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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 aprile 2024

Cassazione n. 17758/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Maichol ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Messina, il 21/9/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto al diniego dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., il bisogno di pena è stato agganciato ad elementi certamente rilevanti ai sensi dell'art. 133, cod. pen., avendo i giudici valorizzato il tasso alcolemico, rispetto ai limiti di soglia, la condotta di guida e le circostanze dell'azione, l'imputato essendo stato visto in orario notturno partire ad elevata velocità alla guida di vettura di grossa cilindrata, in una strada del centro cittadino (sull'onere motivazionale, sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01; sez. 4, n. 31843 del 17/5/2023, Nadal, Rv. 285065-02), che, quanto alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, in relazione alla sanzione accessoria, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi affermati in sede di legittimità sulla natura della stessa (tra le altre, sez. 4, n. 13860 del 13/2/2020, Bettegazzi, Rv. 279138-01, in cui si è affermato per esempio che, in tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatío in peíus l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, c.6, Cds, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue ex lege al reato; sez. 3, n. 39511 del 15/9/2022, Bassan, Rv. 283711-01; sez. 4, n. 32248 del 28/6/2022, Cudalb, Rv. 283523-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/02/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA La difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] Maichol ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Messina, il 21/9/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto al diniego dell'istituto di cui all'art. 131 bis, cod. pen., il bisogno di pena è stato agganciato ad elementi certamente rilevanti ai sensi dell'art. 133, cod. pen., avendo i giudici valorizzato il tasso alcolemico, rispetto ai limiti di soglia, la condotta di guida e le circostanze dell'azione, l'imputato essendo stato visto in orario notturno partire ad elevata velocità alla guida di vettura di grossa cilindrata, in una strada del centro cittadino (sull'onere motivazionale, sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, dep. 2019, Venezia, Rv. 275940-01; sez. 4, n. 31843 del 17/5/2023, Nadal, Rv. 285065-02), che, quanto alla dedotta violazione del divieto di reformatio in peius, in relazione alla sanzione accessoria, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei principi affermati in sede di legittimità sulla natura della stessa (tra le altre, sez. 4, n. 13860 del 13/2/2020, Bettegazzi, Rv. 279138-01, in cui si è affermato per esempio che, in tema di impugnazioni, in caso di appello proposto dal solo imputato, non costituisce violazione del divieto di reformatío in peíus l'irrogazione della sospensione della patente di guida ai sensi dell'art. 189, c.6, Cds, in conseguenza della sentenza di condanna per la mancata ottemperanza all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, trattandosi di sanzione amministrativa che consegue ex lege al reato; sez. 3, n. 39511 del 15/9/2022, Bassan, Rv. 283711-01; sez. 4, n. 32248 del 28/6/2022, Cudalb, Rv. 283523-01); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA]
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