CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13538/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta base del trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 per il quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione e C 2000,00 di multa, è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità. La sentenza è sorretta da congrua e adeguata motivazione là dove ha rilevato i profili di personalità dell'arresto, pregiudicato, sicchè ha ritenuto non rivisitabile il trattamento sanzionatorio ritenuto "appena sufficiente" (cfr pag. 3) rispetto alla gravità del fatto. Motivazione tutt'altro che omessa e corretta sul piano del diritto dovendosi ritenersi adempiuto l'obbligo di motivazione del giudice di merito sulla determinazione in concreto della misura della pena, allorchè siano indicati nella sentenza gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, Waychey e altri, Rv. 258410). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 feb