CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 24752/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della Corte di appello di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha ribadito i motivi e concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato quella emessa il 26 giugno 2019 dal Tribunale di Avellino, che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato di calunnia per avere falsamente accusato [OSCURATO:PERSONA] dei reati di lesioni colpose e omissione di soccorso, dichiarando che questi alla guida di un camion, lo aveva investito mentre egli era alla fermata dell'autobus, colpendolo, facendolo cadere a terra e cagionandogli lesioni giudicate guaribili in giorni otto. Ne chiede l'annullamento per i motivi di seguito illustrati. I 1.1 Con il primo motivo eccepisce la nullità della sentenza per omessa citazione dell'imputato in appello. Deduce che l'imputato non ha mai ricevuto la notificazione della citazione a giudizio, in quanto erroneamente si è ritenuto che avesse eletto domicilio presso il difensore, mentre, invece, sin dal 22 settembre 2017 aveva dichiarato il domicilio presso la sua abitazione, sicché l'imputato non è stato mai avvisato della celebrazione del giudizio e ha visto violato il suo diritto a parteciparvi con conseguente nullità assoluta della sentenza. 1.2 Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 368 cod. pen. per mancanza dell'elemento oggettivo del reato. I giudici di merito non hanno considerato che all'imputato si contesta di aver confermato nelle sommarie informazioni alla polizia giudiziaria di aver patito un investimento, trascurando che era stato prodotto agli atti il decreto di archiviazione del G.i.p. del Tribunale di Trieste relativo alla vicenda in esame per la quale la compagnia di assicurazione non ha sporto querela, non ritenendo falso il sinistro, e il ricorrente non aveva più coltivato la richiesta risarcitoria. Denuncia l'illogicità della motivazione laddove ritiene configurabile la calunnia, nonostante non sia stata proposta querela per truffa nei confronti del ricorrente né il Maietta si è costituito parte civile. Sostiene che non vi è certezza che l'imputato abbia mentito sull'investimento subito, specie alla luce delle dichiarazioni del testimone oculare, della cartella clinica, ignorata in entrambe le sentenze di merito, e delle fotografie scattate dal ricorrente al momento dei fatti. 1.3 Con il terzo motivo denuncia vizi della motivazione e violazione dell'art.368 cod. pen. in relazione all'elemento soggettivo del reato per non avere la Corte di appello chiarito da quali elementi risulti la consapevolezza del ricorrente di accusare il Maietta, da lui non conosciuto, di un reato non commesso. 1.4 Con il quarto motivo deduce la mancanza di motivazione in ordine alle attenuanti generiche a fronte di una specifica richiesta difensiva. 1.5 Con l'ultimo motivo si denuncia la violazione dell'art. 163 cod. pen. e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena per effetto del precedente del 2008, nonostante la difesa avesse evidenziato che si trattava di pena applicata con sentenza di patteggiamento estinta e, pertanto, non preclusiva del beneficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 1.1 Preliminarmente va precisato che non può essere presa in considerazione la nota, pervenuta a questa Corte in data 7 giugno 2022, di incerta provenienza, in mancanza di autenticazione della firma o di allegazione di altro elemento, che ne renda certa la riferibilità al ricorrente, e non valutabile come memoria sia perché trasmessa con modalità diverse da quelle previste dalla disciplina emergenziale per il procedimento a trattazione scritta, sia perché tardiva, stante il mancato rispetto del termine perentorio del quinto giorno precedente l'udienza (Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, Aiman, Rv. 281895). Analogamente tardiva, perché trasmessa a mezzo p.e.c. solo in data 10 giugno 2022, è la documentazione prodotta dal ricorrente con allegato documento di identità. 2. Manifestamente infondato è il primo motivo, con il quale si eccepisce l'omessa notificazione all'imputato della citazione in appello perché eseguita presso il difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato dall'imputato, atteso che, secondo la stessa prospettazione difensiva si tratterebbe di erronea citazione, non di omessa citazione dell'imputato, integrante una nullità relativa a regime intermedio, deducibile subito dopo la costituzione delle parti, risultando altrimenti sanata. La notifica del decreto di citazione a giudizio in luogo diverso dal domicilio dichiarato dall'imputato integra, ove non inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto, una nullità solo relativa che resta sanata se non eccepita immediatamente dopo l'accertamento della costituzione delle parti (Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, Rv. 277808), come nel caso di specie, non risultando dagli atti che il difensore di fiducia presente abbia eccepito alcunché. Né vi è motivo di ritenere che l'erronea notificazione dell'atto non ne avesse consentito la conoscenza, atteso che non risulta, né è stata allegata, l'impossibilità per il difensore di mantenere contatti con il proprio assistito, atteso che il difensore, destinatario della notifica, era ed è rimasto difensore di fiducia dell'imputato e ha proposto ricorso, il che rende evidente la mancata allegazione di un concreto interesse a dedurre la nullità in esame. Si è, infatti, ritenuta inammissibile, per difetto di specificità del motivo, l'impugnazione (sia l'appello che il ricorso per cassazione) con cui si deduce la nullità della notifica di un atto in ragione della sua effettuazione presso il difensore di fiducia e non al domicilio dichiarato dall'imputato, ove il ricorrente non abbia indicato il concreto pregiudizio derivato in ordine alla conoscenza dell'atto stesso e all'esercizio del diritto di difesa (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 24741 del 4/1/2018, Micci, Rv. 273101), là dove vi siano le condizioni concrete per ritenere, invece, l'atto notificato idoneo ad aver raggiunto l'obiettivo di conoscenza del suo contenuto cui la notifica stessa era funzionale, come nel caso di specie. Se già alla luce di tali principi è evidente l'assoluta infondatezza dell'eccezione di nullità, l'esame degli atti, consentito a questa Corte dalla natura processuale dell'eccezione, lo conferma.Dal verbale di identificazione del 6 luglio 2017 in atti risulta che il Nicoloro testualmente dichiarò:"eleggo domicilio ex art. 161 cod. proc. pen. presso lo studio del mio difensore di fiducia in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nr. 39" e contestualmente nominò l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Avellino. Con atto del 7 luglio 2017, depositato il successivo 10 luglio 2017 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino, il difensore depositò atto di nomina e procura speciale rilasciata dal Nicoloro, redatto su carta intestata al difensore recante indirizzo dello studio in [OSCURATO:PERSONA], via Montevergine 39, e in Avellino, oltre recapiti telefonici e pec. Ne deriva che alcun errore è stato commesso ed alcuna violazione del diritto di difesa si è verificata, essendo stata la notificazione della citazione in appello eseguita esattamente presso il domicilio eletto dall'imputato presso il difensore di fiducia. 2. Inammissibili per genericità sono gli altri motivi di censura, meramente riproduttivi di rilievi critici già esaminati e disattesi in sentenza con motivazione congrua e lineare con la quale il ricorso non si confronta, limitandosi il ricorrente a ribadire la propria versione dei fatti. Versione, concordemente disattesa dai giudici di merito, perché ritenuta scarsamente verosimile, in quanto inconciliabile con la stessa dinamica del sinistro descritta dal Nicoloro. In primo luogo, in sentenza si rimarca che per la stessa posizione occupata alla fermata dell'autobus il ricorrente non era esposto al rischio di investimento di veicoli circolanti in strada, specie di grosse dimensioni; in secondo luogo, è stata sottolineata la scarsa compatibilità della caduta cagionata dall'urto e dello stato di confusione descritto con la prontezza e la lucidità del ricorrente di scattare fotografie con il cellulare, anch'esso caduto, ma non a terra, rimanendo intatto e funzionate, e di notare particolari, quali il numero degli occupanti, gli l'indumento indossato e gli attrezzi trasportati, sebbene fosse stato investito da tergo e da veicolo procedente a velocità elevata secondo il suo racconto. In modo ancor più puntuale il primo giudice aveva dato conto delle divergenze tra le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e quelle rese in sede di interrogatorio, specie per la rettifica in ordine al modo in cui aveva visto gli occupanti (specchietto laterale e non più il vetro posteriore del furgone, in quanto dalle stesse foto da lui prodotte la visuale risultava ostruita dalle attrezzature) ma, soprattutto, in ordine alla presenza di un testimone, non menzionato nelle prime dichiarazioni. Pari inattendibilità entrambi i giudici di merito hanno riconosciuto alla versione della testimone, talmente irrealistica e piena di incongruenze da giustificare la trasmissione degli atti al P.m. (pag. 7-9 sentenza di primo grado), stante la inverosimile dinamica descritta, a fronte della convergente versione degli occupanti del mezzo, che non avrebbero avuto motivo di non fermarsi e prestare soccorso, essendo il veicolo assicurato. Nessun rilievo può attribuirsi alla circostanza che la compagnia assicuratrice non abbia sporto denuncia per truffa a carico del ricorrente, rilevando piuttosto, ai fini della configurabilità della calunnia, che il sinistro era stato denunciato e che il ricorrente fu sentito dalla polizia giudiziaria, confermando l'investimento e ribadendolo nel corso dell'interrogatorio, in tal modo accusando il conducente del veicolo di lesioni e di omissione di soccorso ovvero di un fatto che, al di fuori della parola dell'imputato e della teste, non ha trovato alcuna conferma (p. 4-5 sentenza impugnata). Ribadita la natura di reato di pericolo della calunnia, correttamente i giudici hanno ritenuto sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato la mera potenzialità di sottoposizione ad indagini del calunniato e all'avvio di un procedimento penale e, quanto all'elemento soggettivo, hanno coerentemente desunto la sussistenza del dolo dalla certa la falsità dell'accusa e dalla reiterazione della stessa, avuto riguardo alle divergenze riscontrate nelle dichiarazioni rese ed alle inverosimili circostanze descritte dall'imputato, corroborate da quelle di una testimone oculare risultata inattendibile, coinvolta solo in un secondo momento dal Nicoloro, che ha persino mentito sui loro rapporti (p. 6 sentenza impugnata). I giudici hanno fatto corretta applicazione dei principi enunciati da questa Corte in materia di accertamento della sussistenza dell'elemento psicologico del reato di calunnia, secondo i quali la consapevolezza del denunciante in merito all'innocenza della persona accusata può escludersi solo quando la supposta illiceità del fatto denunciato sia ragionevolmente fondata su elementi oggettivi, connotati da un riconoscibile margine di serietà, e tali da ingenerare concretamente la presenza di condivisibili dubbi da parte di una persona di normale cultura e capacità di discernimento, che si trovi nella medesima situazione di conoscenza (Sez. 6, n. 46205, del 06/11/2009, Demattè, Rv. 245541): incertezze e dubbi insussistenti nel caso di specie in ragione della stessa rappresentazione non corretta né conforme al vero del fatto storico attribuito all'incolpato, desunta dal carattere contraddittorio, intrinsecamente illogico e del tutto irrealistico delle circostanze riferite dal ricorrente, già rilevato dal giudice di primo grado (p. 12 sentenza di primo grado). 4. Inammissibile è anche il motivo con il quale si censura la mancanza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, avendo i giudici attribuito rilievo assorbente alla gravità del fatto, alle modalità della condotta e alla personalità negativa dell'imputato (p.6). Secondo il consolidato l'orientamento giurisprudenziale la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, come avvenuto nel caso di specie, non essendo necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti. 5. Inammissibile per genericità e manifesta infondatezza è anche l'ultimo motivo. I giudici di appello hanno dato atto che l'imputato era gravato da precedente specifico, divenuto irrevocabile nel 2008, sul quale hanno fondato la prognosi negativa, giustificativa del diniego del doppio beneficio. La tesi difensiva circa la natura non preclusiva di quel precedente per essere il reato estinto per decorso del tempo ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di pena applicata con sentenza di patteggiamento, è del tutto infondata. Va, infatti, precisato che in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali, conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicché, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529; Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P, Rv. 276076). Nel caso di specie, per la calunnia commessa nel 2007 al ricorrente fu applicata la pena concordata di 10 mesi e giorni 20 di reclusione, come da certificato penale in atti, sicché in applicazione dei principi appena esposti, nonostante l'estinzione del reato, il giudice doveva tenerne conto ai fini del giudizio prognostico previsto dalle norme suindicate e ciò in ragione della natura della sentenza di applicazione della pena, che, in quanto equiparata a sentenza di condanna, costituisce un precedente penale, valutabile anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui essa si riferisce. E', pertanto, rilevante ai fini ai fini del diniego della sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 43095 del 12/10/2021, Cecchinato, Rv. 282377). Va, peraltro, sottolineato che la rilevanza della sentenza di patteggiamento quale "precedente penale" è stata già affermata con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, precisandosi che essa è valutabile nel contesto dell'art. 133 cod. pen. anche nell'ipotesi in cui sia già intervenuta, ai sensi dell'art. 445, secondo comma, cod. proc. pen., l'estinzione del reato cui la sentenza si riferisce (Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015, Rv.263850; Sez.4, n.11225 del 15/06/1999, Rv.214770). Analogamente se ne è affermata la rilevanza in tema di misure cautelari, potendo rilevare quale fatto indicativo del concreto e attuale pericolo di reiterazione della condotta (Sez. 5, n. 134 del 08/09/2021, Casino, Rv. 282425). Ne discende che, anche a seguito di estinzione del reato, la sentenza di patteggiamento conserva valore di precedente, valutabile nel contesto dell'art.133 cod. pen. ai fini del giudizio di diniego del beneficio della sospensione condizionale e della prognosi negativa formulabile. E, come già detto, nel caso di specie tale prognosi negativa risulta ancorata al rilievo assorbente attribuito alla natura specifica del precedente, espressamente richiamato in sentenza e ritenuto ostativo. Per le ragioni illustrate il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.