CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17244/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l TRIB. LIBERTA' di Reggio CalabriaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta depositata dal Procuartore generale, il quale ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA], con l’ordinanza indicata inepigrafe, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod.proc.pen. dalpubblico ministero avverso il provvedimento del Giudice per le indagini preliminaridel 4 giugno 2025, ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcerenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai capi 83 e 37 dell'incolpazione,concernenti, rispettivamente, la partecipazione all'associazione dedita alnarcotraffico ex art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e la cessione di 850 grammidi cocaina del 23 febbraio 2021.Quanto alla gravità indiziaria della partecipazione al delitto associativo –esclusa dal primo giudice, che aveva ravvisato nella condotta del ricorrente unruolo meramente ausiliario e servente, privo di consapevole e volontaria adesioneal sodalizio – il Tribunale ha ritenuto integrato il quadro probatorio attraverso unapluralità di elementi convergenti: la stabile disponibilità mostrata nei confronti diAntonio Gullì e di [OSCURATO:PERSONA] quale fidato corriere, l'utilizzo delcriptofonino SkyEcc con PIN JX319I e nickname "Scighera" a cui si riferivano isodali, il concorso nella cessione di 850 grammi di cocaina a favore di ElvioGiuseppe Brivio e il trasporto di denaro eseguito per conto del Gullì in favore diSamir [OSCURATO:PERSONA].Ha valorizzato, in particolare, l'affidamento di uno strumento di comunicazionecosì delicato quale il criptofonino, reputandolo segno inequivoco di un clima ditotale fiducia condivisa tra i tre sodali e riprova del fatto che costoro condividesserole modalità operative del narcotraffico.Il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui la consegna del telefonoosservando come il rapporto si fosse innestato tra tre soggetti e come lo stessoGullì avesse più volte indicato [OSCURATO:PERSONA] quale proprio corriere di fiducia, utilizzandoespressioni come "il mio ragazzo" ovvero "o l'hai licenziato a scighera".Ha parimenti respinto l'obiezione relativa al carattere "a cottimo" dellaretribuzione, affermando che ciò che rileva ai fini dell'integrazione della fattispecieè la disponibilità e l'accordo finalizzato alla commissione di una serie ex anteindeterminata di delitti, a prescindere dalle modalità di percezione delcorrispettivo, che nell'esperienza giudiziaria maturata nel settore è quasi sempreproporzionale al guadagno del singolo affare.Sul versante delle esigenze cautelari, il Tribunale ha ritenuto operante laduplice presunzione ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen., sottolineando la pienaintraneità dello [OSCURATO:PERSONA] al contesto criminale e la sua qualità di persona di fiduciadel capo del sodalizio. Ha reputato irrilevante la pendenza di un paralleloprocedimento presso l'autorità giudiziaria di Milano nell'ambito del quale era stataesclusa l'attualità delle esigenze, osservando anzi che la coesistenza di duecontestazioni di analogo tenore costituisce segno inequivoco di stabile eperdurante inserimento in plurimi contesti organizzati finalizzati al narcotraffico e,dunque, di spiccata attitudine al delitto.Ha giudicato recessivi, a fronte della presunzione legale, tanto il decorso deltempo dai fatti quanto l’avvio, medio tempore, di lecita attività lavorativa, purespressamente considerata, ritenendoli soccombenti rispetto ai più consistenti econvergenti elementi a carico.Quanto alla scelta della misura, ha escluso che gli arresti domiciliari, anchecon braccialetto elettronico, potessero neutralizzare il pericolo di reiterazione,considerato che i delitti di detenzione e cessione di stupefacenti possono esserecommessi anche dal privato domicilio, eventualmente per interposta persona, eche lo [OSCURATO:PERSONA] aveva operato mediante sistemi telematici di comunicazionecriptata.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il ricorso per cassazione ai seguenti motivi.2.1. Denuncia, in primo luogo, il vizio di motivazione ex art. 606, comma 1,lett. e), cod.proc.pen. in relazione alla ritenuta gravità indiziaria ex art. 74, comma2, d.P.R. n. 309/90.L'ordinanza poggerebbe su una lettura illogica e parziale del quadro probatorio.L'utilizzo del criptofonino costituisce elemento privo di attitudine univoca versola partecipazione associativa, risultando compatibile anche con una collaborazioneoccasionale estranea alle logiche del sodalizio, come dimostra la stessa vicendaprocessuale, ove altri soggetti muniti di criptofonino e in contatto con [OSCURATO:PERSONA] eGullì – è l'esempio di Brivio – sono rimasti estranei all'associazione sub capo 83.Dalla mera consegna del dispositivo da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale hadesunto un clima di totale fiducia tra i tre sodali, con un'inferenza doppiamentecongetturale che trasforma un dato indicativo di un rapporto bilaterale in indicesintomatico di fiducia condivisa e in riprova di stabile partecipazione associativa.Errato è pure il passaggio secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, in un'occasione,consegnato il dispositivo al [OSCURATO:PERSONA]: l'elemento non risulta agli atti, emergendosemmai il dato inverso.Confligge, altresì, con le risultanze procedimentali la dedotta disponibilità aeffettuare trasporti di sostanza per entrambi i correi, giacché al ricorrente ècontestato il solo trasporto di cui al capo 37 in favore del Gullì, e la stessaordinanza riconosce che, nella vicenda sub capo 31, lo [OSCURATO:PERSONA] si era rifiutato dieseguire il trasporto per l'eccessivo rischio, affermazione incompatibile con lastabile disponibilità affermata dai giudici del riesame.Lamenta, sotto un connesso profilo, l'apoditticità della valutazionedell'espressione "il mio ragazzo" rivolta dal Gullì al Brivio.La locuzione è generica, colloquiale e rivolta a un soggetto estraneo alsodalizio, e non può costituire indice di stabile inserimento associativo di chinemmeno partecipava alla conversazione; né il Tribunale si è confrontato con lespecifiche deduzioni contenute nella memoria del 14 gennaio 2026, ove si eraevidenziato come l'espressione fosse stata impiegata al solo fine di legittimare,agli occhi del Brivio, l'esito negativo della trattativa, trasferendo a terzi la relativaresponsabilità.Analoghe contestazioni investono la valutazione dell'espressione "o l'hailicenziato a scighera": entrambi gli elementi sono compatibili con unacollaborazione episodica e servente, esorbitante dallo stabile inserimento ex art.74, comma 2, d.P.R. n. 309/90.Deduce inoltre l'apoditticità della motivazione sul carattere "a cottimo" dellaretribuzione.Il richiamo a una massima astratta fondata sull'esperienza giudiziaria, noncalata nel caso concreto, si risolve in motivazione meramente assertiva. È la stessaordinanza, del resto, nel dare atto del rifiuto dello [OSCURATO:PERSONA] di eseguire il trasportosub capo 31, a introdurre un dato incompatibile con la disponibilità e l'accordo acommettere una serie ex ante indeterminata di delitti, riconducendo così laretribuzione all'esecuzione di singole operazioni, estranee al vincolo associativo.Lamenta, altresì, la carenza motivazionale sull'affectio societatis.Osserva in proposito che il Giudice per le indagini preliminari aveva rilevatol'assenza di specifica consapevolezza e volizione di partecipazione al sodalizio,profilo non specificamente censurato nell'atto di appello del pubblico ministero,rispetto al quale il Tribunale ha riformato il provvedimento genetico senza fornirealcuna autonoma motivazione, valorizzando dati fattuali equivoci.2.2. Sotto distinto profilo, denuncia il vizio di motivazione in relazione allaritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen.Il Tribunale ha ritenuto operante la presunzione sulla base della pienaintraneità al contesto del narcotraffico e della qualità di persona di fiducia del capodel sodalizio, aggiungendo che la parallela pendenza di un procedimento davantiall'autorità giudiziaria di Milano – ove il Giudice per le indagini preliminari,riconosciuti i gravi indizi ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309/90, aveva escluso leesigenze cautelari – costituirebbe segno inequivoco di stabile e perduranteinserimento in plurimi contesti criminali.Sostiene il ricorrente che i due procedimenti riguardano fatti temporalmentecoincidenti (2020-2021), soggettivamente sovrapponibili (consegne su incarico diTrimboli), operativamente identici (stessa utenza criptata SkyEcc JX319I) estrutturalmente analoghi (una sola consegna nel procedimento di Milano, dodicigiorni prima di quella sub capo 37): si è dunque in presenza non di plurimi contesti,bensì di un unico contesto storico e relazionale, il rapporto con il [OSCURATO:PERSONA], oggettodi parallele contestazioni. La mera duplicazione di procedimenti paralleli nonequivale alla moltiplicazione di contesti criminali.Deduce, altresì, che l'intraneità associativa presuppone una partecipazionel'intervento cautelare, in assenza di condotte sintomatiche di perdurantepericolosità, rientra tra gli elementi che escludono le esigenze cautelari, anche peri reati associativi. Nel caso di specie il tempo silente supera i cinque anni.Quanto alla specifica disciplina dell'art. 74 d.P.R. n. 309/90, rispettoall'associazione ex art. 416-bis cod.pen. la presunzione non è superata dal solorecesso dell'indagato o dall'esaurimento dell'attività associativa, dovendo invecela sussistenza delle esigenze essere desunta, rispetto a condotte esecutiverisalenti nel tempo, da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità,risultando inapplicabile la regola di esperienza della tendenziale stabilità delsodalizio elaborata per l'associazione di stampo mafioso (Sez. 3, n. 10925 del19/03/2025; Sez. 3, n. 41680 del 30/12/2025; Sez. 3, n. 9428 del 07/03/2025;Sez. 4, n. 26304 del 04/07/2024; Sez. 6, n. 21098 del 29/05/2024; Sez. 3, n.47679 del 16/12/2022).Specifici elementi di fatto attualizzanti il Tribunale non ha individuato, per dipiù rispetto a soggetto coinvolto marginalmente. Né si è confrontato conl'ordinanza custodiale resa il 26 novembre 2024 nell'ambito del procedimento n.3303/2022 r.g.n.r. D.D.A. Milano, ove il Giudice per le indagini preliminari avevaespressamente escluso, per tutti gli indagati diversi da quelli coinvolti in fattisuccessivi, la presenza di obiettivi indici di attualizzazione delle esigenze cautelari.2.3. Il ricorrente lamenta, infine, il vizio di motivazione in relazione alladedotta carenza di misure più adeguate e proporzionate ex art. 275, comma 3,cod.proc.pen.La motivazione con cui il Tribunale ha escluso l'idoneità degli arresti domiciliaririsulta generica e svincolata dalle concrete emergenze procedimentali.Il riferimento alla possibile realizzazione di detenzione e cessione distupefacenti anche dal privato domicilio impiega formule stereotipate che non sicessioni bensì un solo trasporto eseguito per il Gullì nel febbraio 2021.Parimenti congetturale è il rischio di reiterazione per interposta persona, nonessendo indicati specifici elementi di fatto attestanti siffatta eventualità. Genericoè anche il richiamo ai sistemi telematici di comunicazione, tanto più che l'unicomezzo richiamato in atti, l'utenza criptata SkyEcc, non è più operativa dal marzo2021.Il Tribunale, svalutando il tempo silente ultraquinquennale, il ruolo marginaledi mero corriere, la breve durata del coinvolgimento, la cessazione dell'operativitàdi entrambi i gruppi, l'assenza di precedenti specifici, l'avvio di stabile attivitàlavorativa lecita in Lombardia e l'esito dell'ordinanza resa nel procedimento diMilano, ha tramutato la presunzione relativa di adeguatezza della custodia incarcere in una presunzione di fatto assoluta, con motivazione meramenteapparente (Sez. 3, n. 5821 del 18/02/2022).Chiede, conclusivamente, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1. Va premesso che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte in temadi impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione èammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovverola manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni dellalogica ed i principi di diritto, ma non anche quando proponga censure cheriguardano la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvono in una diversa valutazionedelle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 4, n. 18795 del02/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269884-01; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, Lupo, Rv.252178-01; Sez. 5, n. 46124 del 8/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997-01).Allorché sia denunciato vizio di motivazione del provvedimento emesso dalTribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,alla Corte Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare naturadel giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di meritoabbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare lagravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenzadella motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento dellerisultanze probatorie.L'orientamento consolidato di questa Corte (Sez. 4, n. 53369 del 09/11/2016,Jovanovic, Rv. 268683-01; Sez. 6, n. 7793 del 05/02/2013, Rossi, Rv. 255053-01; Sez. 5, n. 36079 del 05/06/2012, Fracassi, Rv. 253511-01; Sez. 4, n. 37878del 06/07/2007, Cuccaro, Rv. 237475-01) ritiene che, ai fini dell'applicazione dellemisure cautelari, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge 1° marzo 2001,n. 63, sia sufficiente il requisito della sola gravità degli indizi, posto che l'art. 273,comma 1 bis, cod.proc.pen. richiama espressamente il terzo ed il quarto commadell'art. 192 cod.proc.pen., ma non anche il secondo comma, ne consegue che, insede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo iparametri richiesti ai fini dell'affermazione di responsabilità all'esito del giudizio dicognizione. Il diverso regime trova giustificazione nella diversità dell'oggetto delladelibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini diragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella dimerito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine allacolpevolezza dell'imputato (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv.234598-01; Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Djorjevic, Rv. 269683-01).2. Alla luce dei richiamati principi, il primo motivo è infondato.La censura investe il nucleo della qualificazione giuridica della condottaascritta al ricorrente, nella parte in cui il Tribunale del riesame ha ravvisato in capoallo [OSCURATO:PERSONA] la qualità di partecipe al sodalizio sub capo 83 e non quella di merocorriere occasionale.La difesa assume che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata —l'utilizzo del criptofonino SkyEcc, la consegna dello stesso al [OSCURATO:PERSONA], l'unicacessione sub capo 37 e le espressioni colloquiali impiegate dai correi — siano perloro natura ambigui, inidonei a dimostrare un inserimento stabile nella strutturaassociativa e compatibili con una mera collaborazione occasionale.La doglianza non coglie nel segno.Il dato normativo di partenza è costituito dalla struttura dell'art. 74 d.P.R. 9ottobre 1990, n. 309, che configura un reato associativo a condotta libera, nelquale la partecipazione non richiede un atto di investitura formale, essendosufficiente un contributo causale, consapevole e volontario alla vitadell'associazione, anche per una fase temporalmente limitata. Come questa Corteha avuto modo di precisare, l'elemento aggiuntivo e distintivo del delittoassociativo rispetto alla fattispecie del concorso di persone nel reato continuato didetenzione e spaccio di stupefacenti risiede nel carattere dell'accordo criminoso,che deve contemplare la commissione di una serie non preventivamentedeterminata di delitti, con permanenza del vincolo tra i partecipanti, i qualiassicurano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al perseguimentodel programma criminoso (Sez. 4, n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv.287478-01; Sez. 6, n. 17467 del 21/11/2018, dep. 2019, Noure, Rv. 275550-01).Entro siffatta prospettiva, la giurisprudenza ha riconosciuto che la costantedisponibilità a fornire prestazioni funzionali al traffico del sodalizio, idonea adeterminare un durevole rapporto tra il partecipe e i vertici che organizzano lospaccio, può integrare la condotta di partecipazione, purché si accerti la coscienzae volontà del soggetto di far parte dell'associazione e di contribuire al suomantenimento e alla realizzazione dei suoi scopi (Sez. 4, n. 19272 del 12/06/2020,Rv. 279249-01; Sez. 6, n. 566 del 29/10/2015, dep. 2016, Rv. 265764-01).Non sono di ostacolo alla costituzione del vincolo associativo e allarealizzazione del fine comune né la diversità degli scopi personali, né la diversitàdell'utile, né il contrasto tra gli interessi economici che i singoli partecipi sipropongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attività criminale (Sez. 2, n.51714 del 23/11/2023, Rv. 285646-01; Sez. 6, n. 3509 del 10/01/2012, Rv.251574-01).2.1. Ciò premesso, il Tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione deirichiamati principi, sviluppando un percorso argomentativo che, lungi dalparcellizzare gli elementi indiziari, li ha apprezzati in una prospettiva unitariaidonea a disvelarne la reciproca convergenza.Va innanzitutto osservato che non è stata mai contestata l’esistenzadell’associazione nella quale sono inseriti il Gullì, in posizione apicale, e il [OSCURATO:PERSONA].Sul piano oggettivo, il Tribunale ha ricostruito la partecipazione al sodalizio daparte dello [OSCURATO:PERSONA] valorizzando una pluralità di dati collegati tra loro: ladisponibilità a effettuare trasporti di stupefacente per conto tanto del Gullì, di cuidà conto la vicenda sub capo 37 (cessione di 850 grammi di cocaina al Brivio del23 febbraio 2021), riconosciuta nella sua gravità indiziaria dallo stesso Giudice perle indagini preliminari e non oggetto di motivo di gravame; il trasporto di denaroeseguito per conto del Gullì in favore di [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo perl'importazione di partite di cocaina dall'Ecuador; la consegna da parte del [OSCURATO:PERSONA] di un criptofonino SkyEcc con PIN JX319I e nickname "Scighera";l'utilizzo del medesimo strumento delicato destinato alle comunicazioni tra i sodali;i ripetuti riferimenti del Gullì allo [OSCURATO:PERSONA], nei dialoghi con terzi estranei alsodalizio, quale proprio corriere di fiducia, attraverso espressioni come "il mioragazzo" e "o l'hai licenziato a scighera.Sul piano soggettivo, l'ordinanza ha individuato l'affectio societatis in elementiche trascendono la dimensione del singolo trasferimento di merce, giacché icollegamenti intrattenuti dallo [OSCURATO:PERSONA] non si esaurivano in un rapporto bilateralecon il solo [OSCURATO:PERSONA], ma si estendevano al Gullì — indiziato di esser stato capo epromotore del sodalizio — il quale in numerose occasioni aveva fatto riferimento,anche con terzi, alla disponibilità del ricorrente ad eseguire trasporti distupefacente.La triangolazione così delineata è stata logicamente ritenuta sintomatica diuna relazione che eccede la cointeressenza nell'affare singolo e si inscrive nellalogica della permanenza del vincolo associativo, secondo il consolidatoinsegnamento nomofilattico per cui la partecipazione può essere desunta daindicatori fattuali concordanti (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari, Rv.281889-01; Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01).La difesa ha prospettato, quanto alla vicenda sub capo 31, che il rifiuto delloScalvini di effettuare il trasporto per l'eccessivo rischio costituirebbe datoincompatibile con la stabile disponibilità affermata dal Tribunale.Il Tribunale del riesame ha osservato che la scelta di non eseguire unaspecifica consegna per ragioni di prudenza operativa non elide la messa adisposizione duratura manifestata in occasione dei ripetuti incarichi, ricevuti eportati a termine, di cui dà conto l'ordinanza impugnata. La valutazione del giudicedi merito, che ha collocato quel dato nel più ampio orizzonte dei rapporti intercorsitra lo [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio, è priva di manifesta illogicità e sfugge, sotto taleprofilo, al sindacato di legittimità.2.2. Sotto altro, ma connesso profilo, il ricorrente deduce travisamento dellaprova in relazione al passaggio motivazionale in cui il Tribunale ha riferito che, inun'occasione, lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe consegnato il criptofonino al [OSCURATO:PERSONA]: elemento,in tesi difensiva, inesistente agli atti, ove emergerebbe semmai la consegnainversa (pag. 5, 3° cpv del ricorso).Si rende necessario, in proposito, richiamare le coordinate ermeneutiche intema di travisamento della prova nel giudizio di legittimità. Il vizio si configuraesclusivamente in presenza di un errore di natura percettiva, il quale cada sulsignificante — ossia sul contenuto oggettivo e materiale dell'atto probatorio — enon già sul significato, vale a dire sull'apprezzamento del valore dimostrativo dellaprova medesima. Per assumere rilievo, l'errore deve possedere il requisito delladecisività, dovendo essere idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio,rendendo la motivazione manifestamente illogica per l'essenziale forzadimostrativa del dato processuale travisato. Un errore marginale, inidoneo ascardinare l'impianto argomentativo, non integra il vizio in esame (Sez. 5, n.26455 del 09/06/2022, Rv. 283370-01; Sez. 6, n. 8610 del 05/02/2020, Rv.278457-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758-01; Sez. 6, n. 5246 del16/01/2014, Rv. 258774-01).Al riguardo, il ricorso non soddisfa il canone della decisività. Anche volendoaccedere alla lettura difensiva circa la direzione della consegna del dispositivo, ildato su cui si concentra la censura costituisce uno soltanto degli indicatorivalorizzati dal Tribunale, ed espunto il quale residuerebbero intatti gli ulteriorielementi convergenti a sostegno dell'inserimento associativo: il trasporto di 850grammi di cocaina per conto del Gullì, il trasferimento di denaro a favore delBilacaj, l'indicazione dello [OSCURATO:PERSONA] come corriere di fiducia nelle comunicazioni cheil Gullì intratteneva con terzi, l'utilizzo stesso del criptofonino — la cui consegnada parte del [OSCURATO:PERSONA] al ricorrente non è oggetto di contestazione — qualestrumento di inserimento nel circuito comunicativo del sodalizio. La censura, lungidallo scardinare l'impianto motivazionale, ne aggredisce un frammento marginalee, pertanto, sfugge ai requisiti richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte per laconfigurabilità del vizio di travisamento.2.3. Parimenti infondate sono le deduzioni relative alle espressioni "il mioragazzo" utilizzata dal Gullì e "o l'hai licenziato a scighera" rivolta al [OSCURATO:PERSONA], chesecondo la difesa rappresenterebbero locuzioni meramente colloquiali e, al più,conforterebbero l'ipotesi di una collaborazione meramente bilaterale tra lo Scalvinie il [OSCURATO:PERSONA], comunque priva di significato sintomatico dell'adesione al sodalizio.L'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anchequando sia colloquiale o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa allavalutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione allemassime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n.22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01). In sede di legittimità è possibileprospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa daquella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova,ossia nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in mododifforme da quello reale e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n.6722 del 21/11/2017, dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558-01).Nel caso di specie, il Tribunale ha apprezzato le espressioni in questione comemanifestazione di un rapporto di fiducia anche tra il Gullì verso lo [OSCURATO:PERSONA], indicatoquale proprio corriere nelle conversazioni con acquirenti estranei al [OSCURATO:PERSONA].La scelta esegetica del giudice di merito, fondata sulla lettura unitaria dellecaptazioni alla luce dei rapporti intrattenuti tra i sodali, è immune da manifestaillogicità.2.4. Inconferente si rivela anche la doglianza sulla presunta apoditticità dellamotivazione in punto di retribuzione "a cottimo".Il Tribunale, lungi dal limitarsi al richiamo di una massima astratta diesperienza, ha applicato al caso concreto il principio — pacifico nellagiurisprudenza di legittimità — per cui ciò che rileva ai fini dell'integrazione dellafattispecie associativa è la disponibilità e l'accordo finalizzato alla commissione diuna serie ex ante indeterminata di delitti, a prescindere dalle modalità dipercezione del corrispettivo (Sez. 4 , n. 4411 del 09/10/2024, dep. 2025, Rv.287478 – 01, in motivazione, pag.58, par. 4.3.).Si è peraltro chiarito che non sono di ostacolo alla costituzione del vincoloassociativo e alla realizzazione del fine comune la diversità degli scopi personali,la diversità dell'utile, o addirittura il contrasto tra gli interessi economici che isingoli partecipi si propongono di ottenere dallo svolgimento dell'intera attivitàcriminale (Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Rv. 285646 – 01; Sez. 6, n. 3509 del10/01/2012, Rv. 251574 - 01).Alla luce delle esposte argomentazioni, il primo motivo deve essere respinto,avendo il Tribunale del riesame fornito, in ordine alla gravità indiziaria dellapartecipazione dello [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio sub capo 83, una motivazione logica,coerente e giuridicamente corretta, che si sottrae alle censure del ricorrente.3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione in relazionealla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ex art. 275, comma 3, cod.proc.pen.,è infondato.La doglianza si incentra sulla nozione di "tempo silente", assumendo ilricorrente che l'intervallo ultraquinquennale tra i fatti contestati (febbraio 2021) el'intervento cautelare (gennaio 2026), unitamente alla pendenza di un paralleloprocedimento milanese nel quale le esigenze cautelari erano state escluse,avrebbe dovuto condurre il Tribunale a reputare superata la presunzione ex art.275, comma 3, cod.proc.pen.La questione della rilevanza del decorso temporale intercorrente tra i fatti el'applicazione della misura cautelare, nei casi in cui operi la presunzione relativadi sussistenza delle esigenze cautelari, è stata oggetto di un dibattitogiurisprudenziale che il Collegio ritiene opportuno sintetizzare.Un primo orientamento — prevalente nella giurisprudenza più recente —afferma che il cosiddetto "tempo silente", ove non accompagnato da altri elementifattuali, è inidoneo a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275,comma 3, cod.proc.pen. La presunzione è prevalente, in quanto speciale, rispettoalla norma generale stabilita dall'art. 274 cod.proc.pen., sicché il mero decorso deltempo non può, da solo, costituire prova dell'irreversibile allontanamentodell'indagato dal contesto criminale (Sez. 4, n. 29237 del 11/06/2025, Rv.288309-01; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766-02; Sez. 1, n. 21900 del07/05/2021, Rv. 282004-01).Un secondo orientamento, di segno parzialmente diverso, ritiene che il tempotrascorso dai fatti, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47, edi un'esegesi costituzionalmente orientata della medesima presunzione, debbaessere espressamente considerato dal giudice ove si tratti di un rilevante arcotemporale privo di ulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità,potendo lo stesso rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistonoesigenze cautelari" cui si riferisce il medesimo art. 275, comma 3, cod.proc.pen.(Sez. 6, n. 21809 del 04/06/2025, Rv. 288276-01; Sez. 6, n. 11735 del25/01/2024, Rv. 286202-02; Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272-01).3.1. Il motivo è infondato anche accogliendo l'opzione esegetica più favorevoleall'indagato, secondo cui, in presenza di un rilevante intervallo temporale privo diulteriori condotte sintomatiche di perdurante pericolosità, il giudice è tenuto aconsiderare espressamente il decorso del tempo ai fini del possibile superamentodella presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.Il Tribunale del riesame non ha trascurato il profilo temporale, ma lo hacollocato all'interno di una valutazione complessiva, concludendo che il merodecorso del tempo non fosse sufficiente, nel caso concreto, a vincere lapresunzione cautelare.Tale apprezzamento è sorretto da argomenti specifici, non riducibili a formulegeneriche.In particolare, l'ordinanza ha valorizzato la pendenza del procedimento iscrittopresso la Procura di Milano (p.p. n. 3303/2022 r.g.n.r.), nel quale allo [OSCURATO:PERSONA] ècontestata la partecipazione a un'associazione dedita al narcotraffico.Il Tribunale ha ritenuto che la coesistenza di due contestazioni associative,maturate in sedi diverse, costituisca un indice significativo della perduranteproiezione dell'indagato in circuiti criminali, incompatibile, nel caso concreto, conl'idea di un definitivo e stabile allontanamento dal contesto illecito.Le deduzioni difensive, che richiamano la coincidenza temporale dei fatti, il ruolodel [OSCURATO:PERSONA] e l'utilizzo della medesima utenza criptata, colgono solo un segmentodel quadro e restano, per ciò stesso, parziali. Esse, infatti, non consentono diricondurre le due imputazioni associative a un unico e medesimo fatto storico, néelidono l'autonomia delle contestazioni, che presuppongono, sul piano dellerispettive indagini, una più ampia trama di relazioni e di condotte.In tale prospettiva, il Tribunale ha legittimamente attribuito alla pendenza delprocedimento milanese un valore sintomatico, non già per moltiplicareartificiosamente i contesti, ma per escludere che il decorso del tempo,isolatamente considerato, basti a dimostrare l'assenza di attualità del pericolo.A ciò si aggiungono gli ulteriori elementi valorizzati dal Tribunale, chetrascendono il dato cronologico: la piena intraneità dello [OSCURATO:PERSONA] al narcotrafficooggetto del procedimento, la qualità di persona di fiducia del capo e promotore delsodalizio e l'impiego di modalità operative sofisticate, quali l'utilizzo di strumentidi comunicazione cifrati, indicativi di un consolidato modus operandi. Si tratta didati concreti e specifici che sorreggono la prognosi di pericolosità e rendonorecessivo, nel caso di specie, il solo richiamo al "tempo silente".3.2. La difesa ha richiamato, a sostegno della tesi del superamento dellapresunzione cautelare, il principio elaborato da questa Corte secondo cui, in temadi misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90, la sussistenza delle esigenze cautelari, rispetto a condotte esecutiverisalenti nel tempo, deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei adimostrarne l'attualità, in quanto la fattispecie associativa è qualificata unicamentedai reati-fine e non postula necessariamente i requisiti strutturali tipici dell'art.416 bis cod.pen. (Sez. 6, n. 52404 del 26/11/2014, Rv. 261670-01).Il richiamo non soccorre il ricorrente. Il principio invocato impone al giudice difondare la prognosi di attualità su specifici elementi di fatto, e non di procedereper automatismi desunti dalla sola tendenziale stabilità del sodalizio: oneremotivazionale che il Tribunale ha assolto in concreto, come già rilevato, attraversola valorizzazione della seconda contestazione associativa, della qualità di uomo difiducia rivestita dal ricorrente e del consolidato modus operandi.La prognosi di pericolosità, in materia di art. 74 d.P.R. n. 309/90, non sirapporta del resto soltanto all'operatività del singolo sodalizio, né alla data ultimadei reati-fine, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti espressionedella medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento in circuiticriminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza (Sez. 4, n. 3966 del12/01/2021, Rv. 280243-01; Sez. 2, n. 19341 del 21/12/2017, dep. 2018,Musumeci, Rv. 273435-01).Quanto all'ordinanza genetica emessa il 26 novembre 2024 nel procedimentodi Milano, nella quale sarebbe stata esclusa la sussistenza di obiettivi indici diUna diversa valutazione, operata da altra autorità giudiziaria rispetto a undifferente quadro cautelare e in un diverso orizzonte temporale, non vincola ilTribunale adito nel presente procedimento, chiamato ad apprezzareautonomamente le esigenze cautelari alla luce degli elementi del compendio adisposizione.3.3. Quanto all'asserita inversione dell'onere probatorio, la censura non tieneconto del congegno normativo disegnato dall'art. 275, comma 3, cod.proc.pen.,che per i reati ivi contemplati — tra i quali il delitto di cui all'art. 74 d.P.R. n.309/90 — stabilisce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenzecautelari e di adeguatezza della custodia in carcere.Al riguardo, con argomentazione non illogica, il Tribunale ha giudicatorecessivi, a fronte della presunzione legale, tanto il decorso del tempo dai fattiquanto l’avvio, medio tempore, di lecita attività lavorativa, pur espressamenteconsiderata, ritenendoli soccombenti rispetto ai più consistenti e convergentielementi a carico, puntualmente approfonditi.4. Il terzo motivo, con il quale si lamenta vizio di motivazione in ordineall'adeguatezza della custodia in carcere a fronte di misure meno afflittive, èinfondato.Il Tribunale ha motivato l'inadeguatezza degli arresti domiciliari, anche conl'applicazione del braccialetto elettronico, attraverso un argomento concreto efondato su un dato obiettivo: le stesse emergenze procedimentali hannodocumentato come i delitti di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, especialmente quelli realizzati attraverso sistemi telematici di comunicazione,possano essere commessi anche dal privato domicilio e, eventualmente, perinterposta persona.Questo rilievo non costituisce formula di stile, ma riflette una caratteristicastrutturale delle condotte ascritte al ricorrente, il quale ha operato attraversostrumenti di comunicazione cifrati e modalità di interlocuzione a distanza che benesi attagliano alla prosecuzione del traffico pur in regime custodiale attenuato.L'osservazione difensiva secondo cui il criptofonino SkyEcc non sarebbe piùoperativo dal marzo 2021, e dunque non potrebbe concretamente essereriutilizzato, non incide sulla tenuta logica della motivazione: il Tribunale harichiamato i sistemi telematici di comunicazione non come strumento univoco eirripetibile, bensì come paradigma di modalità operative che l'indagato hadimostrato di saper padroneggiare e che potrebbero essere replicate, ancheNé conforta la tesi del ricorrente il rilievo per cui gli sarebbe contestato unsolo trasporto.Come si è già esposto al punto 2, la partecipazione associativa ritenuta dalTribunale non si esaurisce nella singola consegna sub capo 37, ma si estende alladisponibilità duratura quale corriere di fiducia e al trasporto di denaro per contodel Gullì, condotte che attestano un inserimento strutturale nel sodalizio la cuipericolosità non può essere neutralizzata dalla sola restrizione domiciliare.La motivazione del Tribunale, lungi dal risolversi in formule stereotipate, dàconto in modo articolato e logicamente coerente delle ragioni per le quali leesigenze cautelari conservano attualità e concretezza e per le quali la custodia incarcere costituisce l'unica misura adeguata a contenerle.5. Alla luce delle premesse argomentative, tutti i motivi risultano infondati,sicché il ricorso deve essere rigettato.Al rigetto consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. Si dispone la trasmissione, a curadella cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istitutopenitenziario competente, ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att.cod.proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc.pen.Così è deciso, 23/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente