CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 26 aprile 1960
Cassazione n. 34861/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano in data 3 novembre 2019, irrevocabile in data 8 ottobre 2020, con la quale essi venivano condannati per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, nonché bancarotta semplice in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Con l'istanza di revisione si contestava: a) la mancata assunzione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], dottore commercialista, in ordine alla tenuta delle scritture contabili della società, precisandosi che tale richiesta, già avanzata nel corso dei dibattimento ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., era stata rigettata; b) la mancata valutazione delle conclusioni del consulente di parte, prova già in atti ma non valutata; c) il travisamento del ruolo del Martinenghi, in quanto le condotte a lui ascritte erano state commesse quando la società era in liquidazione ed erano state al medesimo attribuite solo per travisamento degli elementi istruttori acquisiti, essendo egli liquidatore di fatto e non amministratore della società. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'istanza ritenendo che i motivi esposti costituissero mera reiterazione delle argomentazioni degli atti di gravame già valutati sia dalla Corte di merito che di legittimità. Specificamente rilevava quanto al profilo sub a) che la richiesta testimonianza non avesse carattere di novità; quanto al profilo sub b) che la relazione tecnica di parte era ininfluente in quanto volta a dimostrare la natura tecnica dell'aggravamento del dissesto economico della fallita, conseguente a operazioni di svalutazione dei crediti, mentre tale circostanza era irrilevante conseguendo l'aggravamento contestato al ritardo nell'instaurare la concorsualità; sub c) la diversa prospettazione della posizione assunta dal Martinenghi nella società costituiva mera rivisitazione interpretativa di elementi già in atti e non prova nuova o sopravvenuta. 3. Il difensore dei condannati ricorre avverso tale ordinanza deducendo tre censure. Con la prima censura si denuncia la violazione di legge ex art. 360, lett. b) in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. affermando la decisività della testimonianza del teste [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla tenuta delle scritture contabili. Secondo la difesa, non corrisponderebbe al vero quanto ritenuto dalla Corte d'appello e cioè che tale testimonianza era già stata valutata come superflua dai giudici di merito e dalla Cassazione. In realtà, la sentenza d'appello aveva ritenuto assorbente la circostanza che lo studio professionale avesse negato di essere depositario delle scritture contabili della società, sicché l'ammissione della testimonianza sarebbe decisiva. Con il secondo motivo si lamenta la violazione di legge ex art. 360, lett. b) in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. e l'omessa valutazione delle conclusioni della consulenza di parte laddove afferma che l'aggravamento del dissesto era conseguenza di svalutazioni tecniche e che, alla data del 31.12.2006 non emergeva una situazione di insolvenza della società, sicché non vi era l'obbligo di instaurare la concorsualità. Tale consulenza costituirebbe una prova nuova perché mai valutata. Inoltre, sarebbe stata trascurata la circostanza che il Martinenghi, in quanto amministratore di fatto, non poteva avviare la procedura di concorsualità perché privo di poteri. Con il terzo motivo si denuncia la violazione di legge ex art. 360, lett. b) in relazione all'art. 630 cod. proc. pen. e l'omessa valutazione della distinzione tra i poteri dell'amministratore di fatto e del liquidatore di fatto. L'ordinanza avrebbe travisato la richiesta di revisione, la quale mirava alla verifica della qualità in cui aveva agito il Martinenghi nell'effettuare le transazioni con i creditori, ed in particolare della circostanza che egli aveva agito in proprio, quale garante delle obbligazioni con le banche, e non come responsabile della società. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Secondo il condivisibile orientamento della Corte di cassazione, l'istituto della revisione è ammissibile solo ove con esso si intenda emendare un errore sulla ricostruzione del fatto e non sulla valutazione dello stesso, che costituisce l'essenza stessa della giurisdizione. Tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 630 cod. proc. pen. che consentono di rimettere in discussione l'efficacia formale e sostanziale del giudicato vi è quella, prevista dalla lett. c) della citata disposizione, in cui ricorrano prove nuove. Questa Corte ha più volte precisato che tali devono intendersi, non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice (Sez. 5, n. 12763 del 09/01/2020, Eleuteri, RV. 279068 - 01; Sez. 4, n. 25862 del 15/03/2019, Giulivi, Rv. 276372 - 01; Sez. 5, n. 26478 del 04/05/2015, Massaro, Rv. 264003 - 01), essendo pertanto preclusa una revisione del giudicato sulla base di una diversa valutazione delle identiche prove esaminate nella sentenza divenuta irrevocabile. 3. Facendo corretta applicazione di tale principio, la Corte d'appello di Brescia ha dichiarato inammissibile l'istanza di revisione avanzata dagli odierni ricorrenti ritenendo che essa si risolvesse nella mera riproposizione di argomentazioni già formulate in sede di impugnazione e scrutinate nel giudizio principale dai giudici di merito e da questa Corte di cassazione. In particolare, ha escluso che la prova testimoniale richiesta costituisse "prova nuova", dal momento che la sua ammissibilità era già stata valutata dai giudici di merito che ne avevano affermato la superfluità con decisione confermata da questa Corte (Sez. 5, n. 1309 del 08/10/2020). Analogamente, con riguardo alla consulenza di parte, la Corte ha rilevato come essa era stata presa in considerazione dai giudici del giudizio principale, ma ritenuta non influente ai fini della valutazione del reato, sicché doveva escludersi che si trattasse di "prova nuova", e che la medesima potesse essere rivalutata in sede di revisione. Alle medesime conclusioni l'ordinanza impugnata è pervenuta quanto all'asserito travisamento del ruolo del Martinenghi, ritenendo preclusa in sede di revisione una rilettura del ruolo da costui svolto all'interno della società. A fronte di tali valutazioni, le censure svolte dai ricorrenti, oltre a proporre una mera rilettura di elementi di fatto già sottoposti negli stessi termini alla Corte di appello, non si confrontano con le specifiche e puntali argomentazioni da essa svolte in ordine alla non deducibilità, in sede di revisione, della richiesta di rivalutazione di temi già affrontati e giudicati nel giudizio principale. 4. Per le considerazioni esposte, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. A ciò consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis