Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06789/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di irrigtrAttafnenti) a pubblico ufficiale, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni volontarie aggravate a pubblico ufficiale, anziché quello di percosse; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ottobr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con il primo motivo, deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di irrigtrAttafnenti) a pubblico ufficiale, e, con il secondo motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di lesioni volontarie aggravate a pubblico ufficiale, anziché quello di percosse; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto la ricorrente, pur formalmente deducendo vizi di legittimità, si limita, invero, a sollecitare un nuovo apprezzamento di merito della Corte di Cassazione e, peraltro, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e di quella di primo grado; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ottobr
Sentenza Cassazione n. 06789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris