CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34119/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Salerno avverso la sentenza del 21/10/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto,. Osservato che la censura che concerne la violazione di legge in relazione alla mancanza della condotta oppositiva dell'imputato è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 2 ove si evidenzia che non è revocabile in dubbio che costituisca violenza lanciare un oggetto di una certa consistenza, quale un registro cartaceo in uso all'interno della casa circondariale, all'indirizzo del pubblico ufficiale; cosi come é tale il gesto, intercettato da un collega giunto in ausilio, teso ad aggredire Ricucc). Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso