CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 27909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24977-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 60, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliate in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 639/2021 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 16/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 639/2021, che ha rigettato l'appello proposto dalla ricorrente contro la pronuncia del Tribunale di Venezia che aveva respinto la sua domanda. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. L'atto, come eccepisce la ricorrente, è però stato proposto una volta decorso il termine di cui all'art. 370 c.p.c. Essendo il ricorso stato notificato il 7 ottobre 2021, doveva essere depositato il 27 ottobre 2021: il termine per notificare il controricorso scadeva quindi il 16 novembre, così che tardiva è stata la notificazione, avvenuta il 17 novembre 2021. Memoria è stata depositata dalla ricorrente. Inammissibile è la memoria depositata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto in mancanza di valida proposizione del controricorso, la parte "non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale" (art. 370 c.p.c.). [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso è articolato in due motivi: 1. Il primo motivo denuncia "violazione degli art. 1385, comma 2 c.c., 34, comma 2 -ter d.p.r. 380/2001, 112 e 356 c.p.c. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.". 2. Il secondo motivo contesta "violazione degli artt. 1385, comma 2 c.c. e 2697 c.c. in relazione all'art. 360, n. 5 per avere la sentenza impugnata irragionevolmente omesso di considerare l'accettazione del recesso dalle controparti, Ric. 2021 n. 24977 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -2- comunicato via fax dal legale delle controparti il 26 ottobre 2015". I due motivi sono inammissibili. Il primo motivo contesta la valutazione di scarsa importanza dell'inadempimento compiuta dai giudici di merito e la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive, ai sensi dell'art. 1455 c.c., costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (cfr. Cass. 12182/2020). Il secondo motivo lamenta la mancata considerazione di un fatto privo di carattere decisivo, ossia la disponibilità delle controparti ad addivenire, prima del processo, a una composizione bonaria della lite. II. Non vi è provvedimento sulle spese, essendo inammissibile, come si è visto in premessa, il controricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 24977 sez. M2 - ud. 08-04-2022 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della ses