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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 37766/2021

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Giada [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • RENZI Fabrizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/06/2019 della Corte di Appello di Roma [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. con deposito di conclusioni scritte e nota spese; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento.

FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza in data 21/06/2019 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di usura aggravata continuata, con condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.

2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo: - la violazione di legge per l'ingiustificato rigetto da parte della corte territoriale della richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen. con implicita anticipazione del proprio convincimento e conseguente incompatibilità per la decisione di merito, in violazione di principi costituzionali; - la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del difensore, nonostante l'elezione di domicilio effettuata in fase di indagini; - vizio della motivazione con riferimento all'accertamento di responsabilità, sulla base di un'erronea valutazione delle acquisizioni processuali (in particolare, le prove documentali costituivano un insufficiente riscontro della tesi accusatoria).

3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1 La questione sollevata con il primo motivo è stata già definita da questa Corte, affermandosi con argomentazioni condivisibili, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (Cass. sez. 2, sent. n. 8745 del 22/11/2019 - dep. 04/03/2020 - Rv. 278527 alla cui puntuale motivazione si rinvia). 3.2 Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere da ogni questione sulla regolarità della notifica del decreto di citazione in appello - ha comunque avuto tempestiva conoscenza del processo, sì da formulare richiesta di concordato ex art. 599 cod. proc. pen. tramite il difensore di fiducia - destinatario della notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - con il quale quindi l'imputata aveva interloquito. o 3.3 L'ultimo motivo reitera censure in fatto, adeguatamente definite dal giudice di appello, per profili estranei al giudizio di legittimità.

Con argomentazioni immuni dai denunziati vizi logici, la corte territoriale ha infatti esaminato i rilievi degli imputati in tema di valutazione della prova (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), giustificando la carenza di prove documentali, attesa la natura del reato, e, al contempo, valorizzando le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti del consulente tecnico del P.M., le caratteristiche delle operazioni di prestito a breve termine con richiesta di interessi elevatissimi: prove analiticamente esaminate dal primo giudice (pagg. 3 e segg) e contestate in termini generici e frammentari dai ricorrenti.

6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili.

Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hio Pi o [OSCURATO:PERSONA]Agostini ( O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • [OSCURATO:PERSONA] Giada [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • RENZI Fabrizio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 21/06/2019 della Corte di Appello di Roma [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, la sentenza e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi; sentito il difensore delle parti civili, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che ha concluso associandosi alle richieste del P.G. con deposito di conclusioni scritte e nota spese; sentito il difensore dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, il quale ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza in data 21/06/2019 la Corte di Appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Roma del 12/12/2017 con la quale [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di giustizia perché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, del delitto di usura aggravata continuata, con condanna al risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado ha proposto ricorso per Cassazione il comune difensore di fiducia degli imputati, eccependo: - la violazione di legge per l'ingiustificato rigetto da parte della corte territoriale della richiesta ex art. 599 bis cod. proc. pen. con implicita anticipazione del proprio convincimento e conseguente incompatibilità per la decisione di merito, in violazione di principi costituzionali; - la nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione in appello all'imputata [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio del difensore, nonostante l'elezione di domicilio effettuata in fase di indagini; - vizio della motivazione con riferimento all'accertamento di responsabilità, sulla base di un'erronea valutazione delle acquisizioni processuali (in particolare, le prove documentali costituivano un insufficiente riscontro della tesi accusatoria). 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. 3.1 La questione sollevata con il primo motivo è stata già definita da questa Corte, affermandosi con argomentazioni condivisibili, che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 599-bis, comma 3, e 602, comma 1-bis, cod. proc. pen. in relazione all'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono che il rigetto della richiesta di concordato in appello debba essere motivato e determini un obbligo di astensione del giudice di secondo grado, sia perché, trattandosi di una valutazione anticipata rispetto all'analisi dei motivi di gravame, tale rigetto non esime il giudice di appello, all'esito del giudizio di secondo grado, dal fornire motivazione specifica in relazione a ciascuno dei motivi proposti con l'impugnazione, sia perché, in mancanza di accesso ad atti del fascicolo il cui esame è normalmente precluso, non vi è alcuna anticipazione di giudizio (Cass. sez. 2, sent. n. 8745 del 22/11/2019 - dep. 04/03/2020 - Rv. 278527 alla cui puntuale motivazione si rinvia). 3.2 Per quanto attiene al secondo motivo, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] - a prescindere da ogni questione sulla regolarità della notifica del decreto di citazione in appello - ha comunque avuto tempestiva conoscenza del processo, sì da formulare richiesta di concordato ex art. 599 cod. proc. pen. tramite il difensore di fiducia - destinatario della notifica ex art. 161 comma 4 cod. proc. pen. - con il quale quindi l'imputata aveva interloquito. o 3.3 L'ultimo motivo reitera censure in fatto, adeguatamente definite dal giudice di appello, per profili estranei al giudizio di legittimità. Con argomentazioni immuni dai denunziati vizi logici, la corte territoriale ha infatti esaminato i rilievi degli imputati in tema di valutazione della prova (pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), giustificando la carenza di prove documentali, attesa la natura del reato, e, al contempo, valorizzando le dichiarazioni testimoniali, gli accertamenti del consulente tecnico del P.M., le caratteristiche delle operazioni di prestito a breve termine con richiesta di interessi elevatissimi: prove analiticamente esaminate dal primo giudice (pagg. 3 e segg) e contestate in termini generici e frammentari dai ricorrenti. 6. Per le considerazioni esposte, dunque, i ricorsi vanno dichiarato inammissibili. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali sostenute dalle parti civili nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 4.000,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 29 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] hio Pi o [OSCURATO:PERSONA]Agostini ( O
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