CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2025
Cassazione n. 15431/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti;udita la relazione del Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da GiovanniInsinga a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], relative alla violazione di legge e al difettomotivazionale, quanto al giudizio in ordine alla mancata adesione del condannato all’opera dirisocializzazione, che sarebbero presenti – in ipotesi difensiva - nel provvedimento indicatoin epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Torino ha rigettato il reclamoproposto dal ricorrente, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza della medesimacittà in data 26/06/2025, che aveva a sua volta disatteso l’istanza di liberazione anticipata exart. 54 legge 26 luglio 1975, presentata dal ricorrente, relativamente a cinque periodi didetenzione, che vanno dal 2022 al 2024 (era stata posta specificamente a fondamento delladecisione reiettiva la commissione di condotte delittuose e di trasgressione alle prescrizioniimposte, durante la carcerazione);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamente versate infatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, cheappare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenuta gravità delle condotteemerse, valutate dai Giudici di sorveglianza quale fattore dimostrativo di una mancataadesione del condannato all’opera di rieducazione, essenziale per il riconoscimentodell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54 Ord. pen.;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]