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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 19 aprile 2022

Cassazione n. 48226/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa in sede di giudizio abbreviato per fattispecie in materia di stupefacenti, ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (escludendone la sussumibilità nel fatto di «lieve entità» contemplato al comma quinto del citato art. 73).

2. Avverso la sentenza di secondo grado nell'interesse dell'imputato sono stati depositati due distinti ricorsi, entrambi fondati su un motivo.

2.1. Con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso la sussumibilità della fattispecie concreta in quella di «lieve entità».

Parimenti censurata è la decisione inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che in merito alla commisurazione giudiziale della pena.

2.2. Con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale rilevato un error in procedendo (e comunque per non aver motivato in merito alla ritenuta eccezione di parte).

In particolare, si assume che, in seno a giudizio d'appello camerale cartolare ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nonostante l'assenza di istanza di trattazione orale, le conclusioni scritte del Pubblico Ministero sarebbero state notificate a cura della cancelleria al difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) solo il giorno antecedente all'udienza.

Sarebbe stato così leso il diritto di difesa esercitabile mediante deposito di conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

La Corte territoriale non avrebbe altresì argomentato sul punto, nonostante fosse stata sollevata la relativa eccezione dalla stessa difesa in udienza.

3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.2.

Logicamente preliminare è la trattazione della questione sollevata con il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ragione della natura pregiudiziale del dedotto error in procedendo.

2.1. Il motivo in esame è inammissibile.

2.2. In merito occorre muovere da quanto statuito da Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941, per cui, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 (conv., con nnodif., dalla

I. n. 176 del 2020) la trasmissione non immediata delle conclusioni del Pubblico Ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie.

2.3. Orbene, il principio di cui innanzi trova applicazione anche nel caso di specie, caratterizzato dalla trasmissione delle conclusioni al difensore dell'imputato il giorno antecedente all'udienze fissata per la decisione dell'appello.

Il ricorrente non ha difatti specificato il concreto pregiudizio derivante alle ragioni della difesa con riferimento a conclusioni con le quali, come emerge dagli atti processuali ai quali la Suprema Corte ha accesso in considerazione dell'error dedotto, in soli quattro righi ci si è limitati ad una mera formale richiesta di rigetto dell'appello priva di qualsivoglia argomentazione.

Quanto alla deduzione per la quale, essendo state trasmesse le conclusioni solo il giorno antecedente all'udienza, la difesa non avrebbe potuto rispettare il termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza per il deposito di conclusioni scritte, rileva la circostanza per cui la difesa non ha provveduto ad effettuare istanza volta ad ottenere un differimento della discussione dell'appello né istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. che, sostanzialmente e inammissibilmente, vorrebbe ottenere con il motivo di ricorso in esame.

3. Il primo profilo dedotto con il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato.

3.1. Deve preliminarmente ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01).

In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia.

Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 20130/2022, Donato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15490/2022, Gonzales, cit., in motivazione).

3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità».

Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente, coerentemente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente.

È stato difatti argomentato dalla diversità di stupefacente (Hashish ed eroina) e dall'apprezzabile entità del dato ponderale della sostanza sequestrata, per un totale di 8.844 dosi medie di hashish e 76 dosi medie di eroina.

Gli elementi di cui innanzi sono stati poi letti alla luce anche del rinvenimento nell'abitazione dell'imputato non solo del detto stupefacente ma anche di manoscritti recanti la contabilità della relativa attività illecita in materia di stupefacenti.

4. In merito al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione).

Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo peraltro la Corte territoriale esplicitamente fatto riferimento al discostamento dal minimo edittale per soli sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, peraltro in fattispecie con riferimento alla quale, come precisato dal giudice d'appello, non vi è stato da parte del giudice di primo grado alcun aumento per la continuazione (interna allo stesso capo d'imputazione).

4.1. Circa il profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, infine, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez.

U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01).

4.1.1. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d.

«doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi.

4.1.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza.

Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01).

Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01).

Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata, emergendo la preponderante valutazione, in termini negativi, oltre che delle descritte modalità del fatto, della condotta di vita anteatta dell'imputato, in quanto recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale.

5. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] emessa in sede di giudizio abbreviato per fattispecie in materia di stupefacenti, ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (escludendone la sussumibilità nel fatto di «lieve entità» contemplato al comma quinto del citato art. 73). 2. Avverso la sentenza di secondo grado nell'interesse dell'imputato sono stati depositati due distinti ricorsi, entrambi fondati su un motivo. 2.1. Con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali nella parte in cui la Corte territoriale avrebbe escluso la sussumibilità della fattispecie concreta in quella di «lieve entità». Parimenti censurata è la decisione inerente al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che in merito alla commisurazione giudiziale della pena. 2.2. Con il ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali per non aver la Corte territoriale rilevato un error in procedendo (e comunque per non aver motivato in merito alla ritenuta eccezione di parte). In particolare, si assume che, in seno a giudizio d'appello camerale cartolare ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, nonostante l'assenza di istanza di trattazione orale, le conclusioni scritte del Pubblico Ministero sarebbero state notificate a cura della cancelleria al difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) solo il giorno antecedente all'udienza. Sarebbe stato così leso il diritto di difesa esercitabile mediante deposito di conclusioni scritte entro il quinto giorno antecedente all'udienza. La Corte territoriale non avrebbe altresì argomentato sul punto, nonostante fosse stata sollevata la relativa eccezione dalla stessa difesa in udienza. 3. Sono state depositate conclusioni, ex art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dalla Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso dell'inammissibilità di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili.2. Logicamente preliminare è la trattazione della questione sollevata con il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in ragione della natura pregiudiziale del dedotto error in procedendo. 2.1. Il motivo in esame è inammissibile. 2.2. In merito occorre muovere da quanto statuito da Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941, per cui, in tema di giudizio d'appello celebrato con le forme del contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137 del 2020 (conv., con nnodif., dalla I. n. 176 del 2020) la trasmissione non immediata delle conclusioni del Pubblico Ministero al difensore dell'imputato, come disposto dal comma 2 del predetto articolo, non integra di per sé una violazione del diritto di difesa, in quanto, stante il carattere tassativo delle nullità e l'assenza di una sanzione processuale per tale ipotesi, è necessario specificare il concreto pregiudizio derivatone alle ragioni della difesa, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie. 2.3. Orbene, il principio di cui innanzi trova applicazione anche nel caso di specie, caratterizzato dalla trasmissione delle conclusioni al difensore dell'imputato il giorno antecedente all'udienze fissata per la decisione dell'appello. Il ricorrente non ha difatti specificato il concreto pregiudizio derivante alle ragioni della difesa con riferimento a conclusioni con le quali, come emerge dagli atti processuali ai quali la Suprema Corte ha accesso in considerazione dell'error dedotto, in soli quattro righi ci si è limitati ad una mera formale richiesta di rigetto dell'appello priva di qualsivoglia argomentazione. Quanto alla deduzione per la quale, essendo state trasmesse le conclusioni solo il giorno antecedente all'udienza, la difesa non avrebbe potuto rispettare il termine dei cinque giorni antecedenti all'udienza per il deposito di conclusioni scritte, rileva la circostanza per cui la difesa non ha provveduto ad effettuare istanza volta ad ottenere un differimento della discussione dell'appello né istanza di restituzione nel termine ex art. 175 cod. proc. pen. che, sostanzialmente e inammissibilmente, vorrebbe ottenere con il motivo di ricorso in esame. 3. Il primo profilo dedotto con il motivo unico del ricorso proposto dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. 3.1. Deve preliminarmente ribadirsi che, in riferimento alle condizioni per l'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, ai fini della concedibilità o del diniego della fattispecie di lieve entità, il giudice è tenuto a complessivamente valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, in motivazione; Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dep. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, sviluppando considerazioni di certa conducenza ai fini di interesse e sulla base del diritto vivente in materia. Nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo, il Giudice delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 20130/2022, Donato, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 15490/2022, Gonzales, cit., in motivazione). 3.2. Orbene, la Corte territoriale, nel confermare la sentenza di primo grado, ha dato corso ad una complessiva valutazione dei termini di fatto della vicenda in esame, in conformità all'indirizzo ora richiamato, giungendo ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto potesse considerarsi di «lieve entità». Il giudice di secondo grado, all'esito di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede in quanto congruamente, coerentemente e logicamente motivate, ha in particolare escluso la minima offensività penale della condotta dell'imputato collocandola in una «valutazione globale del fatto» tale da considerare mezzi, modalità e circostanze dell'azione nonché quantità e qualità della sostanza stupefacente. È stato difatti argomentato dalla diversità di stupefacente (Hashish ed eroina) e dall'apprezzabile entità del dato ponderale della sostanza sequestrata, per un totale di 8.844 dosi medie di hashish e 76 dosi medie di eroina. Gli elementi di cui innanzi sono stati poi letti alla luce anche del rinvenimento nell'abitazione dell'imputato non solo del detto stupefacente ma anche di manoscritti recanti la contabilità della relativa attività illecita in materia di stupefacenti. 4. In merito al profilo inerente al trattamento sanzionatorio, va ribadito che la valutazione dei vari elementi ai fini della commisurazione giudiziale della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato, come nella specie, nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragguaglio illogico (ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del 11/12/2019, dep. 2020, Tanga, in motivazione; Sez. 2, n. 45312 del 13/11/2015, Luparello, in motivazione). Quanto innanzi è da escludersi nella specie, avendo peraltro la Corte territoriale esplicitamente fatto riferimento al discostamento dal minimo edittale per soli sei mesi di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, peraltro in fattispecie con riferimento alla quale, come precisato dal giudice d'appello, non vi è stato da parte del giudice di primo grado alcun aumento per la continuazione (interna allo stesso capo d'imputazione). 4.1. Circa il profilo inerente alle circostanze attenuanti generiche, infine, rileva evidenziare che il giudice d'appello non è tenuto a motivare in merito al loro diniego sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione (ex plurimis: Sez. 4, n. 27595 del 11/05/2022, Omogiate, in motivazione; Sez. 4, n. 15492 del 22/03/2022, Ferro, in motivazione; Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallonei, Rv. 281999-02; Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249-01; Sez. 4, n. 86 del 27/09/1989, dep. 1990, Amarante, Rv. 182959-01; circa il difetto di specificità dei motivi d'appello quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, si veda, per tutte, Sez. U, n. 8825, del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01). 4.1.1. Sotto tale aspetto, quindi, la censura si mostra inammissibile, per difetto di specificità, laddove, peraltro in ipotesi di c.d. «doppia conforme», neanche prospetta che i motivi d'appello non abbiano riproposto, ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi. 4.1.2. A quanto innanzi deve comunque aggiungersi, nel merito cassatorio, la manifesta infondatezza della doglianza. Deve premettersi che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto ma richiede elementi, di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego del riconoscimento delle stesse (Sez. 4, n. 20132 del 19/04/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01, nonché la conforme Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, Stelinato, Rv. 195339-01). Il loro riconoscimento è difatti oggetto di un giudizio di fatto che presuppone l'emersione ovvero l'allegazione di elementi idonei a fondare l'invocata mitigazione sanzionatoria, la cui assenza ne legittima il diniego da parte del giudice di merito che, allo scopo di giustificarlo, non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti ovvero rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o, in ogni caso, rilevanti allo scopo di dimostrare la negativa connotazione della personalità dell'agente (ex plurimis: Sez. 4, n. 20132/2022, Guccione, in motivazione; Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, in motivazione; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899- 01). Ne consegue, nella specie, la manifesta infondatezza del motivo di ricorso in esame circa la prospettata sussistenza dei vizi della sentenza impugnata, emergendo la preponderante valutazione, in termini negativi, oltre che delle descritte modalità del fatto, della condotta di vita anteatta dell'imputato, in quanto recidivo reiterato, specifico ed infraquinquennale. 5. In conclusione, all'inammissibilità dei ricorsi proposti nell'interesse dell'imputato segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricor
Sentenza Cassazione n. 48226/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris