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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09016/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seAtke le conclusioni del PG eitftg-i-l-d+ferreefe Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accoto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a più reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi dal 18 luglio 2008 al 17 luglio 2013 in Castelvetrano e dal 7 febbraio 2012 al 29 luglio 2013 in Mazara del Vallo, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala con sentenza del 5 febbraio 2016, definitiva il 9 gennaio 2017, con la quale era stata irrogata la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa; 2) a due reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi dal 30 luglio 2013 al 15 settembre 2014 e il 18 dicembre 2018 in Castelvetrano, giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 febbraio 2020, definitiva il 6 ottobre 2020, con la quale era stata irrogata la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver evidenziato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 650,00 di multa.

2. La ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, avrebbe in maniera ingiustificata e immotivata disatteso di riconoscere l'estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena (già concessa dal giudice della cognizione sub 1), espressamente richiesta con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Giova evidenziare in diritto che, in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché sono venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493).

Nel caso di specie, la ricorrente, con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 13 gennaio 2021, aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione con estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma il giudice dell'esecuzione non ha provveduto sul punto,0 "

2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( GERMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/seAtke le conclusioni del PG eitftg-i-l-d+ferreefe Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza emessa in data 1 dicembre 2021 dalla Corte di appello di Palermo che, quale giudice dell'esecuzione, ha accoto la richiesta di applicazione della disciplina della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen., con riguardo: 1) a più reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi dal 18 luglio 2008 al 17 luglio 2013 in Castelvetrano e dal 7 febbraio 2012 al 29 luglio 2013 in Mazara del Vallo, giudicati ex art. 444 cod. proc. pen. dal Tribunale di Marsala con sentenza del 5 febbraio 2016, definitiva il 9 gennaio 2017, con la quale era stata irrogata la pena di mesi quattro, giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa; 2) a due reati di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624 e 625 cod. pen., commessi dal 30 luglio 2013 al 15 settembre 2014 e il 18 dicembre 2018 in Castelvetrano, giudicati dalla Corte di appello di Palermo con sentenza del 18 febbraio 2020, definitiva il 6 ottobre 2020, con la quale era stata irrogata la pena di anni uno, mesi due di reclusione ed euro 600,00 di multa. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver evidenziato la sussistenza degli elementi sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto dell'istanza, ha rideterminato la pena finale in anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 650,00 di multa. 2. La ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 671 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il giudice dell'esecuzione, pur avendo riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati oggetto dell'istanza, avrebbe in maniera ingiustificata e immotivata disatteso di riconoscere l'estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena (già concessa dal giudice della cognizione sub 1), espressamente richiesta con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Giova evidenziare in diritto che, in tema di applicazione in executivis della disciplina del reato continuato, una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché sono venuti meno i presupposti di legge (Sez. 1, n. 3137 del 07/07/2021, dep. 2022, Nozzolillo, Rv. 282493). Nel caso di specie, la ricorrente, con l'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 13 gennaio 2021, aveva chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione con estensione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ma il giudice dell'esecuzione non ha provveduto sul punto,0 " 2. Alla luce di quanto sopra, la Corte deve annullare il provvedimento impugnato, limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al giudice dell'esecuzione. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego della sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello
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