprudenza di legittimità –correttamente richiamata nell’ordinanza impugnata e pienamente condivisa da questoCollegio - è orientata, infatti, a considerare illecito qualunque porto dell’arma che si rivelie s t r a n e o a g l i s c o p i s t r e t t a m e n t e c o n s e n t i t i ( s i v e d aSez. 1, n. 1209 del 08/03/1991, Chiappetta, Rv. 187963 – 01, a mente della quale: ‹‹Il fucileda caccia ha come specifica destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e tempistabiliti.

Ciò comporta che il titolare della licenza, nell'esercitare il porto dell'arma, devesottostare a determinati limiti, nel senso che la licenza per uso caccia non potrà maiconsentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, un uso diversoda quello per cui è stata concessa; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionataanche Sez. 1, n. 44419 del 01/10/2015, dep. 2016, Mongiardo, Rv. 268259 – 01, che haprecisato quanto segue: ‹‹L'autorizzazione al porto di un'arma per un uso sportivo non rendelegittimo il porto della stessa ove effettuato per finalità diverse da quella consentita dalprovvedimento amministrat ivo›› ; nel lo stesso senso, inf ine, s i è espressaSez. 1, n. 13192 del 29/03/1990, Valtr iani , Rv. 185469 – 01).La qualificazione giuridica della condotta sopra descritta, quindi, deve ritenersipienamente corretta; la doglianza, in definitiva, risulta infondata.7.

Parimenti meritevole di accoglimento, invece, è la censura sussunta nel quintomotivo di ricorso, inerente al tema delle esigenze cautelari; pur nella indubbia gravità degliaccadimenti per i quali è processo, non vi è chi non rilevi come il Tribunale del riesame siaffidi a formule di stile, lasciandole sostanzialmente prive di un apprezzabile substratocontenutistico.

Tale difetto emerge già con riferimento alla complessiva tematica dellasussistenza stessa delle esigenze cautelari e, viepiù, viene in rilievo quanto al profiloSi afferma nell’avversata decisione, infatti, la insufficienza della meno afflittivamisura cautelare degli arresti domiciliari, senza però confrontarsi adeguatamente con alcunidati puntualmente sottolineati dalla difesa e, segnatamente:- con il dato oggettivo di carattere cronologico, costituito dal non indifferente lasso di tempotrascorso, tra il fatto per il quale si procede (risalente al giugno del 2025) e l’esecuzione dellamisura cautelare (in vigore dal novembre 2025);- con l’asserita empatia dimostrata all’indomani del fatto dall’indagato, il quale si sarebbeinteressato delle condizioni fisiche in cui versava il ferito, secondo quanto concordementeriferito da plurime fonti dichiarative;- con l’avvenuto sequestro della carabina adoperata per commettere il fatto.Trattasi di aspetti rilevanti a fini cautelari e che erano stati oggetto di precisaallegazione, ad opera della difesa; profili con i quali il Tribunale del riesame avrebbe dovuto,dunque, dialogare in modo specifico.8.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato vieneannullato - quanto alla contestazione riportata in rubrica sub b) e con riferimento al temadelle esigenze cautelari - con rinvio, per nuovo giudizio in ordine a tali punti e con pienalibertà negli esiti, al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc. pen.

Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente,segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia delprovvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'addebito di cui al capo b) e alle esigenzecautelari e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli competente ai sensidell'art. 309, co. 7, c.p.p.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], che haconcluso per il rigetto del ricorso;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinviodell'ordinanza impugnata;udite le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motivi diricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale del riesame di Napoli haconfermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere,emesso in data 08/11/2025 dal Tribunale di Benevento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in relazione ai reati:- di cui agli artt. 4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 perché, al fine di commettere il reato ditentato omicidio di seguito descritto, portava illegalmente in luogo aperto al pubblico e, inparticolare, sui terreni da lui coltivati, una carabina Franchi cal. 308 dotata di visore notturnotermico;- del reato di tentato omicidio in danno diXXXXXXXXXXXXXXXXX e [OSCURATO:PERSONA],che attingeva con un colpo esploso con la sopra descritta carabina (in particolare, munitodella suddetta arma, l’indagato si recava alle ore 05.00 del mattino del 10 giugno 2025 in uncampo di mais da lui coltivato e, allorché notava la vettura [OSCURATO:PERSONA] con a bordo i dueragazzi, ferma in una stradina sterrata ubicata nelle adiacenze del fondo, puntata l’armanella loro direzione, esplodeva un colpo che andava ad impattare contro lo sportello latoguidatore, lo perforava ed attingeva XXXXXXXXXXXXXXXX alla mano sinistra eXXXXXXXXXXXXXX al ginocchio sinistro ed all’addome; a seguito del colpo ricevuto,XXXXXXXX riportava una vasta ferita al quinto dito della mano sinistra, tanto da doveressere sottoposto ad intervento chirurgico di ricostruzione del mignolo con prognosi diquaranta giorni, mentre XXXXX veniva ricoverato in ospedale con prognosi riservata quoadvitam e sottoposto a due interventi chirurgici, finalizzati all’asportazione delle schegge diogiva.Con l’aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen., per aver profittato di circostanzedi tempo e di luogo tali da ostacolare la privata difesa, per esser stato commesso il fatto inaperta campagna ed alle ore 5.00 del mattino.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXXa, con unico atto a firma congiuntadegli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo cinque motivi, che vengono di seguitoenunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione ex artt. 125 e 606 comma 1 lett. e)cod. proc. pen., per vizio di motivazione e travisamento della prova, quanto alla provvisoriaincolpazione relativa al reato di tentato omicidio. Non vi è certezza, circa il fatto che le duepp.oo. siano state attinte volontariamente dal colpo di arma da fuoco esploso dal ricorrente,il quale ha semplicemente ammesso la stretta materialità del fatto, ossia di aver sparato adei cinghiali.2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett.b) ed e) cod. proc. pen., per inconfigurabilità del tentativo, nonché vizio della motivazione,inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 56 e 575 cod. pen. In primo luogo, è illogicodefinire esploso da distanza ravvicinata un colpo di arma da fuoco partito da almenocentosettantaquattro metri dall’obiettivo; l’esplosione di un solo colpo, inoltre, è un datochiaramente sintomatico di una desistenza volontaria.2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125 cod. proc. pen., per insussistenzadell’animus necandi, nonché vizio di motivazione, inosservanza ed erronea applicazionedegli artt. 43, 56 e 575 cod. pen. Dalle dichiarazioni acquisite agli atti è emerso un quadro dirapporti di cordialità, fra il ricorrente e le pp.oo. È incoerente, poi, la configurazione in terminidi dolo alternativo; un colpo solo, esploso a mero scopo intimidatorio, potrebbe al più rivelareun dolo eventuale, incompatibile con il tentativo.2.4. Con il quarto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b)ed e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione, oltre che inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 4 e 7 legge 02 ottobre 1967 n. 895, quanto alla provvisoriaincolpazione di porto illegale di arma. L’incolpazione non si giustifica, posto che XXXXXXXXera uscito con la specifica intenzione di individuare e uccidere dei cinghiali, sebbene non sifosse previamente registrato per l’espletamento della specifica attività. L’indagato, infatti, èproprietario di una vasta tenuta agricola, spesso soggetta a razzie da parte di tali bestieselvatiche.2.5. Con il quinto motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. c)ed e) cod. proc. pen., per vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari, di attualità,proporzionalità e adeguatezza della misura carceraria, nonché per inosservanza ed erroneaapplicazione degli artt. 125, 274 e 275 cod. proc. pen. Si tratta di un soggetto che ha l’hobbydella caccia e che esercita tale attività esclusivamente al fine di liberare la proprietà dallapresenza di cinghiali; XXXXXXXX, inoltre, aveva un buon rapporto con le vittime e non hamai avuto precedenti penali di alcun tipo. La condotta tenuta successivamente al 10 giugno,infine, depone in senso diametralmente opposto alla ritenuta sussistenza del pericolo direiterazione.3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è parzialmente fondato, nei sensi e nei termini di seguito chiariti.2. Secondo quanto sintetizzato in parte narrativa, l’odierno ricorrente è accusato diaver esploso - in piena notte ed in aperta campagna - un colpo di carabina all’indirizzo di unamacchina parcheggiata in una zona di campagna, così ferendo i due occupanti della stessa(uno dei due, peraltro, in maniera molto grave). Occorre premettere che XXXXXXXX è uncacciatore, autorizzato a eliminare i cinghiali che infestano le campagne della zona; egli èiscritto, infatti, al cd. Albo dei selettori di cinghiali, o bioregolatori,ossia all’elenco ufficiale,regionale o provinciale, che include i nominativi dei cacciatori abilitati a praticare la “caccia diselezione” al cinghiale). Secondo la ricostruzione sussunta nel provvedimento geneticorestrittivo della libertà personale – fatta poi propria dall’avversata ordinanza - il colpo dicarabina incriminato sarebbe stato esploso dalla distanza di centosettantaquattro metri,rispetto alla posizione nella quale si trovava l’autovettura; la carabina utilizzata dall’indagato,infine, era munita di visore notturno.3. Posta la richiamata base descrittiva e argomentativa del provvedimentoimpugnato, la disamina delle censure articolate deve essere compiuta seguendo il solcotracciato da diversi principi di diritto, così brevemente riassumibili:a) in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verificadella sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza (ex art. 273 cod. proc. pen.), oltreche delle esigenze cautelari (ex art. 274 cod. proc. pen.), deve riscontrare – entro ilperimetro circoscritto dalla devoluzione - la violazione di specifiche norme di legge o lamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato. Essa, dunque, non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituirel’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza dei datiprobatori, bensì deve dirigersi a controllare se il giudice di merito abbia dato adeguato contodelle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza o meno della gravità del quadroindiziario a carico dell'indagato e a verificare la congruenza della motivazione riguardante loscrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto chedevono governare l'apprezzamento delle risultanze analizzate (si vedano, sull'argomento,Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 – 01 e le successive, Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460 -01). Quanto ai limiti del sindacato consentito in sede di legittimità, quindi, è possibilerichiamare il dictum di Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628, secondocui: ‹‹In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deducainsussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, èammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifestaillogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione deglielementi esaminati dal giudice di merito››;b) occorre rifarsi, inoltre, alla regola di giudizio secondo la quale: ‹‹In tema diprocedimento di riesame di misure cautelari personali, sussiste l'obbligo del tribunale diesaminare compiutamente ogni censura difensiva sollevata all'udienza ex art. 309 cod. proc.pen., con la conseguenza che è da ritenersi affetta da vizio di motivazione l'ordinanza che, afronte di un'eccezione ritualmente proposta, non contenga una compiuta disamina dellastessa›› (Sez. 4, n. 21374del 11/06/2020, Davis, Rv. 279297 – 01). Pare utile, allora,precisare quale sia la relazione intercorrente, fra le deduzioni difensive svolte in sede diriesame e la motivazione che il Tribunale è tenuto a fornire in ordine ai temi posti dalla difesastessa, ribadendosi come l’obbligo di motivazione possa reputarsi adempiuto anche nel casoin cui il provvedimento emesso dal Tribunale del riesame effettui un rinvio per relationem alleargomentazioni contenute nel provvedimento genetico, rinvio che sia incastonato in una piùampia valutazione, atta a contrastare – anche per implicito – le deduzioni difensive. Il tuttopostula, però, che le questioni poste dalla difesa non siano idonee a disarticolare ilragionamento probatorio proposto nell'ordinanza applicativa della misura cautelare, nonpotendo, in tal caso, la motivazione per relationem fornire una risposta implicita alle censureformulate;c) all'esito del riesame dell'ordinanza applicativa di una misura cautelare, èlegittima la motivazione che richiami (o riproduca) le argomentazioni contenute nelprovvedimento impugnato, ove siano mancate specifiche deduzioni difensive, formulate conl’istanza originaria o con successiva memoria, ovvero articolate oralmente in udienza, tali darendere funzionalmente inadeguata la relatio su cui il richiamo si è basato (Sez. 1, n. 8676del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016,Nappello, Rv. 265765 - 01). In questa prospettiva, si può ritenere senz’altro legittima lariproposizione anche di parti del provvedimento applicativo nell’ordinanza resa all’esito delriesame; a patto, però, che tale tecnica espositiva sia affiancata dalla dovuta analisi deicontenuti e dall'esplicitazione delle ragioni alla base del convincimento espresso in sededecisoria (Sez. 2, n. 13604 del 28/10/2020, dep. 2021, Torcasio, Rv. 281127 - 01). Vero, insostanza, che è pienamente consentita la motivazione per relationem, rispetto all’ordinanzaimpugnata, ma a patto che l 'ordinanza del Tr ibunale del r iesame contengauna motivazione che dimostri un vaglio critico e che non si risolva quindi nel mero richiamoalle argomentazioni svolte nel provvedimento restrittivo della libertà personale, omettendo lavalutazione delle doglianze contenute nella richiesta di riesame (Sez. 6, n.9752del29/01/2014, Ferrante, Rv. 259111). E nemmeno è consentito – sempre in tema dimisure cautelari personali – assolvere all'obbligo di offrire un adeguato e congruo apparatomotivazionale (sia dell'ordinanza applicativa di misure coercitive, sia di quella di conferma insede di riesame), attraverso la mera riedizione del compendio raccolto in sede di indaginipreliminari, facendo affidamento sul requisito dell'autoevidenza dello stesso (Sez. 6,n. 27928 del 14/06/2013, Ferrara, Rv. 256262 – 01).Nel caso di specie il ricorso, che denuncia l’omesso esame di alcuni aspetti delgravame cautelare ed il vizio di motivazione, è fondato nei termini ed entro i limiti di seguitoesposti. La mera elencazione descrittiva di elementi di fatto, che sono enunciati qualigravemente indizianti, senza però l’effettuazione di un reale vaglio contenutistico deglistessi, oltre che in assenza di un dialogo concreto, di natura veramente sostanziale, con ilcontenuto delle deduzioni difensive, non si palesa motivazione atta a sorreggere ilprovvedimento di riesame di un'ordinanza cautelare. L'obbligo di spiegare compiutamente itermini della decisione assunta, infatti, trova scaturigine dalla natura cognitiva - e nonpotestativa - dell'attività giurisdizionale, soprattutto in materia di libertà personale, presidiatada garanzia costituzionale (art. 13 e 111, comma 6, Cost.) e da rigida disciplina stabilita conlegge ordinaria.4. Scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, pertanto, a unaagevole trattazione unitaria il primo e il terzo motivo sviluppati nell’atto di impugnazione.4.1. Con il primo motivo, si sottolinea il valore dirimente ricollegabile – in ipotesidifensiva - alla questione inerente al posizionamento nello spazio sia dell’indagato, siadell’auto delle vittime, al momento dello sparo; evidenzia poi la difesa la necessità diconsiderare come l’auto si sia data a precipitosa fuga, immediatamente dopo lo sparo.L’indagato, al contrario, fece subito ritorno alle sue ordinarie occupazioni; né nelle vicinanzeè stato rinvenuto un bossolo, che avrebbe consentito di acquisire elementi di suffragio allaricostruzione accusatoria, quanto alla effettiva posizione dello sparatore.Il consulente tecnico del P.M. – prosegue la difesa - si sarebbe limitato asostenere l’incompatibilità, fra il foro presente sulla vettura e la posizione che l’indagatoafferma di aver assunto al momento dell’esplosione del colpo, mentre la difesa ha addottoconcreti elementi di segno contrario. La posizione dichiarata dal ricorrente, in effetti, nonavrebbe consentito alcuna visuale, rispetto alla zona ubicata oltre la vegetazione; ilposizionamento dello sparatore, pertanto, sarebbe stato frutto di una mera intuizione dellap.g., poi acriticamente recepita dal C.T. del P.M.Quanto al presunto atteggiamento omertoso inizialmente assunto, il ricorrente haspiegato di aver negato di aver sparato, solo perché preoccupato per le conseguenzeamministrative eventualmente scaturenti dal gesto e, più in particoloare, per una possibilerevoca del porto di arma del quale è titolare. Incoerente e illogica - secondo la difesa -sarebbe anche la parte di ordinanza nella quale si sostiene che il ricorrente non potesse nonvedere l’auto parcheggiata e, poi, che non potesse non sentire la stessa che si allontanava.Del resto, conclude la difesa, anche gli occupanti dell’auto avrebbero avuto la medesimavisuale e avrebbero potuto uscire all’esterno e farsi riconoscere dall’indagato; la conclusionepropugnata dal ricorrente, in definitiva, è nel senso che il colpo di carabina sia stato esplosoinvolontariamente verso l’auto occupata dalle due vittime, mentre in realtà l’indagatointendeva uccidere dei cinghiali.4.2. Il terzo motivo, come detto, è strettamente connesso al primo, in puntosoprattutto di possibile causale e genesi della condotta ascritta: afferma la difesa, infatti, chetra XXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXX esistevano rapporti di cordialità, tanto che il primo nonavrebbe avuto motivo alcuno per compiere un gesto omicidiario in danno dell’altro.4.3. L’ordinanza ricostruisce la posizione dello sparatore e la traiettoria seguita dalcolpo di fucile sulla scorta della ricostruzione fornita dal consulente tecnico del P.M., cheviene raccordata alle dichiarazioni – tra loro convergenti - rese dalle pp.oo.Al momento dell’esplosione del colpo, l’auto era in sosta sul terreno coltivato dalricorrente e - secondo il suddetto consulente - era pienamente visibile dallo sparatore,persino ad occhio nudo (la carabina imbracciata dall’indagato, inoltre, era fornita di un visorenotturno).A tali dati di carattere oggettivo, i l Tribunale del riesame salda unaargomentazione di carattere logico-inferenziale: se davvero avesse ritenuto di sparare a deicinghiali, XXXXXXXX si sarebbe dovuto accorgere dell’errore commesso quantomeno dopolo sparo; perlomeno in tale momento, essendosi egli incamminato in direzione del bersaglioverso il quale aveva tirato, avrebbe dovuto finalmente comprendere di aver colpito unavettura, piuttosto che degli animali. Una volta giunto più in prossimità del punto in cui staval’autovettura, quindi, si sarebbe dovuto rendere conto dell’errore ed avrebbe dovuto prestaresoccorso (in prima battuta, invece, il ricorrente ha addirittura negato di aver esploso il colpodi arma da fuoco).Il Tribunale del riesame si sofferma poi sulla valenza evocativa da riconnettere agliincontri verificatisi, precedentemente al fatto, fra XXXXXXXX e le vittime, ritenendo trattarsidi aspetti destinati ad essere approfonditi in seguito e che - almeno a livello indiziario –rivestono una significazione del tutto neutra. L’elemento soggettivo che sorregge la giàdescritta condotta, infine, è stato qualificato quale dolo diretto, sub specie di dolo alternativo(di morte o lesioni).4.4. In disparte alcuni spunti di carattere fattuale e rivalutativo, cheimpropriamente finiscono per auspicare una rivisitazione degli elementi di valutazione econoscenza emergenti dall’incarto processuale (id est, che invitano al compimento di unaoperazione interpretativa che è avulsa dal perimento riservato al giudizio di legittimità),permane, però, un vuoto argomentativo, nella struttura motivazionale della decisioneimpugnata.Il Tribunale del riesame, infatti, non si è soffermato sul tema – pure oggetto dispecifica devoluzione, ad opera della difesa – concernente il fatto che lo sparatore si siareso effettivamente conto di esplodere il colpo di carabina all’indirizzo delle vittime (rectius,che abbia avuto la concreta possibilità di percepire – con certezza – la presenza dellepersone all’interno dell’autovettura in sosta in aperta campagna).Nel ritenere sussistente la volontà omicida – almeno con il livello di certezza che èproprio della fase cautelare - il provvedimento ha congiuntamente apprezzato una serie dielementi (essenzialmente, la attitudine offensiva dell'arma e la sede corporea attinta) da cuiha ritenuto possibile coerentemente dedurre l'esistenza del dolo omicida diretto; ciò sottoforma di dolo alternativo, che ricorre quando l'agente prevede e vuole indifferentemente,quale conseguenza della sua condotta, due eventi in rapporto di esclusione reciproca traloro - la morte o le lesioni - e che rappresenta uno stato psicologico pienamente compatibilecon il tentativo (Sez. 1, n. 9663 del 03/10/2013, dep. 2014, Nardelli, Rv. 259465-01; Sez. 1,n. 11521 del 25/02/2009, D'Alessandro, Rv. 243487-01; Sez. 1, n. 27620.del 24/05/2007,Mastrovito, Rv. 237022-01).L'inquadramento sia storico-ricostruttivo, sia giuridico del fatto, però, manca di unimportante tassello, rappresentato dal fatto che possa reputarsi sicuramente percepitadall’indagato (dalla distanza di ben centosettantaquattro metri e in condizioni che possonodefinirsi di precaria visibilità, nonostante la dotazione del visore notturno sulla carabina) nonsolo la presenza di una vettura (piuttosto che di cinghiali vaganti nella campagna), bensìanche degli occupanti all’interno della stessa. Occorre che il Tribunale del riesame sisoffermi in maniera maggiormente analitica, in altri termini, sul fatto che XXXXXXXX abbiainteso esplodere il colpo di carabina non solo all’indirizzo di una vettura, bensì chiaramenteall’indirizzo di esseri umani, della cui presenza all’interno egli aveva acquisito sicuracontezza. Un eventuale errore percettivo di tal genere, infatti, potrebbe incidere sullaricostruzione dell’elemento psicologico del reato, quanto al versante della natura stessa delbene-interesse preso di mira.Del resto, lo stesso Tribunale del riesame precisa come il C.T. abbia affermato lapossibilità di riconoscere “la sagoma di una macchina” (nulla si dice, quindi, della possibilitàdi percepire la presenza umana all’interno della stessa). Lo stesso tema inerente allavisibilità - stante la considerevole distanza intercorrente fra lo sparatore e il bersaglio e vistele condizioni di luce correlata all’orario – necessita di essere affrontato in maniera piùcompiuta e con argomentazioni di maggior rilievo; argomentazioni che dovranno tener contoanche delle deduzioni difensive (circa la diversa posizione asseritamente assunta dallosparatore; circa la traiettoria dello sparo; circa la possibilità di distinguere l’esatta natura delbersaglio verso il quale si era sparato).Coglie nel segno un ulteriore rilievo difensivo, infine, laddove si rimarca l’illogicitàdell’assunto secondo il quale, avvicinandosi al “bersaglio”, l’indagato non potesse nonpercepire la presenza di una vettura e, così, prestare soccorso; una affermazione che mal siconcilia, in realtà, con il dato pacifico, rappresentato dal fatto che le persone offese – appenafuga (a tutto voler concedere, la percezione del rumore del veicolo si collocacronologicamente, come ovvio, dopo lo sparo, per cui non influisce sulla possibilità dipercezione antecedente a tale momento).5. Il secondo motivo si duole di una interpretazione asseritamente fallace degliartt. 56 e 575 cod. pen., dovendosi configurare – stando alla prospettazione difensiva – uncaso di desistenza volontaria, desumibile dall’esser stato esploso un solo colpo di carabina,pur avendo il soggetto agente la possibilità di sfruttare in maniera ben più efficace le micidialipotenzialità offensive dell’arma che impugnava. Trattasi di un motivo che, al momento, deveritenersi assorbito in ragione della valutazione di fondatezza, sopra riassunta, afferente alprimo e al terzo motivo.6. Con il quarto motivo, la difesa aggredisce la contestazione del porto illegaledella carabina; tale incolpazione origina dal fatto di essere l’indagato uscito in campagna,alla ricerca di cinghiali da abbattere, senza essersi previamente accreditato – per quellaspecifica giornata - sulla piattaforma dei cd. bioregolatori, ossia dei soggetti specificamenteabilitati a praticare tale tipologia di caccia, avente una funzione selettiva della fauna selvaticache infesta l’agro beneventano e ne distrugge le colture. Per maggior chiarezza:XXXXXXXX è munito del porto d’arma e – all’esito di un apposito corso - ha ottenutol’iscrizione all’albo dei selettori; prima di partire in cerca di animali da uccidere, ossia quelliche devastano le piantagioni, è però tenuto a registrarsi sulla piattaforma cd. ATC(accreditarsi in piattaforma, in altri termini, è il discrimine, normativo esistente, fra l’attività diselezione autorizzata dei cinghiali e la ordinaria battuta di caccia).Nel caso di specie, è pacifico che il ricorrente non si sia registrato su talepiattaforma telematica, prima di uscire a caccia di cinghiali.Tale irregolarità pone il porto dell’arma all’esterno del perimetro della liceità,concretizzandosi un porto finalizzato ad uno scopo diverso, rispetto a quello consentito, cheè l’abbattimento e selezione della popolazione dei cinghiali, secondo le specifiche modalitàdettate dalla legislazione regionale e statale. La costante giurisprudenza di legittimità –correttamente richiamata nell’ordinanza impugnata e pienamente condivisa da questoCollegio - è orientata, infatti, a considerare illecito qualunque porto dell’arma che si rivelie s t r a n e o a g l i s c o p i s t r e t t a m e n t e c o n s e n t i t i ( s i v e d aSez. 1, n. 1209 del 08/03/1991, Chiappetta, Rv. 187963 – 01, a mente della quale: ‹‹Il fucileda caccia ha come specifica destinazione l'attività venatoria da effettuarsi nei luoghi e tempistabiliti. Ciò comporta che il titolare della licenza, nell'esercitare il porto dell'arma, devesottostare a determinati limiti, nel senso che la licenza per uso caccia non potrà maiconsentire, salvo gli estremi dello stato di necessità o della legittima difesa, un uso diversoda quello per cui è stata concessa; sulla medesima direttrice interpretativa si è posizionataanche Sez. 1, n. 44419 del 01/10/2015, dep. 2016, Mongiardo, Rv. 268259 – 01, che haprecisato quanto segue: ‹‹L'autorizzazione al porto di un'arma per un uso sportivo non rendelegittimo il porto della stessa ove effettuato per finalità diverse da quella consentita dalprovvedimento amministrat ivo›› ; nel lo stesso senso, inf ine, s i è espressaSez. 1, n. 13192 del 29/03/1990, Valtr iani , Rv. 185469 – 01).La qualificazione giuridica della condotta sopra descritta, quindi, deve ritenersipienamente corretta; la doglianza, in definitiva, risulta infondata.7. Parimenti meritevole di accoglimento, invece, è la censura sussunta nel quintomotivo di ricorso, inerente al tema delle esigenze cautelari; pur nella indubbia gravità degliaccadimenti per i quali è processo, non vi è chi non rilevi come il Tribunale del riesame siaffidi a formule di stile, lasciandole sostanzialmente prive di un apprezzabile substratocontenutistico. Tale difetto emerge già con riferimento alla complessiva tematica dellasussistenza stessa delle esigenze cautelari e, viepiù, viene in rilievo quanto al profiloSi afferma nell’avversata decisione, infatti, la insufficienza della meno afflittivamisura cautelare degli arresti domiciliari, senza però confrontarsi adeguatamente con alcunidati puntualmente sottolineati dalla difesa e, segnatamente:- con il dato oggettivo di carattere cronologico, costituito dal non indifferente lasso di tempotrascorso, tra il fatto per il quale si procede (risalente al giugno del 2025) e l’esecuzione dellamisura cautelare (in vigore dal novembre 2025);- con l’asserita empatia dimostrata all’indomani del fatto dall’indagato, il quale si sarebbeinteressato delle condizioni fisiche in cui versava il ferito, secondo quanto concordementeriferito da plurime fonti dichiarative;- con l’avvenuto sequestro della carabina adoperata per commettere il fatto.Trattasi di aspetti rilevanti a fini cautelari e che erano stati oggetto di precisaallegazione, ad opera della difesa; profili con i quali il Tribunale del riesame avrebbe dovuto,dunque, dialogare in modo specifico.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato vieneannullato - quanto alla contestazione riportata in rubrica sub b) e con riferimento al temadelle esigenze cautelari - con rinvio, per nuovo giudizio in ordine a tali punti e con pienalibertà negli esiti, al Tribunale di Napoli competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod.proc. pen. Non comportando – la presente decisione – la rimessione in libertà del ricorrente,segue altresì la disposizione di trasmissione, a cura della cancelleria, di copia delprovvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art.52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'addebito di cui al capo b) e alle esigenzecautelari e rinvia per nuovo giudizio sui punti al Tribunale di Napoli competente ai sensidell'art. 309, co. 7, c.p.p. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
Sentenza Cassazione n. 22999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris