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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 35001/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6546/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaA.

Secchi, n. 9 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Risorgimento, n.19; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 184/23, depositata il 14 febbraio 2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], prima dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria nelle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eletto alla medesima carica, per sen- tirne accertare l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 2, primo comma, nn. 8 e 11, della legge23 aprile 1981, n. 154, in quanto dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone con la qualifica di dirigente medico di prima fascia, con la dichiarazione di decadenza e la surroga di essa attrice nella predetta carica.

Si costituì l'Afflitto, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto.

1.1. Con ordinanza del 14 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda.

2. L'impugnazione proposta dalla Bausoneè stata rigettata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 16 febbraio 2023.

Premesso che la normativa in materia d'ineleggibilità mira ad evitare l'al- terazione della par condiciotra i candidati ricollegabile all'influenza che alcuni di essi potrebbero esercitare sul corpo elettorale, e precisato che le relative disposizioni sono di stretta interpretazione, in quanto aventi portata deroga- toria rispetto al diritto di elettorato passivo sancito in via generale dall'art. 51 Cost., la Corte ha affermato che l'ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo com- ma, n. 8 della legge n. 154 del 1981 è limitata al direttore generale, al diret- tore amministrativo e al direttore sanitario delle Asp, e non si estende ad altre figure dirigenziali, considerate di minore esponenza.

Rilevato che all'Afflitto era stato conferito l'incarico professionale di alta specializzazione di Medicina necroscopica, con compiti di direzione e organiz- zazione della struttura affidatagli, ha ritenuto che quest'ultima costituisse una area dell'Unità operativa complessa di Medicina legale, configurabile come articolazione del Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Crotone, escludendo che egli fosse titolare di funzioni apicali, dal momento che, come emergeva dal contratto individuale di lavoro, la fissazione degli obiettivi da conseguire era rimessa al capo del dipartimento, mentre l'autonomia professionale del convenuto era limitata alla scelta dellemodalità per il loro conseguimento.

La Corte ha escluso inoltre la sussistenza della causa d'ineleggibilità pre- vista dall'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, osservando che, alla stregua dell'organizzazione dell'Asp di Crotone, l'esercizio delle fun- zioni descritte da tale disposizione spettava al Dipartimento dei servizi tec- nico-amministrativi.

3. Avverso la predetta sentenza la Bausone ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria.

L'Afflitto h a resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto depositato il 26 aprile 2023, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., ridotto della metà ai sensi dell'art. 22, comma undicesimo, secondo periodo, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e decorrente dalla notificazione del ricorso, effet- tuata il 17 marzo 2023.

2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge n. 154 del 1981, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 27, comma primo, lett. c), del CCNL 1998/2001, degli artt. 6 e ss. del CCNL 2006/2009, del Piano delle attività medico-legali dell'Asp di Crotone adottato con deliberazione n. 549 del 2013 e dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 252 del 21 giugno 2016, osservando che, nell'escludere la sussistenza della causa d'ine- leggibilità di cui al n. 8 dell'art. 2, primo comma, cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle funzioni di gestione, direzione e responsabilità con- nesse all'incarico affidato all'Afflitto, nominato responsabile provinciale di me- dicina necroscopica, ed esercente tali funzioni per delega del direttore sani- tario.

Premesso che le leggi della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11,5 dicembre 2019, n. 53 e 2 luglio 2020, n. 14 hanno collocato l'attività necro- scopica tra gli obiettivi prioritari del Piano per la salute 2007-2009, attri- buendo al medico necroscopo particolari funzioni, rileva che tale soggetto, oltre a rientrarenei quadri dirigenziali, agisce anche come pubblico ufficiale, in qualità di delegato dell'ufficiale di stato civile, concorrendo a formare e manifestare la volontà della [OSCURATO:PERSONA] in materia sanitaria, e distinguendosi pertanto dagli altri dipendenti dell'Asp.3.

Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, sostenendo che l'ampia formulazione di tale disposizione consente di esten- derne l'ambito applicativo agl'impiegati titolari anche di poteri di sola rappre- sentanza, così come a quelli titolari di poteri di organizzazione o coordina- mento, in considerazione dell'influenza che gli stessi possono esercitare sul personale dell'ente.

Aggiunge che lo svolgimento delle funzioni del medico necroscopo crea un rapporto con i familiari dei defunti, che colloca il titolare in una posizione ben diversa da quella degli altri medici dell'Asp, consenten- dogli di esercitare un condizionamento sull'orientamento degli elettori.

4. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti con- troversie decisivi per il giudizio , rilevando che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle particolari funzioni attribuite al medico necroscopo, e dallo stesso esercitate per delega del direttore sanitario, né dell'incarico di respon- sabile provinciale allo stesso conferito e del cospicuo numero di preferenze riportate dal convenuto proprio nell'ambito del territorio dell'Asp presso la quale esercita le proprie funzioni.

5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati.

Ai fini dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2, primo comma, n. 8 della legge n. 154 del 1981(rimasto in vigore per l'elezione alla carica di consigliere regionale anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ne ha disposto l'abrogazione per l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali), la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente all'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuila soppressione dell'ufficiodi direzione delle unità sanitarie locali , disposta dal d.lgs. 30 di- cembre 1992, n. 502nell'ambito del riordino della disciplina del Servizio sa- nitario nazionale, non ha comportato il venir meno della causa d'ineleggibilità prevista da tale disposizione nei confronti dei dipendenti facenti parte del predetto ufficio, giacché, avuto riguardo alla ratio dell'ineleggibilità, consi- stente nella rimozione delle situazioni potenzialmente inquinanti la libertà di voto, la stessa è destinata a continuare ad operare anche nell'ambito del nuovo sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle tre attuali figure di vertice dell'azienda, ovverosia al direttore generale, al direttore sanitario e al direttore amministrativo, nonché con riferimento a quelle eventuali ulteriori figure alle quali la legge attribuisca funzioni apicali assimilabili a quelle svolte dai predetti organi (cfr. Cass., Sez.

I, 21/03/2007, n. 6810; 29/11/2000, nn. 15284e 15285).

Tale assimilabilità è stata nella specie esclusa, con motivazione giuridica- mente corretta e logicamente coerente, sulla base di un approfondito esame delle funzioni spettanti al candidato eletto in qualità di titolare dell'incarico di Medicina necroscopica, avendo la Corte territoriale rilevato che tale incarico comporta l'attribuzione di compiti di direzione ed organizzazione limitati alla struttura affidata all'Afflitto, la quale costituisce soltanto un ' area dell'Unità operativa complessa di Medicina legale, a sua volta configurabile come un'ar- ticolazione del Dipartimento di prevenzione dell'Asp, ed avendo altresì preci- sato che il convenuto non è abilitato ad operare in piena autonomia, dal mo- mento che i predetti compiti devono essere svolti in funzione del consegui- mento di obiettivi la cui fissazione non è demandata a lui stesso, ma al Diret- tore del Dipartimento.

Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata trovano conferma nel confronto tra la portata circoscritta dei compiti inerenti all'incarico confe- rito all'Afflittoe l'ampiezza delle funzioni attribuite invece al direttore gene- rale, al direttore sanitario e al direttore amministrativo delle usl, ai sensi dello art. 3, commi 1-quater, 1-quinquies, 6 e 7 del d.lgs. n. 502 del 1992: le prime, infatti, pur comprendendo l'utilizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarieassegnate all'ufficio, hanno ad oggetto un o specifico settore di attività dell'Asp,affidato peraltro ad un'articolazione organizzativa più ampia, e il loro esercizio risulta comunque orientato al conseguimento di obiettivi individuati da un organo superiore, cui è demandata anche la verifica dei ri- sultati ottenuti; le seconde riguardano invece l'intera attività dell'azienda, e comprendono rispettivamente la gestione e la rappresentanza della stessa, con il potere di nominare i responsabili delle strutture operative e il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse nonché l'impar- zialità eil buon andamento dell'azione amministrativa, la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, e la direzione dei servizi am- ministrativi dell'azienda.

Nessun rilievo possono assumere, in contrario, né la dimensione territo- riale dei poteri spettanti al medico necroscopo, coincidente con la competenza dell'azienda sanitaria di appartenenza, né l'efficacia esterna degli atti da lui posti in essere in qualità di ufficiale di stato civile, trattandosi di elementi non menzionati in alcun modo dall'art. 2, primo comma, n. 8, della legge n. 154 del 1981, il quale, nell'individuare i presupposti dell'ineleggibilità, fa riferi- mento, in coerenza con la ratio della s tessa, esclusivamente alla posizione apicale ricoperta dal candidato nell'ambito dell'organizzazione dell'usl, rite- nuta idonea aconsentirgli l'esercizio di una captatio benevolentiaeo un metus publicae potestatisnei confronti degli elettori, con conseguente alterazione della par condicio tra i candidati .

Per le medesime ragioni, devono ritenersi ininfluenti le modalità della designazionedel dipendente destinato all'eserci- zio delle predette funzioni, le quali, peraltro, consistono in una delega del direttore sanitario soltanto nel caso in cui le stesse sianoesercitateall'interno di un ospedale, mentre nel caso in cui, come nella specie,le medesime fun- zioni sianoesercitate presso un'usl , si risolvono nella mera assegnazione al relativo ufficio, operante nell'ambito delle competenze istituzionali dell'a- zienda (cfr. art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l'approva- zione del regolamento di polizia mortuaria). 6.Il secondo motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ alla correzione della mo- tivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini dell'esclusione della causa d'ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, si è limitata a rilevare che nell'ambito dell'Asp di Crotone l'esercizio delle funzioni di rappresentanza o dei poteri di organizzazione o coordinamento del personale spetta al Dipartimento dei servizi tecnico-am- ministrativi.

Tale affermazione, implicando logicamente che il riferimento alle aziende dipendenti dalla regione, contenuto nella norma in esame, includa anche le usl, i cui dipendenti, se investiti delle predette funzioni, dovrebbero quindi considerarsi ineleggibili alla carica di consigliere regionale, non tiene conto del carattere speciale della causa d'ineleggibilità prevista dal n. 8 dell'art. 2, primo comma, cit., il cui riferimento specifico ai dipendenti delle usl consente di escludere che, al di fuori dell'ipotesi in cui siano investiti delle funzioni ivi descritte, gli stessi possano essere considerati ugualmente ineleggibili ai sensi del n. 11 della medesima disposizione, in quanto operanti al servizio di un'a- zienda dipendente dalla regione: in tal senso depone non soltanto il principio generale secondo cui le norme che prevedono cause d'ineleggibilità hanno carattere eccezionale,introducendo limitazioni al diritto di elettorato passivo, e devono quindi essere interpretate restrittivamente, in quanto poste in de- roga all'art. 51 Cost., ma anche e soprattutto la chiara intenzione del legisla- tore di regolare specificamente ed esaustivamente,con la disposizione di cui al n. 8 dell'art. 2, primo comma, cit.,la materia dell'ineleggibilità per i dipen- denti delle usl (cfr. Cass., Sez.

I, 15/05/1996, n. 4511; v. ancheCass., Sez.

I,12/12/2011, n. 26532).

Nessun rilievo può dunque assumere, ai fini de lla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, la circostanza che, nell'ambito del riordino del Servizio sa- nitario nazionale disposto dal d.lgs. n. 502 del 1992, le usl, originariamente configurate dall'art. 15, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 come strutture organizzative dei comunisingoli o associati e delle comunità montane, siano state trasformate in aziende strumentali della regione, dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, non risultando tale qualificazione sufficiente a comportarne l'equiparazione, ai fini che qui interessano, agli altri istituti, consorzi o aziende dipendenti dagli enti territo- riali, i cui amministratori e dipendenti risultano ineleggibili, se investiti difun- zioni di rappresentanza o di poteri di organizzazione e coordinamento.

Il diverso trattamento in tal modo riservato ai dipendenti delle usl, la cui ineleggibilità risulta limitata alla sola ipotesi in cui gli stessi siano investiti di funzioni apicali, non può d'altronde ritenersicontrastante con gli artt. 3 e 51 Cost., costituendo manifestazione della discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione dei limiti di accesso dei cittadini alle cariche politiche (cfr. ex plurimis, Corte cost., ord. n. 276 del 2012, sent. 240 del 2008 e n. 160 del 1997), le cui modalità di esercizio appaiono nella specie tutt'altro che irragionevoli, avuto riguardo al generalizzato riconoscimento della natura di- rigenziale delle funzioni attribuite ai medici nell'ambito delle strutture sanita- rie, emergente dal d.lgs. n. 502 del 1992, e dell'eccessivo ampliamento dell'ambito di operatività dell'art. 2, primo comma, n. 8, della legge n. 154 del 1981 che ne conseguirebbe, ove tale disposizione fosse ritenutaapplica- bile a tutti i dipendenti investiti di funzioni dirigenziali.

7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione del controricorrente.

T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6546/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, viaA. Secchi, n. 9 ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, piazza Risorgimento, n.19; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 184/23, depositata il 14 febbraio 2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], prima dei candidati non eletti alla carica di Consigliere regionale della Regione Calabria nelle elezioni indette per il 3-4 ottobre 2021, convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA], eletto alla medesima carica, per sen- tirne accertare l'ineleggibilità ai sensi dell'art. 2, primo comma, nn. 8 e 11, della legge23 aprile 1981, n. 154, in quanto dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone con la qualifica di dirigente medico di prima fascia, con la dichiarazione di decadenza e la surroga di essa attrice nella predetta carica. Si costituì l'Afflitto, e resistette alla domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Con ordinanza del 14 marzo 2022, il Tribunale di Catanzaro rigettò la domanda. 2. L'impugnazione proposta dalla Bausoneè stata rigettata dalla Corte d'appello di Catanzaro con sentenza del 16 febbraio 2023. Premesso che la normativa in materia d'ineleggibilità mira ad evitare l'al- terazione della par condiciotra i candidati ricollegabile all'influenza che alcuni di essi potrebbero esercitare sul corpo elettorale, e precisato che le relative disposizioni sono di stretta interpretazione, in quanto aventi portata deroga- toria rispetto al diritto di elettorato passivo sancito in via generale dall'art. 51 Cost., la Corte ha affermato che l'ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo com- ma, n. 8 della legge n. 154 del 1981 è limitata al direttore generale, al diret- tore amministrativo e al direttore sanitario delle Asp, e non si estende ad altre figure dirigenziali, considerate di minore esponenza. Rilevato che all'Afflitto era stato conferito l'incarico professionale di alta specializzazione di Medicina necroscopica, con compiti di direzione e organiz- zazione della struttura affidatagli, ha ritenuto che quest'ultima costituisse una area dell'Unità operativa complessa di Medicina legale, configurabile come articolazione del Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Crotone, escludendo che egli fosse titolare di funzioni apicali, dal momento che, come emergeva dal contratto individuale di lavoro, la fissazione degli obiettivi da conseguire era rimessa al capo del dipartimento, mentre l'autonomia professionale del convenuto era limitata alla scelta dellemodalità per il loro conseguimento. La Corte ha escluso inoltre la sussistenza della causa d'ineleggibilità pre- vista dall'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, osservando che, alla stregua dell'organizzazione dell'Asp di Crotone, l'esercizio delle fun- zioni descritte da tale disposizione spettava al Dipartimento dei servizi tec- nico-amministrativi. 3. Avverso la predetta sentenza la Bausone ha proposto ricorso per cas- sazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. L'Afflitto h a resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità del controricorso, in quanto depositato il 26 aprile 2023, e quindi successivamente alla scadenza del termine di cui all'art. 370, primo comma, cod. proc. civ., ridotto della metà ai sensi dell'art. 22, comma undicesimo, secondo periodo, del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, e decorrente dalla notificazione del ricorso, effet- tuata il 17 marzo 2023. 2. Con il primo motivo d'impugnazione, la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, della legge n. 154 del 1981, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell'art. 27, comma primo, lett. c), del CCNL 1998/2001, degli artt. 6 e ss. del CCNL 2006/2009, del Piano delle attività medico-legali dell'Asp di Crotone adottato con deliberazione n. 549 del 2013 e dell'atto aziendale approvato con deliberazione n. 252 del 21 giugno 2016, osservando che, nell'escludere la sussistenza della causa d'ine- leggibilità di cui al n. 8 dell'art. 2, primo comma, cit., la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle funzioni di gestione, direzione e responsabilità con- nesse all'incarico affidato all'Afflitto, nominato responsabile provinciale di me- dicina necroscopica, ed esercente tali funzioni per delega del direttore sani- tario. Premesso che le leggi della Regione Calabria 19 marzo 2004, n. 11,5 dicembre 2019, n. 53 e 2 luglio 2020, n. 14 hanno collocato l'attività necro- scopica tra gli obiettivi prioritari del Piano per la salute 2007-2009, attri- buendo al medico necroscopo particolari funzioni, rileva che tale soggetto, oltre a rientrarenei quadri dirigenziali, agisce anche come pubblico ufficiale, in qualità di delegato dell'ufficiale di stato civile, concorrendo a formare e manifestare la volontà della [OSCURATO:PERSONA] in materia sanitaria, e distinguendosi pertanto dagli altri dipendenti dell'Asp.3. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, sostenendo che l'ampia formulazione di tale disposizione consente di esten- derne l'ambito applicativo agl'impiegati titolari anche di poteri di sola rappre- sentanza, così come a quelli titolari di poteri di organizzazione o coordina- mento, in considerazione dell'influenza che gli stessi possono esercitare sul personale dell'ente. Aggiunge che lo svolgimento delle funzioni del medico necroscopo crea un rapporto con i familiari dei defunti, che colloca il titolare in una posizione ben diversa da quella degli altri medici dell'Asp, consenten- dogli di esercitare un condizionamento sull'orientamento degli elettori. 4. Con il terzo motivo,la ricorrente lamenta l'omesso esame di fatti con- troversie decisivi per il giudizio , rilevando che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle particolari funzioni attribuite al medico necroscopo, e dallo stesso esercitate per delega del direttore sanitario, né dell'incarico di respon- sabile provinciale allo stesso conferito e del cospicuo numero di preferenze riportate dal convenuto proprio nell'ambito del territorio dell'Asp presso la quale esercita le proprie funzioni. 5. Il primo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, in quanto aventi ad oggetto profili diversi della medesima questione, sono infondati. Ai fini dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 2, primo comma, n. 8 della legge n. 154 del 1981(rimasto in vigore per l'elezione alla carica di consigliere regionale anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che ne ha disposto l'abrogazione per l'elezione dei consiglieri comunali e provinciali), la sentenza impugnata si è infatti attenuta puntualmente all'o- rientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuila soppressione dell'ufficiodi direzione delle unità sanitarie locali , disposta dal d.lgs. 30 di- cembre 1992, n. 502nell'ambito del riordino della disciplina del Servizio sa- nitario nazionale, non ha comportato il venir meno della causa d'ineleggibilità prevista da tale disposizione nei confronti dei dipendenti facenti parte del predetto ufficio, giacché, avuto riguardo alla ratio dell'ineleggibilità, consi- stente nella rimozione delle situazioni potenzialmente inquinanti la libertà di voto, la stessa è destinata a continuare ad operare anche nell'ambito del nuovo sistema, sia pure con esclusivo riferimento alle tre attuali figure di vertice dell'azienda, ovverosia al direttore generale, al direttore sanitario e al direttore amministrativo, nonché con riferimento a quelle eventuali ulteriori figure alle quali la legge attribuisca funzioni apicali assimilabili a quelle svolte dai predetti organi (cfr. Cass., Sez. I, 21/03/2007, n. 6810; 29/11/2000, nn. 15284e 15285). Tale assimilabilità è stata nella specie esclusa, con motivazione giuridica- mente corretta e logicamente coerente, sulla base di un approfondito esame delle funzioni spettanti al candidato eletto in qualità di titolare dell'incarico di Medicina necroscopica, avendo la Corte territoriale rilevato che tale incarico comporta l'attribuzione di compiti di direzione ed organizzazione limitati alla struttura affidata all'Afflitto, la quale costituisce soltanto un ' area dell'Unità operativa complessa di Medicina legale, a sua volta configurabile come un'ar- ticolazione del Dipartimento di prevenzione dell'Asp, ed avendo altresì preci- sato che il convenuto non è abilitato ad operare in piena autonomia, dal mo- mento che i predetti compiti devono essere svolti in funzione del consegui- mento di obiettivi la cui fissazione non è demandata a lui stesso, ma al Diret- tore del Dipartimento. Le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata trovano conferma nel confronto tra la portata circoscritta dei compiti inerenti all'incarico confe- rito all'Afflittoe l'ampiezza delle funzioni attribuite invece al direttore gene- rale, al direttore sanitario e al direttore amministrativo delle usl, ai sensi dello art. 3, commi 1-quater, 1-quinquies, 6 e 7 del d.lgs. n. 502 del 1992: le prime, infatti, pur comprendendo l'utilizzazione delle risorse umane, tecniche e finanziarieassegnate all'ufficio, hanno ad oggetto un o specifico settore di attività dell'Asp,affidato peraltro ad un'articolazione organizzativa più ampia, e il loro esercizio risulta comunque orientato al conseguimento di obiettivi individuati da un organo superiore, cui è demandata anche la verifica dei ri- sultati ottenuti; le seconde riguardano invece l'intera attività dell'azienda, e comprendono rispettivamente la gestione e la rappresentanza della stessa, con il potere di nominare i responsabili delle strutture operative e il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse nonché l'impar- zialità eil buon andamento dell'azione amministrativa, la direzione dei servizi sanitari ai fini organizzativi ed igienico-sanitari, e la direzione dei servizi am- ministrativi dell'azienda. Nessun rilievo possono assumere, in contrario, né la dimensione territo- riale dei poteri spettanti al medico necroscopo, coincidente con la competenza dell'azienda sanitaria di appartenenza, né l'efficacia esterna degli atti da lui posti in essere in qualità di ufficiale di stato civile, trattandosi di elementi non menzionati in alcun modo dall'art. 2, primo comma, n. 8, della legge n. 154 del 1981, il quale, nell'individuare i presupposti dell'ineleggibilità, fa riferi- mento, in coerenza con la ratio della s tessa, esclusivamente alla posizione apicale ricoperta dal candidato nell'ambito dell'organizzazione dell'usl, rite- nuta idonea aconsentirgli l'esercizio di una captatio benevolentiaeo un metus publicae potestatisnei confronti degli elettori, con conseguente alterazione della par condicio tra i candidati . Per le medesime ragioni, devono ritenersi ininfluenti le modalità della designazionedel dipendente destinato all'eserci- zio delle predette funzioni, le quali, peraltro, consistono in una delega del direttore sanitario soltanto nel caso in cui le stesse sianoesercitateall'interno di un ospedale, mentre nel caso in cui, come nella specie,le medesime fun- zioni sianoesercitate presso un'usl , si risolvono nella mera assegnazione al relativo ufficio, operante nell'ambito delle competenze istituzionali dell'a- zienda (cfr. art. 4 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante l'approva- zione del regolamento di polizia mortuaria). 6.Il secondo motivo non merita accoglimento, pur dovendosi procedere, ai sensi dell'art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ alla correzione della mo- tivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui, ai fini dell'esclusione della causa d'ineleggibilità prevista dall'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, si è limitata a rilevare che nell'ambito dell'Asp di Crotone l'esercizio delle funzioni di rappresentanza o dei poteri di organizzazione o coordinamento del personale spetta al Dipartimento dei servizi tecnico-am- ministrativi. Tale affermazione, implicando logicamente che il riferimento alle aziende dipendenti dalla regione, contenuto nella norma in esame, includa anche le usl, i cui dipendenti, se investiti delle predette funzioni, dovrebbero quindi considerarsi ineleggibili alla carica di consigliere regionale, non tiene conto del carattere speciale della causa d'ineleggibilità prevista dal n. 8 dell'art. 2, primo comma, cit., il cui riferimento specifico ai dipendenti delle usl consente di escludere che, al di fuori dell'ipotesi in cui siano investiti delle funzioni ivi descritte, gli stessi possano essere considerati ugualmente ineleggibili ai sensi del n. 11 della medesima disposizione, in quanto operanti al servizio di un'a- zienda dipendente dalla regione: in tal senso depone non soltanto il principio generale secondo cui le norme che prevedono cause d'ineleggibilità hanno carattere eccezionale,introducendo limitazioni al diritto di elettorato passivo, e devono quindi essere interpretate restrittivamente, in quanto poste in de- roga all'art. 51 Cost., ma anche e soprattutto la chiara intenzione del legisla- tore di regolare specificamente ed esaustivamente,con la disposizione di cui al n. 8 dell'art. 2, primo comma, cit.,la materia dell'ineleggibilità per i dipen- denti delle usl (cfr. Cass., Sez. I, 15/05/1996, n. 4511; v. ancheCass., Sez. I,12/12/2011, n. 26532). Nessun rilievo può dunque assumere, ai fini de lla configurabilità della fattispecie di cui all'art. 2, primo comma, n. 11 della legge n. 154 del 1981, la circostanza che, nell'ambito del riordino del Servizio sa- nitario nazionale disposto dal d.lgs. n. 502 del 1992, le usl, originariamente configurate dall'art. 15, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 come strutture organizzative dei comunisingoli o associati e delle comunità montane, siano state trasformate in aziende strumentali della regione, dotate di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale, non risultando tale qualificazione sufficiente a comportarne l'equiparazione, ai fini che qui interessano, agli altri istituti, consorzi o aziende dipendenti dagli enti territo- riali, i cui amministratori e dipendenti risultano ineleggibili, se investiti difun- zioni di rappresentanza o di poteri di organizzazione e coordinamento. Il diverso trattamento in tal modo riservato ai dipendenti delle usl, la cui ineleggibilità risulta limitata alla sola ipotesi in cui gli stessi siano investiti di funzioni apicali, non può d'altronde ritenersicontrastante con gli artt. 3 e 51 Cost., costituendo manifestazione della discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione dei limiti di accesso dei cittadini alle cariche politiche (cfr. ex plurimis, Corte cost., ord. n. 276 del 2012, sent. 240 del 2008 e n. 160 del 1997), le cui modalità di esercizio appaiono nella specie tutt'altro che irragionevoli, avuto riguardo al generalizzato riconoscimento della natura di- rigenziale delle funzioni attribuite ai medici nell'ambito delle strutture sanita- rie, emergente dal d.lgs. n. 502 del 1992, e dell'eccessivo ampliamento dell'ambito di operatività dell'art. 2, primo comma, n. 8, della legge n. 154 del 1981 che ne conseguirebbe, ove tale disposizione fosse ritenutaapplica- bile a tutti i dipendenti investiti di funzioni dirigenziali. 7. Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al rego- lamento delle spese processuali, avuto riguardo all'irrituale costituzione del controricorrente. T
Sentenza Cassazione n. 35001/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris