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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21730/2023

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5087/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , ANDREA DELL’OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 53/2018 depositata il02/08/2018 R.G.N. 2/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Trento, è stato accertato, tra l’altro, il diritto di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al computo nell’orario medio giornaliero di 24 minuti della retribuzione oraria tabellare del parametro di riferimento per lo svolgimento delle mansioni di agente unico, con condanna di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza dalla sospensione dei pagamenti; a supporto della decisione, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante l’avvenuto recesso della società dall’accordo collettivo aziendale del 16 dicembre 1975 -il cui art. 1 prevedeva che “L’orario medio giornaliero di lavoro per l’autista quando svolge le mansioni di agente unico verrà fissato in ore 6,49 ed agli effetti della media lavorativa il turno sarà maggiorato di 40 minuti … Al predetto personale verrà inoltre corrisposto, per le maggiori prestazioni richieste, una indennità giornaliera di L. 800 per ogni turno o frazione di turno” -, così come integrato/modificato, all’art. 1, comma 1, dai successivi verbali di accordo del 4 luglio 1986 (punto 1) e del 20 giugno 2001, e, al comma 3, dai successivi verbali di accordo del 28 settembre 1978 (punto 1) e del 1° agosto 1980 (punto 4); in particolare, il predetto giudice ha evidenziato che l’introduzione dell’agente unico sugli autobus, con eliminazione della presenza del bigliettaio, era stata « disciplinata dalle parti collegando la maggior gravosità della prestazione dell’autista/conducente a una maggiore retribuzione, riconosciuta attraverso una diminuzione dell’orario di lavoro effettivo a parità di retribuzione.

Sinallagma, questo, che è rimasto invariato, sia pure modulato con una compensazione anche in termini di maggior numero di ore di riposo, pure con gli accordi del 2001.

Premesso che non vi è alcuna norma comunitaria che disciplina la materia e che le affermazioni circa la non maggior gravosità della prestazione dell’autista/conducente a seguito della soppressione della presenza del bigliettaio o addirittura della mera liberalità della elargizione della stessa retribuzione a prestazione di lavoro ridotta in termini di tempo, sono palesemente destituite di fondamento, come si ricava da considerazioni di comune esperienza, sia dai regolamenti e ordini di servizio prodotti in giudizio dai quali risulta che, abolita la figura del bigliettaio, è compito dell’autista non solo la guida ma anche il mantenimento dell’ordine e del rispetto delle regole da parte dei viaggiatori (…), l’esistenza di un sinallagma tra le modalità della prestazione e la struttura dell’orario di lavoro a parità di retribuzione impedisce al recesso della società datrice di lavoro di sortire gli effetti che la stessa vorrebbe ovvero di pretendere la stessa prestazione di agente unico ma senza riconoscimento di riduzioni di orario giornaliero e di riposi a parità di retribuzione.

A ciò va aggiunto che gli accordi sindacali quali quelli di cui si tratta, che non sono diretti solo a concordare forme di organizzazione o modalità di esecuzione della prestazione che rientrano nella libera discrezionalità del datore di lavoro, ma sono invece diretti a definire in termini di quantità e qualità la prestazione dovuta e la retribuzione corrispondente alla quantità e qualità della prestazione così definita, entrano a far parte dei contratti individuali, di cui costituiscono l’oggetto principale. (…) Il mantenimento in termini monetari della retribuzione mensile, su cui insiste l’appellata, non significa affatto che non vi sia stata una riduzione della stessa se l’identità della somma corrisposta è accompagnata, come ammesso, da un aumento in termini di orario della prestazione di lavoro»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, affidato a tre motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.).

