CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 16 giugno 2022
Cassazione n. 27662/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI ROMAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore generale avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, con la quale l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Pasquale, accusato di un furto pluriaggravato commesso il 18/6/2007, era stato assolto per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 131 bis, cod. pen., ha condannato il predetto per il reato contestatogli, siccome punito con pena ostativa alla operatività dell'istituto di cui al citato art. 131 bis. 2. Il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma ha proposto ricorso deducendo la erronea applicazione dell'art. 157, cod. pen., per essersi il reato estinto per prescrizione, prima della decisione di secondo grado, anche tenuto conto dell'aumento sino a un quarto previsto dall'art. 161, comma 2, cod. pen., essendo detto termine comunque spirato il 18 dicembre 2019. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Sabrina PASSAFIUME, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per estinzione del reato. Considerato in diritto 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione prima della sentenza di secondo grado, con le precisazioni che seguono. 2. Il ricorrente ha omesso di considerare che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il processo è stato sospeso per incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente allo stesso, sospesi contestualmente anche i termini della prescrizione, con rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (vedi pag. 3, sentenza appellata e verbali di udienza in primo grado). Detta sospensione, peraltro, deve considerarsi cessata al 22 ottobre 2015, allorquando, cioè, il perito incaricato di procedere a nuova verifica, attestava la capacità dell'imputato di partecipare al processo (vedi verbale di udienza e trascrizioni), cosicché la stessa risulta pari a complessivi anni uno e mesi tre. Trattasi di sospensione del corso della prescrizione, connessa, secondo quanto previsto dall'art. 159, comma 1, cod. pen., a quella del procedimento, imposta da una particolare disposizione di legge (nella specie, l'art. 71, comma 1, cod. proc pen.). Né risulta o è stato dedotto dal ricorrente che tale sospensione sia stata indebitamente disposta (sez. 3, n. 7242 del 27/1/2004, Bernardelli, Rv. 227278; sez. 2, n. 47160 del 22/10/2019, Monticone, Rv. 277893). 3. Tuttavia, il ricorso va accolto poiché, nonostante la citata causa di sospensione del termine di prescrizione, esso risulta decorso interamente al 18 marzo 2021, non constando altre cause di sospensione, pertanto prima della sentenza d'appello, pronunciata il successivo 22 marzo 2021. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Deciso il 16 giugno 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA]