CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 2007
Cassazione n. 36287/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n.24311/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,rappresentata e difes a da gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (pec: ) e [OSCURATO:PERSONA] (pec: ), con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione, giusta procura speciale in calce al ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale d e l l e Marchen. 542/06 / 20 1 6 , depositata il 26 .0 8 .201 6 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del16 ottobre 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi - La CTP di [OSCURATO:PERSONA] accoglieva i l ricorso proposto da lla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. , avverso l ’avviso di accertamento, per IVA, in relazione all’anno d’imposta 2005; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale delle Marche accoglieva l’appelloproposto dal l ’Agenzia delle entrate, confermando l’avviso impugnato; -la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato adue motivi ; -l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso . [OSCURATO:PERSONA] - C on il primo motivo, la ricorrente de nuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 e 2 del d.lgs. n. 218 del 1997, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR ritenuto illegittimo l’avviso di accertamento impugnato, sebbene riguardasse un rilievo già oggetto del PVC del 2.11.2007, a seguito del quale erano stati emessi distinti avvisi di accertamento, definiti con atto di adesione in data 17.09.2008; -con il secondo motivo, deduce la violazione dell’art. 10 della l. n. 212 del 2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato una violazione dei principi di reciproca collaborazione e buona fede da parte dell’Amministrazione finanziaria; -preliminarmente occorre rilevare che la contribuente ha depositato in data 19.12.2022la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione , precisando di avere formulato richiesta di definizione agevolata dei carichi pendenti; -la rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390, comma 2, cod. proc. civ.; - la stessa risulta ritualmente comunicata dalla cancelleria alla controparte in data 3.10.2023, in adempimento dell’obbligo previsto dall’art. 390, comma 3, cod. proc. civ., applicabile nella specie ratione temporis (art. 35, comma 6, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149); - il giudizio deve essere, pertanto, dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, con conseguente compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla natura della controversia ed all’esito del giudizio; P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, ne