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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2023

ECLI:EU:T:2023:758
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0333_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑333/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nelle liste – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»

1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 25)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive (Regolamento del Consiglio n. 269/2014, artt. 2 e 3, § 1) (v. punto 26)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sul fondamento dell’articolo 215 TFUE – Congelamento dei capitali di imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone associate agli stessi – Necessità di istituire un nesso tra le imprese colpite dalle misure restrittive e lo Stato russo – Assenza [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 31, 32, 36-39)

4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 51-55, 61, 89)

5. Atti delle istituzioni – Preambolo – Valore giuridico vincolante – Assenza – Invocazione del preambolo per derogare alle disposizioni dell’atto o interpretarle in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale – Inammissibilità (v. punto 60)

6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 71-77)

7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 78-80, 95-99, 106, 113)

8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 88-90)

9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 102)

10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 108)

11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Imposte indirette quali l’IVA – Inclusione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 110)

12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 116, 117, 119, 121-125, 133)

13. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 138-141, 146) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 276 del 18.7.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0333_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 29 novembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑333/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento e mantenimento del nome del ricorrente nelle liste – Nozione di “imprenditore di spicco” – Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione» 1. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive nei confronti di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali delle persone responsabili, che sostengono o attuano azioni o politiche che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, e delle persone fisiche o giuridiche, degli enti o degli organismi ad esse associati – Portata del controllo [Art. 275, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 25) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Controllo ristretto per le regole generali – Criteri di adozione delle misure restrittive (Regolamento del Consiglio n. 269/2014, artt. 2 e 3, § 1) (v. punto 26) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Base giuridica – Misure restrittive previste da una decisione adottata sul fondamento dell’articolo 215 TFUE – Congelamento dei capitali di imprenditori di spicco operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone associate agli stessi – Necessità di istituire un nesso tra le imprese colpite dalle misure restrittive e lo Stato russo – Assenza [Art. 29 TUE; art. 215 TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 31, 32, 36-39) 4. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Sindacato giurisdizionale di legittimità – Principio di proporzionalità – Adeguatezza delle misure restrittive – Misure restrittive che perseguono un obiettivo legittimo della politica estera e di sicurezza comune [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 51-55, 61, 89) 5. Atti delle istituzioni – Preambolo – Valore giuridico vincolante – Assenza – Invocazione del preambolo per derogare alle disposizioni dell’atto o interpretarle in un senso manifestamente contrario al loro tenore letterale – Inammissibilità (v. punto 60) 6. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Valore probatorio [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 71-77) 7. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Errore di valutazione – Insussistenza [Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 78-80, 95-99, 106, 113) 8. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 88-90) 9. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Ambito di applicazione – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Persone che hanno commesso detti atti nel passato, nonostante l’assenza di elementi comprovanti l’implicazione o la partecipazione attuali in ordine ad atti del genere – Inclusione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 102) 10. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di settore economico che costituisce una notevole fonte di reddito – Settore economico che fornisce un contributo fiscale irrilevante rispetto alle entrate fiscali totali del bilancio della Federazione russa – Irrilevanza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 108) 11. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione di notevole fonte di reddito – Imposte indirette quali l’IVA – Inclusione [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 del Consiglio e (PESC) 2022/1530 del Consiglio, art. 2, § 1, g); regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), 2022/427 e 2022/1529] (v. punto 110) 12. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Portata del margine discrezionale dell’autorità competente – Pertinenza delle prove prodotte in forza di un precedente inserimento in assenza di modifica dei motivi, di cambiamenti nella situazione del ricorrente o di evoluzione del contesto in Ucraina – Cambiamenti nella situazione del ricorrente – Assenza [Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 116, 117, 119, 121-125, 133) 13. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296, comma 2, TFUE; decisione 2014/145/PESC del Consiglio, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530; regolamenti del Consiglio n. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529] (v. punti 138-141, 146) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese. ( 1 ) GU C 276 del 18.7.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris