CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 dicembre 2022
Cassazione n. 04035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Iv1INUTILLO TURTUR; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 27 aprile 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli, in data 18 aprile 2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 628, 337 e 582 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un'errata applicazione della disciplina del tentativo, e invoca l'applicazione della desistenza ovvero del recesso attivo, risulta meramente riproduttivo di questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corrett: argomenti giuridici dai giudici di merito, che a pagine 3 della sentenza impugnata hanno difatti escluso entrambi gli istituti, sottolineando come il prevenuto non avesse portato a termine l'azione solo perché sorpreso in flagranza dagli operanti di P.G. intervenuti, e dunque non "volontariamente", come invece richiesto dai commi terzo e quarto dell'art. 56 cod. pen.; Considerato che la seconda doglianza, che le menta un vizio di motivazione, in relazione alla sanzione irrogata al prevenuto e al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, 'isulta del tutto generico in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglie r;-.e formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed es: citare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di ma ilmissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Rilevato, in ogni caso, che le censure di c al secondo motivo di ricorso, sonc, manifestamente infondate, in quanto il secondo glice ha puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili dedotti dal ricorrente, videnziando la congruità della sanzione inflitta, in ragione, in particolare, della gravità del 'episodio e dell'inutilità della confessione resa dall'imputato, anche al fine di giustificare un tudizio di bilanciamento tra circostanze in termini di mera equivalenza; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere chiarato inammissibile, con la condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.0 M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il icorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della C ssa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2022 Il Consigliere estensore D E POSITA -I A [OSCURATO:PERSONA] te