CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32435/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la pronuncia di condanna del ricorrente alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; rilevato che il ricorso è inammissibile perché i motivi, con cui il ricorrente ha censurato l'applicazione della recidiva e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sono tesi a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono riproduttivi di profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito; considerato, in particolare, che, quanto alla recidiva, il Giudice di appello ha correttamente valorizzato i plurimi precedenti a carico del ricorrente, non sottraendosi all'onere di evidenziare la maggiore pericolosità sociale del medesimo ricorrente proprio alla luce della relazione tra il reato commesso nel caso di specie e la sua pregressa storia criminale; rilevato, con riferimento alle attenuanti generiche, che la Corte territoriale ha dato conto degli elementi ostativi al riconoscimento della mitigazione sanzionatoria, quali l'arresto in flagranza, i precedenti del ricorrente e la violazione della misura di sicurezza; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de