CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16255/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.5745/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM. GIUST. TRIB. [OSCURATO:PERSONA] , n. 495/2023, depositata in data1° febbraio 2023 ; Avviso di accertamento –Irpef -[OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L'Agenzia delle Entrate , con l’avviso di accertamento n. RCB011003434/2008, procedeva, per l’anno di imposta 2003 alla rettifica del reddito nei co n fronti di Gior gio [OSCURATO:PERSONA], ai fini Irpef ed Irap. L’Ufficio contestava la residenza all’estero del contribuente eimputava a quest'ultimo redditi formalmente realizzati dalla societàstatunitense [OSCURATO:PERSONA] LLC , sul presupposto che la società fosse un soggetto meramente interposto. 2. Il contribuente impugnava l'atto impositivo innanzi alla CTP di Roma che accoglieva parzialmente il ricorso,confermando la pretesa erariale ma riducendo l’accertamento «nella misura del venti per cento dell’ammontare dei redditi accertati con l’avviso impugnato». Il giudizio giungeva una prima volta ed una seconda volta innanzi a questa Corte la quale, da ultimo, con ordinanza n. 20140 del 2021 (pronunciandosi sull’istanza di revocazione di propria precedente ordinanza)annullava con rinvio la sentenza della CTR. Il giudizio veniva riassunto dal contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado, con la sentenza di cui all’epigrafe,rigettava l’appello del contribuente e confermava la sentenza di primo grado. 3. Avverso detta ultima sentenza propone nuovamente ricorso per cassazione il contribuente e l’Agenzia delle entrate resiste a mezzo controricorso. 4 In data 3 febbraio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio ex art. 48, comma 4- bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite. Con memoria depositata in data 26 maggio 2025 anche il ricorrente ha avanzato analoga istanza. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che: 1. Dalla documentazione prodotta dall’Agenzia delle Entrate, e da quanto dedotto da entrambele parti con le rispettive note, risulta che le stessehanno conciliato la controversia avente ad oggetto l’avviso di accertamento impugnato, accordandosi anche per la co mpensazione delle spese di lite e che il contribuente ha provveduto al pagamento della somma concordata. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite. 2. Nell'ipotesi di causa di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass.07/12/2018, n. 31732). P.Q.M La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderecon compensazione delle spese di lite