Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2023

Cassazione n. 34745/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13069/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.134. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 316/18/15 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 2 dicembre 2014, depositata il 15 gennaio2015 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello de l contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi per gli anni 2006e 2007. 2.La C.t.r. riteneva chel’appello del contribuente non contenesse alcuna critica specifica alla ratio decidendidella sentenza impugnata e che nel merito fosse infondato, non avendo il contribuente fornito prova contraria idonea a contrastare l’accertamento sintetico dell’ufficio, basato su specifici elementi indicatori della capacità contributiva (nella specie il possesso di un’imbarcazione in leasing comportant e costi di mantenimento e manutenzioni incompatibili con il reddito dichiarato).

In relazione alle prove fornite dal contribuente, il giudice di appello rilevava che, relativamente alla gratuità del posto barca, l’appellante aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva proveniente da un terzo, e non un contratto di comodato gratuito; inoltre la C.t.r. rilevava che la perizia prodotta in primo grado era priva degli allegati che il perito avrebbe dovuto esaminare e che il periodo di utilizzo, dal varo stagionale, in aprile – maggio, con il conseguente consumo di carburante, era maggiorerispetto a quanto dedotto dal contribuente.

Infine la C.t.r. riteneva irrilevante il richiamo alle percentuali di abbattimento per vetustà dell’imbarcazione, dato che il giudice aveva esaminato le tabelle ministeriali aggiornate al 2007, senza che il ricorrente avesse prodotto alcuna diversa valutazione economica.

3. A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione exart. 6, comma 13, d.l. n.119/2018.

Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197.

In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione dell’art.53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 , cod. proc. civ.

Il ricorrente, nel riportarein ricorso i motivi di appello, ritiene che erroneamente la C.t.r. abbia affermato che essi non contenessero una specifica critica alla ratio decidendidella sentenza di primo grado. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 1 legge 7 agosto 1990, n.241, 24, comma 2, e 97, comma 1, Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.

Il ricorrente sostiene che nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria, pur avendo invitato il contribuente a fornire chiarimenti in ordine al leasing della barca, non aveva attivato il contraddittorio amministrativo, informandolo dell’intenzione di emettere un provvedimento in suo danno.

1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 2697 e 2927 cod. civ., dell’art.53, comma 1, Cost., del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, erroneamente la C.t.r. aveva ritenuto che l’accertamento sintetico poteva fondarsi su ll’applicazione dei r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] coefficienti previsti dal redditometro, in assenza di preventivo contraddittorio.

1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 2697 e 2927 cod. civ., dell’art.53, comma 1, Cost., del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ.

Motivazione apparente sopra un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ.

Secondo il ricorrente, la C.t.r. non avrebbe correttamente valutato la prova documentale offerta dal contribuente, con particolare riferimento alle dichiarazioni di terzo, che avevano quanto meno valore di prova indiziaria e di cui avrebbe dovuto tenere conto, sia pure per disattenderle. 2.1.Il primo motivo è fondato e va accolto, mentre i successivi sonoinammissibili per carenza di interesse.

Invero, deve convenirsi con il ricorrente che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appellodelle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n.32954/2018).

Si è anche detto che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza deimotivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 15519/2020; vedi anche Cass.

S.U. n.36481/2022, che hanno ribadito, in linea generale, la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.).

Nel caso in esame, la C.t.r., pur avendo affermato che i motivi di appello non contenevano un’impugnazione specifica del la ratio decidendi della sentenza di primo grado, è passata ad esaminare “ ad abundantiam”le contestazioni del contribuente, rigettando l’appello nel merito.

Tali argomentazioni costituiscono oggetto dei motivi di ricorso successivi al primo, che sono inammissibili per difetto di interesse, perché rivolti contro argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam dal giudice di appello , al dichiarato fine di meglio supportare l’unica effettiva ratio decidendi , fondata sul rilievo dell’inammissibilità dell’appello.

Invero ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] loro esame nelmerito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 27388/2022; n. 11675/2020).

In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, dichiarati inammissibili gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.13069/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], presso cui elettivamente domicilia in Roma al viale [OSCURATO:PERSONA] n.134. –ricorrente – contro Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legisin [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- avverso la sentenza n. 316/18/15 d ella Commissione tributaria regionale della Campania, pronunciata il 2 dicembre 2014, depositata il 15 gennaio2015 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 8 novembre2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . tributi r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con quattro motivi contro l ’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania,indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello de l contribuente , in controversia avente ad oggetto l’impugnativa dell’accertamento sintetico dei redditi per gli anni 2006e 2007. 2.La C.t.r. riteneva chel’appello del contribuente non contenesse alcuna critica specifica alla ratio decidendidella sentenza impugnata e che nel merito fosse infondato, non avendo il contribuente fornito prova contraria idonea a contrastare l’accertamento sintetico dell’ufficio, basato su specifici elementi indicatori della capacità contributiva (nella specie il possesso di un’imbarcazione in leasing comportant e costi di mantenimento e manutenzioni incompatibili con il reddito dichiarato). In relazione alle prove fornite dal contribuente, il giudice di appello rilevava che, relativamente alla gratuità del posto barca, l’appellante aveva prodotto una dichiarazione sostitutiva proveniente da un terzo, e non un contratto di comodato gratuito; inoltre la C.t.r. rilevava che la perizia prodotta in primo grado era priva degli allegati che il perito avrebbe dovuto esaminare e che il periodo di utilizzo, dal varo stagionale, in aprile – maggio, con il conseguente consumo di carburante, era maggiorerispetto a quanto dedotto dal contribuente. Infine la C.t.r. riteneva irrilevante il richiamo alle percentuali di abbattimento per vetustà dell’imbarcazione, dato che il giudice aveva esaminato le tabelle ministeriali aggiornate al 2007, senza che il ricorrente avesse prodotto alcuna diversa valutazione economica. 3. A seguito di sospensione, il ricorrente presentava istanza di trattazione exart. 6, comma 13, d.l. n.119/2018. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del28 novembre 2023, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380– bis . 1 cod. proc. r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. dallalegge 25 ottobre 2016, n.197. In prossimità dell’udienza, parte contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1.1. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione dell’art.53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all'art. 360, primo comma,nn. 3 e 4 , cod. proc. civ. Il ricorrente, nel riportarein ricorso i motivi di appello, ritiene che erroneamente la C.t.r. abbia affermato che essi non contenessero una specifica critica alla ratio decidendidella sentenza di primo grado. 1.2.Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 1 legge 7 agosto 1990, n.241, 24, comma 2, e 97, comma 1, Cost., 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che nel caso di specie, l’amministrazione finanziaria, pur avendo invitato il contribuente a fornire chiarimenti in ordine al leasing della barca, non aveva attivato il contraddittorio amministrativo, informandolo dell’intenzione di emettere un provvedimento in suo danno. 1.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 2697 e 2927 cod. civ., dell’art.53, comma 1, Cost., del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 3, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, erroneamente la C.t.r. aveva ritenuto che l’accertamento sintetico poteva fondarsi su ll’applicazione dei r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] coefficienti previsti dal redditometro, in assenza di preventivo contraddittorio. 1.4. Con il quarto motivo, il ricorrente denunzia la v iolazione e falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, degli artt. 2697 e 2927 cod. civ., dell’art.53, comma 1, Cost., del principio generale del contraddittorio amministrativo, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 , cod. proc. civ. Motivazione apparente sopra un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ. Secondo il ricorrente, la C.t.r. non avrebbe correttamente valutato la prova documentale offerta dal contribuente, con particolare riferimento alle dichiarazioni di terzo, che avevano quanto meno valore di prova indiziaria e di cui avrebbe dovuto tenere conto, sia pure per disattenderle. 2.1.Il primo motivo è fondato e va accolto, mentre i successivi sonoinammissibili per carenza di interesse. Invero, deve convenirsi con il ricorrente che nel processo tributario la riproposizione a supporto dell'appellodelle ragioni inizialmente poste a fondamento dell'impugnazione del provvedimento impositivo (per il contribuente) ovvero della dedotta legittimità dell'accertamento (per l'Amministrazione finanziaria), in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado, assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, quando il dissenso investa la decisione nella sua interezza e, comunque, ove dall'atto di gravame, interpretato nel suo complesso, le ragioni di censura siano ricavabili, seppur per implicito, in termini inequivoci (Cass. n.32954/2018). Si è anche detto che in tema di contenzioso tributario, la mancanza o l'assoluta incertezza deimotivi specifici dell'impugnazione, le quali, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del d.lgs. n. r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 546 del 1992, determinano l'inammissibilità dell'appello, non sono ravvisabili qualora il gravame, benché formulato in modo sintetico, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi dispecificità dei motivi ricavarsi, anche per implicito, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni; ciò in quanto l'articolo cit. deve essere interpretato restrittivamente, in conformità all'art. 14 disp. prel. c.c., trattandosi di disposizione eccezionale che limita l'accesso alla giustizia, dovendosi pertanto consentire, ogni qual volta nell'atto sia comunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado, l'effettività del sindacato sul merito dell'impugnazione (Cass. n. 15519/2020; vedi anche Cass. S.U. n.36481/2022, che hanno ribadito, in linea generale, la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alleimpugnazioni a critica vincolata.). Nel caso in esame, la C.t.r., pur avendo affermato che i motivi di appello non contenevano un’impugnazione specifica del la ratio decidendi della sentenza di primo grado, è passata ad esaminare “ ad abundantiam”le contestazioni del contribuente, rigettando l’appello nel merito. Tali argomentazioni costituiscono oggetto dei motivi di ricorso successivi al primo, che sono inammissibili per difetto di interesse, perché rivolti contro argomentazioni di merito svolte solo ad abundantiam dal giudice di appello , al dichiarato fine di meglio supportare l’unica effettiva ratio decidendi , fondata sul rilievo dell’inammissibilità dell’appello. Invero ove il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo d'impugnazione, in tal modo spogliandosi della potestas iudicandi, abbia ugualmente proceduto al r.g. n.13069/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] loro esame nelmerito, le relative argomentazioni devono ritenersi ininfluenti ai fini della decisione e, quindi, prive di effetti giuridici, di modo che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse ad impugnarle, essendo tenuta a censurare soltanto la dichiarazione d'inammissibilità, la quale costituisce la vera ragione della decisione (Cass. 27388/2022; n. 11675/2020). In conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, dichiarati inammissibili gli altri, e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado
Sentenza Cassazione n. 34745/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris