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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024

Cassazione n. 18933/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERvIO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessicne" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tarlo rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - si veda pag. 4 della sent. impugnata - ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito che, con corretti argomenti logici e giuridici - si vedano le pagine 3-4 sent. impugnata -, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento disattendendo l'alternativa versione difensiva già prospettata; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della c.d.

"speciale tenuità del danno", nonché l'applicazione della recidiva, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata - si vedano le pagine 4-5 sent. impugnata -; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q,M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERvIO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, poiché le suddette circostanze non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessicne" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen. e che presentano connotazioni tarlo rilevanti e speciali da esigere una più incisiva e particolare considerazione ai fini della quantificazione della pena, di talché il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo - si veda pag. 4 della sent. impugnata - ([OSCURATO:PERSONA], Sez. 4, n. 32872 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Guarnieri, Rv. 283489-01); Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici del merito che, con corretti argomenti logici e giuridici - si vedano le pagine 3-4 sent. impugnata -, hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento disattendendo l'alternativa versione difensiva già prospettata; rilevato che il secondo motivo, con cui si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza attenuante della c.d. "speciale tenuità del danno", nonché l'applicazione della recidiva, è reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice e non scandito da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata - si vedano le pagine 4-5 sent. impugnata -; osservato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q,M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estenso
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