Considerato che: con il primo motivo, la società ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1362 e ss. c.c., con riferimento sia all’art. 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri-internavigatori mobilità T.P.L., sia all’ipotesi di accordo aziendale sottoscritta dalla società con le OO.SS. aziendali il 3 luglio 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame non abbia considerato che la società, una volta venuto meno l’accordo che aveva istituito e regolamentato negli anni la figura di agente unico, non aveva alcun limite entro il quale procedere a ridefinire i contenuti degli obblighi connessi a detta figura, se non quelli della Costituzione, della legge e del c.c.n.l.; e, nel caso specifico, nessuna violazione era stata effettuata, non essendo stato intaccato alcun diritto retributivo costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost., atteso che, alriguardo, nessuna domanda era stata proposta e nessuna indagine e nessuna comparazione era stata svolta dai precedenti giudici; lamenta, inoltre, che era stato omesso l’esame della norma della contrattazione collettiva nazionale che legittima le parti sociali a contrattare “le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese”; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 Cost., 2077 c.c., 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri-internavigatori (mobilità T.P.L.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia affermato l’erroneo principio dell’incorporazione del contratto aziendale nel contratto individuale di lavoro, omettendo per di più di considerare che, sebbene gli autisti avessero visto “eroso di dieci minuti il loro tempo di inoperosità”, non vi era stata alcuna lesione di diritti quesiti o riduzione della retribuzione al di sotto del minimo costituzionale; con il terzo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del contratto collettivo aziendale del 16 dicembre 1975 e 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità T.P.L.), con riferimento agli artt. 1175 c.c., 1374 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e, ancora, in subordine, violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che l’accordo istitutivo della figura di agente unico del servizio urbano non imponeva all’autista alcuna mansione aggiuntiva e che i compiti di mantenimento dell’ordine e del rispetto delleregole da parte dei viaggiatori integravano norme del comune vivere di ogni lavoratore a contatto con la clientela, non comportanti un maggior sforzo lavorativo; lamenta, infine, che la predetta Corte non abbia considerato la presenza di previsioni, contenute anche in accordi successivi, di un apposito compenso a fronte di mansioni aggiuntive espletate dall’agente unico.

Ritenuto che: i motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere; infatti, il giudicedel gravame ha desunto la maggiore gravosità delle mansioni di agente unico dalla previsione, contenuta nel sopra riportato art. 1 dell’accordo collettivo aziendale del 16 dicembre 1975, della “maggiorazione del turno” - agli effetti della media lavorativa -, insuscettibile di essere imputata a mera elargizione (secondo un criterio logico che rende plausibile una tale interpretazione della norma negoziale, tanto più che l’indennità giornaliera, del pari ivi prevista, di L. 800 per ogni turno o frazione di turno si aggiunge alla predetta maggiorazione, per come ricavabile dal termine “inoltre”), nonché - con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - da ordini di servizio (illustrati nello stesso ricorso) dai quali emergeva, tra l’altro, l’obbligo del personale di comunicare al viaggiatore trovato ad utilizzare le sigarette elettroniche a non farne uso, di far osservare le regole in materia di trasporto di animali,di adottare misure minime idonee a facilitare l’accessibilità al servizio di trasporto da parte di utenti con disabilità, di dare informazioni di varia natura agli utenti ; né rileva, in senso contrario, il riportato, in ricorso, art. 2 del c.c.n.l. del 27 novembre 2000 -dal quale si evincerebbe che i conducenti svolgono, all’occorrenza, informazioni alla clientela -già sol p erché non risulta che la questione dell’interpretazione di tale disposizione sia stata trattata nelle precedenti fasi di merito; peraltro, la disposizione in questione, risalendo ad epoca in cui la figura dell’agente unico era stata già istituita, può solo attestare la riferibilità di alcuni compiti alla qualifica d i conducente, ma non escludere in radice che lo svolgimento degli stessi abbia reso le funzioni connesse a tale qualifica più gravose di quelle disimpegnate prima della creazione della predetta figura; né rileva, ancora, la dedotta distinzione tra agente unico del servizio urbano ed agente unico del servizio extraurbano, fondata sull’espletamento solo ad opera del secondo dell’attività di vendita di titoli di viaggio, in quanto l’attività in questionenon coincide con quella, considerata invece nella sentenza impugnata, di“mantenimento dell’ordine e del rispetto delle regole da parte dei viaggiatori”; né rilevano, infine, gli accordi del 7 settembre 2016 e del 3 febbraio 2017 - dai quali, secondo la ricorrente, si evincerebbe che allorquando la società aveva inteso attribuire agli autisti urbani mansioni aggiuntive, ciò aveva sempre fatto prevedendo apposite forme di remunerazione - , in quanto gli accordi in questionesi riferiscono, parimenti, a ll’attività attinente al controllo dei titoli di viaggio, estranea a quella, sopra menzionata, valutata ai fini della decisioneimpugnata; ciò posto, il predetto giudice, con esaustiva motivazione assistita da logicità, ha ravvisato «l’esistenza di un sinallagma tra le modalità della prestazione e la struttura dell’orario di lavoro a parità di retribuzione», ossia un nesso di proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa sin dall’origine della costituzione della nuova figura, con conseguente impossibilità dialterazione in negativo, per i lavoratori, del nesso in questione, mediante un incremento dell’orario effettivo di lavoro a parità di retribuzione,equivalente, in sostanza,ad una diminuzione della retribuzione stessa; in tale prospettiva, le conclusioni contenute nella sentenza impugnata sonoin linea con l’orientamento di questa Corte (cfr., in tema, in fattispecie analoga, Cass. 22/05/2014, n. 11330, ove è affermato che « L ’ indennità di “ agente unico ” , prevista per i dipendenti postali, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamentea quelle di autist a , sicché ha causa retributivaed integra un obbligo contrattuale.

Ne consegue ch e , in assenza di concorde volontàdelle parti, non può essere ridotta - o soppressa ove siano mutate le condizioni aziendali- estendendosi ad essail principio della irriducibilità della retribuzione, desumibile dagl i artt. 2103 c.c. e 36 Cost., in quantovoce compensativa di particolari e gravosemodalità di svolgimento del lavoro»); il secondo motivo è assorbito; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto.

PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2 002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5087/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 257, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente a gli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , ANDREA DELL’OMARINO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentatie difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrenti- avverso la SENTENZAdella CORTE D'APPELLO di TRENTO n. 53/2018 depositata il02/08/2018 R.G.N. 2/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Trento, è stato accertato, tra l’altro, il diritto di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] al computo nell’orario medio giornaliero di 24 minuti della retribuzione oraria tabellare del parametro di riferimento per lo svolgimento delle mansioni di agente unico, con condanna di “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” al pagamento di quanto dovuto a tale titolo, con decorrenza dalla sospensione dei pagamenti; a supporto della decisione, il giudice di appello ha ritenuto irrilevante l’avvenuto recesso della società dall’accordo collettivo aziendale del 16 dicembre 1975 -il cui art. 1 prevedeva che “L’orario medio giornaliero di lavoro per l’autista quando svolge le mansioni di agente unico verrà fissato in ore 6,49 ed agli effetti della media lavorativa il turno sarà maggiorato di 40 minuti … Al predetto personale verrà inoltre corrisposto, per le maggiori prestazioni richieste, una indennità giornaliera di L. 800 per ogni turno o frazione di turno” -, così come integrato/modificato, all’art. 1, comma 1, dai successivi verbali di accordo del 4 luglio 1986 (punto 1) e del 20 giugno 2001, e, al comma 3, dai successivi verbali di accordo del 28 settembre 1978 (punto 1) e del 1° agosto 1980 (punto 4); in particolare, il predetto giudice ha evidenziato che l’introduzione dell’agente unico sugli autobus, con eliminazione della presenza del bigliettaio, era stata « disciplinata dalle parti collegando la maggior gravosità della prestazione dell’autista/conducente a una maggiore retribuzione, riconosciuta attraverso una diminuzione dell’orario di lavoro effettivo a parità di retribuzione. Sinallagma, questo, che è rimasto invariato, sia pure modulato con una compensazione anche in termini di maggior numero di ore di riposo, pure con gli accordi del 2001. Premesso che non vi è alcuna norma comunitaria che disciplina la materia e che le affermazioni circa la non maggior gravosità della prestazione dell’autista/conducente a seguito della soppressione della presenza del bigliettaio o addirittura della mera liberalità della elargizione della stessa retribuzione a prestazione di lavoro ridotta in termini di tempo, sono palesemente destituite di fondamento, come si ricava da considerazioni di comune esperienza, sia dai regolamenti e ordini di servizio prodotti in giudizio dai quali risulta che, abolita la figura del bigliettaio, è compito dell’autista non solo la guida ma anche il mantenimento dell’ordine e del rispetto delle regole da parte dei viaggiatori (…), l’esistenza di un sinallagma tra le modalità della prestazione e la struttura dell’orario di lavoro a parità di retribuzione impedisce al recesso della società datrice di lavoro di sortire gli effetti che la stessa vorrebbe ovvero di pretendere la stessa prestazione di agente unico ma senza riconoscimento di riduzioni di orario giornaliero e di riposi a parità di retribuzione. A ciò va aggiunto che gli accordi sindacali quali quelli di cui si tratta, che non sono diretti solo a concordare forme di organizzazione o modalità di esecuzione della prestazione che rientrano nella libera discrezionalità del datore di lavoro, ma sono invece diretti a definire in termini di quantità e qualità la prestazione dovuta e la retribuzione corrispondente alla quantità e qualità della prestazione così definita, entrano a far parte dei contratti individuali, di cui costituiscono l’oggetto principale. (…) Il mantenimento in termini monetari della retribuzione mensile, su cui insiste l’appellata, non significa affatto che non vi sia stata una riduzione della stessa se l’identità della somma corrisposta è accompagnata, come ammesso, da un aumento in termini di orario della prestazione di lavoro»; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, affidato a tre motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste; chiamata la causa all’adunanza camerale del 12 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, secondo comma, c.p.c.). Considerato che: con il primo motivo, la società ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 36 Cost., 1362 e ss. c.c., con riferimento sia all’art. 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri-internavigatori mobilità T.P.L., sia all’ipotesi di accordo aziendale sottoscritta dalla società con le OO.SS. aziendali il 3 luglio 2014, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del gravame non abbia considerato che la società, una volta venuto meno l’accordo che aveva istituito e regolamentato negli anni la figura di agente unico, non aveva alcun limite entro il quale procedere a ridefinire i contenuti degli obblighi connessi a detta figura, se non quelli della Costituzione, della legge e del c.c.n.l.; e, nel caso specifico, nessuna violazione era stata effettuata, non essendo stato intaccato alcun diritto retributivo costituzionalmente garantito ex art. 36 Cost., atteso che, alriguardo, nessuna domanda era stata proposta e nessuna indagine e nessuna comparazione era stata svolta dai precedenti giudici; lamenta, inoltre, che era stato omesso l’esame della norma della contrattazione collettiva nazionale che legittima le parti sociali a contrattare “le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese”; con il secondo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 Cost., 2077 c.c., 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri-internavigatori (mobilità T.P.L.), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta che il predetto giudice abbia affermato l’erroneo principio dell’incorporazione del contratto aziendale nel contratto individuale di lavoro, omettendo per di più di considerare che, sebbene gli autisti avessero visto “eroso di dieci minuti il loro tempo di inoperosità”, non vi era stata alcuna lesione di diritti quesiti o riduzione della retribuzione al di sotto del minimo costituzionale; con il terzo motivo - denunciando violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 3 del contratto collettivo aziendale del 16 dicembre 1975 e 27, comma 5, dell’ipotesi di accordo nazionale del 28 novembre 2015 di rinnovo del c.c.n.l. autoferrotranvieri- internavigatori (mobilità T.P.L.), con riferimento agli artt. 1175 c.c., 1374 c.c. e 1375 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e, ancora, in subordine, violazione e falsa applicazione delle norme sull’interpretazione del contratto, di cui agli artt. 1362 e ss. c.c.,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia omesso di considerare che l’accordo istitutivo della figura di agente unico del servizio urbano non imponeva all’autista alcuna mansione aggiuntiva e che i compiti di mantenimento dell’ordine e del rispetto delleregole da parte dei viaggiatori integravano norme del comune vivere di ogni lavoratore a contatto con la clientela, non comportanti un maggior sforzo lavorativo; lamenta, infine, che la predetta Corte non abbia considerato la presenza di previsioni, contenute anche in accordi successivi, di un apposito compenso a fronte di mansioni aggiuntive espletate dall’agente unico. Ritenuto che: i motivi primo e terzo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono da disattendere; infatti, il giudicedel gravame ha desunto la maggiore gravosità delle mansioni di agente unico dalla previsione, contenuta nel sopra riportato art. 1 dell’accordo collettivo aziendale del 16 dicembre 1975, della “maggiorazione del turno” - agli effetti della media lavorativa -, insuscettibile di essere imputata a mera elargizione (secondo un criterio logico che rende plausibile una tale interpretazione della norma negoziale, tanto più che l’indennità giornaliera, del pari ivi prevista, di L. 800 per ogni turno o frazione di turno si aggiunge alla predetta maggiorazione, per come ricavabile dal termine “inoltre”), nonché - con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità - da ordini di servizio (illustrati nello stesso ricorso) dai quali emergeva, tra l’altro, l’obbligo del personale di comunicare al viaggiatore trovato ad utilizzare le sigarette elettroniche a non farne uso, di far osservare le regole in materia di trasporto di animali,di adottare misure minime idonee a facilitare l’accessibilità al servizio di trasporto da parte di utenti con disabilità, di dare informazioni di varia natura agli utenti ; né rileva, in senso contrario, il riportato, in ricorso, art. 2 del c.c.n.l. del 27 novembre 2000 -dal quale si evincerebbe che i conducenti svolgono, all’occorrenza, informazioni alla clientela -già sol p erché non risulta che la questione dell’interpretazione di tale disposizione sia stata trattata nelle precedenti fasi di merito; peraltro, la disposizione in questione, risalendo ad epoca in cui la figura dell’agente unico era stata già istituita, può solo attestare la riferibilità di alcuni compiti alla qualifica d i conducente, ma non escludere in radice che lo svolgimento degli stessi abbia reso le funzioni connesse a tale qualifica più gravose di quelle disimpegnate prima della creazione della predetta figura; né rileva, ancora, la dedotta distinzione tra agente unico del servizio urbano ed agente unico del servizio extraurbano, fondata sull’espletamento solo ad opera del secondo dell’attività di vendita di titoli di viaggio, in quanto l’attività in questionenon coincide con quella, considerata invece nella sentenza impugnata, di“mantenimento dell’ordine e del rispetto delle regole da parte dei viaggiatori”; né rilevano, infine, gli accordi del 7 settembre 2016 e del 3 febbraio 2017 - dai quali, secondo la ricorrente, si evincerebbe che allorquando la società aveva inteso attribuire agli autisti urbani mansioni aggiuntive, ciò aveva sempre fatto prevedendo apposite forme di remunerazione - , in quanto gli accordi in questionesi riferiscono, parimenti, a ll’attività attinente al controllo dei titoli di viaggio, estranea a quella, sopra menzionata, valutata ai fini della decisioneimpugnata; ciò posto, il predetto giudice, con esaustiva motivazione assistita da logicità, ha ravvisato «l’esistenza di un sinallagma tra le modalità della prestazione e la struttura dell’orario di lavoro a parità di retribuzione», ossia un nesso di proporzionalità tra retribuzione e prestazione lavorativa sin dall’origine della costituzione della nuova figura, con conseguente impossibilità dialterazione in negativo, per i lavoratori, del nesso in questione, mediante un incremento dell’orario effettivo di lavoro a parità di retribuzione,equivalente, in sostanza,ad una diminuzione della retribuzione stessa; in tale prospettiva, le conclusioni contenute nella sentenza impugnata sonoin linea con l’orientamento di questa Corte (cfr., in tema, in fattispecie analoga, Cass. 22/05/2014, n. 11330, ove è affermato che « L ’ indennità di “ agente unico ” , prevista per i dipendenti postali, remunera le mansioni di ritiro e consegna di oggetti postali svolte unitamentea quelle di autist a , sicché ha causa retributivaed integra un obbligo contrattuale. Ne consegue ch e , in assenza di concorde volontàdelle parti, non può essere ridotta - o soppressa ove siano mutate le condizioni aziendali- estendendosi ad essail principio della irriducibilità della retribuzione, desumibile dagl i artt. 2103 c.c. e 36 Cost., in quantovoce compensativa di particolari e gravosemodalità di svolgimento del lavoro»); il secondo motivo è assorbito; le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono lasoccombenza; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso art. 13, se dovuto. PQM rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in euro 5.000,00 per compensi e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge. Ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2 002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell
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