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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06030/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Como, in data 18 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 9 della sentenza impugnata, anche con il richiamo alle valutazioni del primo giudice, ha sottolineato l'evidente colpevolezza del prevenuto, sconfessando le alternative prospettazioni proposte dalla difesa; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, si limita a riproporre una questione già adeguatamente affrontata da entrambi i giudici di merito, che con valutazione esente dai vizi lamentati, hanno ritenuto integrata la circostanza ex art. 61 n. 7 cod. pen. sulla base della obiettiva significatività della somma oggetto di appropriazione (sul punto, Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 21 marzo 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Como, in data 18 gennaio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di appropriazione indebita aggravata. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione, nell'affermazione di penale responsabilità del prevenuto, contiene censure in punto di fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, peraltro inerenti a profili già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pagina 9 della sentenza impugnata, anche con il richiamo alle valutazioni del primo giudice, ha sottolineato l'evidente colpevolezza del prevenuto, sconfessando le alternative prospettazioni proposte dalla difesa; Considerato che anche la seconda doglianza, che censura la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, si limita a riproporre una questione già adeguatamente affrontata da entrambi i giudici di merito, che con valutazione esente dai vizi lamentati, hanno ritenuto integrata la circostanza ex art. 61 n. 7 cod. pen. sulla base della obiettiva significatività della somma oggetto di appropriazione (sul punto, Sez. 2, n. 48734 del 06/10/2016, Puricelli, Rv. 268446); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 06030/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris