CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 10285/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 23/03/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefrseRt4te le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, Sezione misure di prevenzione, nel procedimento di prevenzione contro [OSCURATO:PERSONA], con il decreto di cui in epigrafe, ha deciso sull'appello proposto dal medesimo, nonché da [OSCURATO:PERSONA], Antonio e [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Tribunale di Napoli, Sezione misure di prevenzione, in data 23/06/2020, con cui [OSCURATO:PERSONA] era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per la durata di anni tre, con imposizione a carico del medesimo di una cauzione di tremila euro, nonché era disposta, nei confronti degli ultimi tre quali terzi intestatari, la confisca dei beni ivi analiticamente indicati. Ha, quindi, revocato ex nunc la suddetta misura di prevenzione personale, confermando nel resto il decreto impugnato. 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto, tramite il loro comune difensore di fiducia, ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione vengono dedotti vizio di motivazione in relazione alla ritenuta manifestazione di pericolosità sociale del proposto coeva alle acquisizioni patrimoniali, omessa valutazione del criterio di ragionevolezza temporale e inosservanza dell'art. 121 cod. proc. pen. Lamenta la difesa che la Corte territoriale ha ritenuto i beni oggetto di confisca frutto del reimpiego delle attività delittuose poste in essere da [OSCURATO:PERSONA] per conto del clan Fabbrocino, non motivando però adeguatamente in ordine al rapporto tempo-manifestazione di pericolosità, come sarebbe stato necessario, secondo la giurisprudenza di legittimità, pur in presenza di pericolosità qualificata. Rileva la difesa che i fatti-reato che avrebbero generato il presunto reddito sono stati commessi da Matrone dal 1970 al 1982, con un "vuoto" dal 1982 al 2009 in quanto non sono stati registrati reati commessi. Osserva, invero, la difesa che: - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], gli immobili risultano acquistati nel 1998-1999 e le polizze vita accese tra il 2000 e il 2008; - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'immobile risulta acquistato nel 1997, mentre le polizze vita risultano accese nel 1998 e nel 2005; - in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], l'immobile risulta acquistato nel 1997, mentre il libretto cointestato con la Landolfi è stato aperto nel 2002. Lamenta la difesa che trattandosi di acquisti di beni avvenuti dal 1997 in poi e quindi lontano dai "reati-spia", la Corte di appello avrebbe dovuto motivare sulla persistenza a tale epoca della pericolosità sociale. Rileva che, comunque, la Corte avrebbe dovuto rispondere sulle questioni prospettate con la memoria difensiva e, non avendolo fatto, omettendo la valutazione di una memoria difensiva, avrebbe determinato una nullità di ordine generale ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. 2.2. Col secondo motivo di ricorso si denunciano motivazione illogica, per avere la Corte di appello di Napoli ritenuto elemento di prova da cui desumere la riconducibilità dei beni sequestrati alle attività illecite compiute da [OSCURATO:PERSONA] la diversa giustificazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] in sede cautelare e in sede prevenzionale, nonché omessa valutazione delle emergenze processuali. Lamenta la difesa che la Corte di appello valorizza la giustificazione offerta in sede cautelare da [OSCURATO:PERSONA], secondo cui avrebbe proceduto all'acquisto dell'immobile a lui intestato grazie a un prestito del fratello Antonio, non sovrapponibile a quella resa in sede prevenzionale e tale quindi da minare la credibilità dell'argomentazione e provare l'illiceità degli acquisti. Osserva, inoltre, che la stessa Corte non si è confrontata con le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], che ha espressamente riferito di non avere parlato con i ricorrenti per trenta anni. 2.3. Col terzo motivo di impugnazione si rileva motivazione illogica per avere la Corte territoriale ritenuto limitata l'efficacia probatoria della dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], attribuendo l'assenza di conservazione della documentazione bancaria ai ricorrenti. Rileva la difesa che è illogica la motivazione del decreto impugnato laddove ritiene non attendibile la dichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA], per non avere dimostrato i terzi interessati i versamenti periodici di lire venti milioni effettuati dalla nonna al nipote per simulare il successivo pagamento dal nipote alla nonna, al fine di celare la lesione dei diritti alla quota di legittima degli altri futuri chiamati all'eredità. Ci si duole che si faccia ricadere sui terzi interessati la violazione di un dovere di conservazione delle banche, che per legge non va oltre un decennio. Con conseguente lesione del diritto alla prova. La difesa insiste, alla luce dei suddetti motivi, per l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va, invero, premesso che l'assetto normativo in tema di sindacabilità della motivazione dei provvedimenti emessi in materia di misure di prevenzione - personali e patrimoniali - è rimasto ancorato al profilo della «assenza» di motivazione, posto che il Giudice delle leggi ha dichiarato la infondatezza (sentenza numero 106 del 15 aprile 2015) della questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata - sul tema - dalla V Sezione Penale di questa Corte di legittimità in data 22 luglio 2014. Resta fermo, pertanto, il criterio regolatore secondo cui il ricorso per cassazione in tema di decisioni emesse in sede di prevenzione non ricomprende - in modo specifico - il vizio di motivazione (nel senso della illogicità manifesta e della contraddittorietà), ma la sola violazione di legge (art. 4 comma 11 legge n. 1423 del 1956/ art. 10 comma 3 d.Lgs. n. 159 del 2011). Da ciò, per costante orientamento di questa Corte, deriva che è sindacabile la sola «mancanza» del percorso giustificativo della decisione, nel senso di redazione di un testo del tutto privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità (motivazione apparente) o di un testo del tutto inidoneo a far comprendere l'itinerario logico seguito dal giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 8641 del 10/02/2009, Rv. 242887, e la più recente Sez. 2, n. 20968 del 6/07/2020, P.g. in procedim. Noviello, Rv. 279435, secondo cui, essendo nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione ammesso soltanto per violazione di legge, il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge). 2. Se è vero che la giurisprudenza di questa Corte - si veda Sez. 6, n. 7469 del 04/06/2019, dep. 2020, Hudorovic, Rv. 278454 - ha cA precisato che in tema di confisca di prevenzione, il terzo che rivendica l'effettiva titolarità dei beni sottoposti a sequestro, può contestare esclusivamente la fittizietà dell'intestazione, mentre non è legittimato a dedurre l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura nei confronti del proposto, e che nel caso di specie le censure difensive appaiono rivolte in particolare a contestare il difetto di motivazione in ordine al profilo della pericolosità qualificata del proposto in relazione alla manifestazione della stessa in epoca coincidente o prossima agli incrementi patrimoniale e a censurare le valutazioni operate dalla Corte territoriale in merito alla riconducibilità dei beni alle attività lecite compiute dal proposto. E' anche vero che nel caso in esame le doglianze esposte dal ricorrente e - ancor prima, l'esame del provvedimento impugnato - non evidenziano profili di .vera e propria «apparenza» motivazionale, anzi il contesto espressivo rappresenta con sufficiente chiarezza i necessari passaggi logici dell'iter dimostrativo della riconducibilità dei beni confiscati all'illecita attività di [OSCURATO:PERSONA]. Invero, detto provvedimento, pur escludendo la pericolosità sociale di quest'ultimo nell'attualità, tanto da revocargli la misura di prevenzione personale, sottolinea come Matrone a partire quantomeno dai primi anni '80 sia entrato a far parte del clan Fabbrocino, e, fortemente motivato dal ruolo di referente per il gruppo nella zona di Terzigno acquisito al suo interno, nonostante i plurimi periodi detentivi sopportati, abbia proseguito nella sua militanza, come dimostrano i fatti estorsivi, non contestati dalla difesa, del 2008 e 2009, per i quali ultimi sussistono indizi concreti utili ai fini prevenzionali, come già ritenuto dal Tribunale. Aggiunge che - considerato che la ratio della presunzione di permanenza della pericolosità in caso di valutazione fondata sulla presenza di indizi di appartenenza ad associazioni camorristiche di cui all'art. 416 bis cod. pen. si fonda sulla particolare solidità del legame che avvince i singoli associati ma, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, deve tener conto di tre indicatori fondamentali, quali il livello di coinvolgimento dell'attuale proposto nelle diverse attività del gruppo criminoso, la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa e, infine, l'avvenuta o meno manifestazione da parte del proposto di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise - nel caso in esame, in assenza di contestazione in merito all'operatività attuale del clan, i fatti sintomatici della pericolosità, presenti già dagli anni '80, sicuramente giungono fino a tutto il 2009, in relazione alla commissione del delitto estorsivo da ultimo accertato. La Corte di appello di Napoli, con specifico riferimento alla misura di prevenzione patrimoniale, richiamata, quindi, la presunzione di legge relativa alla fittizietà dell'intestazione dei beni in capo agli "stretti familiari" e rilevato coi-ne, in assenza di contestazione sui dati reddituali ufficiali e leciti, i redditi non potessero giustificare gli acquisti dei beni oggetto di confisca, evidenzia gli elementi posti a fondamento della decisione con specifico riferimento ai singoli beni ed in particolare agli immobili siti in Terzigno e al cespite acquistato nel 1998, mostrando di confrontarsi con i rilievi difensivi e ritenendo inattendibili le allegazioni della difesa e non idonee ad incidere sulle valutazioni del Tribunale, in relazione sia alla valenza delle dichiarazioni rese in sede di riesame e di prevenzione da [OSCURATO:PERSONA] (riferendo quest'ultimo solo in sede di riesame di avere ricevuto per l'acquisto un prestito dal fratello Antonio; il che renderebbe incredibile la ricostruzione offerta in sede prevenzionale), sia alla valenza delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], circa l'avere appreso dalla madre, [OSCURATO:PERSONA], della simulazione della vendita dei beni ai nipoti Massimo e [OSCURATO:PERSONA] degli immobili alla stessa riconducibili, e degli elementi relativi ai dedotti versamenti periodici, effettuati, nella prospettazione difensiva, al fine di celare la lesione dei diritti alla quota di legittima degli altri futuri eredi. Ciò nonostante nel ricorso, in maniera del tutto aspecifica, si contesta la perimetrazione della pericolosità sociale ritenuta dai Giudici di merito e si ripropongono le suddette questioni, già affrontate dal provvedimento impugnato con argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici che senza dubbio, non incorrendo nell'apparenza motivazionale, sono insindacabili in questa sede. E si denuncia genericamente l'omessa valutazione dei motivi di cui a una memoria difensiva, che non viene allegata al ricorso in violazione, quindi, del principio di autosufficienza. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che si stima equo determinare in euro tremila, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000. P. Q. M.Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorre