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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 13349/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17896-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 27/11/2018; F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo motivo; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Bari pubblicato il 27 novembre 2018, in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001.

Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive.

Con ricorso del 31 gennaio 2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato domanda per il riconoscimento del danno da equa riparazione in relazione al giudizio civile introdotto nel 2008 e definito con sentenza n. 3445/2016 dal Tribunale di Bari.

Con decreto del 16 febbraio 2018 il magistrato designato aveva stimato il ritardo indennizzabile per il solo periodo di un anno e dieci mesi, ritenendo la maggior durata imputabile alla condotta processuale della parte istante, liquidando l’importo di e 500,00 per anno, pari a complessivi € 1.000,00.

Venne proposta opposizione da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello, con il decreto del 27 novembre 2018, riconobbe il ritardo da indennizzare per il maggior periodo di quattro anni, tre mesi e 21 giorni, liquidati in € 400,00 per anno con maggiorazione del 20% per il quarto anno, per un totale complessivo di € 1.680,00.

I giudici dell’opposizione condannarono altresì il Ministero al pagamento di € 650.00 per onorari, oltre ad € 54.00 per spese.

F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo motivo.

Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 comma 1° c.p.c., nonché dell’art. 111 comma 6, Cost., essendo stato oggetto di opposizione il solo periodo di ritardo, e non anche l’importo da liquidare per ciascun anno, sicché si era verificata acquiescenza sulla quantificazione annua di € 500,00 operata dal magistrato designato.

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, limitato dai motivi di censura sul modello dell’appello, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, non è configurabile riguardo ad esso il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno (Cass. Sez. 2, 17/05/2018, n. 12122; Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851; Cass. Sez. 6 - 2, 12/10/2015, n. 20463; Cass. Sez. 6 - 2, 29/09/2015, n. 19348).

Ne consegue che, ove sia proposta, come nella specie, opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 in relazione al computo della durata non ragionevole del processo e dunque all’accertamento della F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 violazione, il giudice dell'opposizione non è vincolato alla misura dell’indennizzo annuo determinata dal magistrato designato nel decreto opposto, incidendo, del resto, la stessa consistenza della durata irragionevole del processo presupposto sulla valutazione da operare ai sensi dell’art. 2-bis della l. n. 89/2001.

Rimane poi preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito in base al suo prudente apprezzamento, mediante scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo specificati dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 - 2, 01/02/2019, n. 3157; Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521).

2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., 112 c.p.c., 4 commi 1 e 5 del D.M. n. 55/14, 132 c.p.c. e. 111 Cost., avendo la Corte d’appello di Bari liquidati gli onorari “a corpo” in € 650,00, senza menzionare le fasi del giudizio, senza tener conto degli onorari già liquidati nella misura di € 450,00 per la fase sommaria e senza attenersi ai valori medi tabellari.

2.1. Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già più volte precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla legge n. 89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non modificata dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, entrato in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Peraltro, poiché l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, ove, come nel caso in esame, sia accolta l’opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851).

E’ stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2 , 17/01/2018, n. 1018), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione.

Si è quindi negato che il d.m. n. 55 del 2014 precostituisca un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 3, 07/01/2021, n. 89).

Deve comunque ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 05/08/2016, n. 16392, e cioè che, nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà, anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c.

La liquidazione disposta dalla Corte di Bari in complessivi € 650,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 [€ 1.198,50: € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale] (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 - 1, 16/09/2015, n. 18167).

Conseguono il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e la cassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta.

Non F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione viene attuata secondo soccombenza nell’importo liquidato in dispositivo.

P. Q. M. La Corte accoglie, per quanto in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento di equa riparazione nell’importo di € 1.198,50; condanna l’intimato Ministero della Giustizia a rimborsare al ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, di cui € di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso 17896-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di BARI, depositato il 27/11/2018; F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo motivo; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] D'AMATO. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, articolato in due motivi, avverso il decreto della Corte di appello di Bari pubblicato il 27 novembre 2018, in sede di opposizione ex art. 5-ter della legge n. 89/2001. Il Ministero della Giustizia non ha svolto attività difensive. Con ricorso del 31 gennaio 2018 [OSCURATO:PERSONA] aveva avanzato domanda per il riconoscimento del danno da equa riparazione in relazione al giudizio civile introdotto nel 2008 e definito con sentenza n. 3445/2016 dal Tribunale di Bari. Con decreto del 16 febbraio 2018 il magistrato designato aveva stimato il ritardo indennizzabile per il solo periodo di un anno e dieci mesi, ritenendo la maggior durata imputabile alla condotta processuale della parte istante, liquidando l’importo di e 500,00 per anno, pari a complessivi € 1.000,00. Venne proposta opposizione da [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’appello, con il decreto del 27 novembre 2018, riconobbe il ritardo da indennizzare per il maggior periodo di quattro anni, tre mesi e 21 giorni, liquidati in € 400,00 per anno con maggiorazione del 20% per il quarto anno, per un totale complessivo di € 1.680,00. I giudici dell’opposizione condannarono altresì il Ministero al pagamento di € 650.00 per onorari, oltre ad € 54.00 per spese. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 Il pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha presentato memoria contenente conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del primo motivo di ricorso ed il rigetto del secondo motivo. Il ricorrente ha presentato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA] denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 113 comma 1° c.p.c., nonché dell’art. 111 comma 6, Cost., essendo stato oggetto di opposizione il solo periodo di ritardo, e non anche l’importo da liquidare per ciascun anno, sicché si era verificata acquiescenza sulla quantificazione annua di € 500,00 operata dal magistrato designato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Secondo l’interpretazione consolidata di questa Corte, l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, limitato dai motivi di censura sul modello dell’appello, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, non è configurabile riguardo ad esso il meccanismo che governa il fenomeno del giudicato interno (Cass. Sez. 2, 17/05/2018, n. 12122; Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851; Cass. Sez. 6 - 2, 12/10/2015, n. 20463; Cass. Sez. 6 - 2, 29/09/2015, n. 19348). Ne consegue che, ove sia proposta, come nella specie, opposizione ex art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 in relazione al computo della durata non ragionevole del processo e dunque all’accertamento della F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 violazione, il giudice dell'opposizione non è vincolato alla misura dell’indennizzo annuo determinata dal magistrato designato nel decreto opposto, incidendo, del resto, la stessa consistenza della durata irragionevole del processo presupposto sulla valutazione da operare ai sensi dell’art. 2-bis della l. n. 89/2001. Rimane poi preclusa alla Corte di cassazione la verifica sulla concreta determinazione del "quantum" dell'indennizzo operata dal giudice di merito in base al suo prudente apprezzamento, mediante scelta del moltiplicatore annuo, compreso tra il minimo ed il massimo specificati dall’art. 2-bis, legge n. 89/2001, da applicare al ritardo nella definizione del processo presupposto (Cass. Sez. 6 - 2, 16/07/2015, n. 14974; Cass. Sez. 6 - 2, 01/02/2019, n. 3157; Cass. Sez. 2, 28/05/2019, n. 14521). 2. Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., 112 c.p.c., 4 commi 1 e 5 del D.M. n. 55/14, 132 c.p.c. e. 111 Cost., avendo la Corte d’appello di Bari liquidati gli onorari “a corpo” in € 650,00, senza menzionare le fasi del giudizio, senza tener conto degli onorari già liquidati nella misura di € 450,00 per la fase sommaria e senza attenersi ai valori medi tabellari. 2.1. Il motivo è fondato. Questa Corte ha già più volte precisato come il procedimento per l'equa riparazione del pregiudizio derivante dalla violazione del termine di ragionevole durata del processo - di cui alla legge n. 89 del 2001 - vada considerato, ai fini della liquidazione dei compensi spettanti all’avvocato, quale procedimento avente natura contenziosa, con la conseguenza che, nel caso in esame, trova applicazione la tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, non modificata dal d.m. 8 marzo 2018, n. 37, entrato in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 vigore il 27 aprile 2018 (cfr. Cass. Sez. 6 - 2, 21/07/2020, n. 15493; Cass. Sez. 6 - 2, 21/06/2019, n. 16770; Cass. Sez. 2, 10/04/2018, n. 8818; Cass. Sez. 2, 28/02/2018, n. 4689; Cass. Sez. 6 - 2, 14/11/2016, n. 23187; Cass. Sez. 1, 17/10/2008, n. 25352). Peraltro, poiché l'opposizione di cui all'art. 5-ter della l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo, ove, come nel caso in esame, sia accolta l’opposizione proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell’intera vicenda processuale (Cass. Sez. 6 - 2, 22/12/2016, n. 26851). E’ stato anche chiarito come, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55 del 2014 (che detta i criteri da applicare nel regolare le spese di causa, mentre il d.m. n. 140 del 2012 regola la materia dei compensi tra professionista e cliente: Cass. Sez. 2 , 17/01/2018, n. 1018), i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica standard del valore della prestazione professionale; pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi, fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione. Si è quindi negato che il d.m. n. 55 del 2014 precostituisca un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe (Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 3, 07/01/2021, n. 89). Deve comunque ribadirsi quanto affermato da Cass. Sez. 6 - 2, 05/08/2016, n. 16392, e cioè che, nei giudizi di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il giudice, purché non scenda al di sotto degli importi minimi, può ridurre il compenso del difensore sino alla metà, anche senza necessità di specifica motivazione, e senza che perciò operi il limite di cui all'art. 2233, comma 2, c.c. La liquidazione disposta dalla Corte di Bari in complessivi € 650,00, opera, invece, senza dare alcuna adeguata motivazione, una globale determinazione dei compensi in misura notevolmente inferiore a quelli minimi di cui alla tabella 12 allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto del valore della causa (da € 1.100,01 a € 5.200,00), pur applicata la riduzione massima in ragione della speciale semplicità dell'affare ex art. 4, d.m. n. 55 del 2014 [€ 1.198,50: € 255,00 per la fase di studio; € 255,00 per la fase introduttiva; € 283,50 per la fase istruttoria; € 405,00 per la fase decisionale] (Cass. Sez. 6 - 3, 15/12/2017, n. 30286; Cass. Sez. 6 - L, 31/01/2017, n. 2386; Cass. Sez. 6 - 1, 16/09/2015, n. 18167). Conseguono il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e la cassazione del decreto impugnato nei limiti della censura accolta. Non F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 17896/2019 Numero sezionale 146/2022 Numero di raccolta generale 13349/2022 Data pubblicazione 28/04/2022 essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidersi nel merito, liquidando per le spese del procedimento di equa riparazione l’importo di € 1.198,50, come sopra determinato. La regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione viene attuata secondo soccombenza nell’importo liquidato in dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie, per quanto in motivazione, il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato nei limiti della censura accolta e, decidendo nel merito, liquida in favore di [OSCURATO:PERSONA] le spese del procedimento di equa riparazione nell’importo di € 1.198,50; condanna l’intimato Ministero della Giustizia a rimborsare al ricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 1.700,00 per compensi, di cui € di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : S C A R P A A N T O N I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 d 2 a 4 0 b f 3 0 5 5 e 0 c 7 4 4 4 7 6 c a d 1 4 e c b 4 a 0 F
Decreto Cassazione n. 13349/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris