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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14355/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto aggravato; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il PresiCiene

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, la quale ha confermato la responsabilità del predetto in ordine al reato di furto aggravato; - che il motivo proposto, che denunzia vizi di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., è del tutto generico in quanto non evidenzia le eventuali cause di non punibilità non valutate e, comunque, non si confronta con la motivazione offerta dalla corte territoriale in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2023 [OSCURATO:PERSONA] lier estensore Il PresiCiene
Sentenza Cassazione n. 14355/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris