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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03624/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo proposto in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e che, con riferimento al contenuto delle limitazioni, il ricorso non individua violazioni di legge o illogicità della motivazione, perché l'eliminazione dall'allestimento della camera del detenuto di specchio, armadio con ante, fornelletto e suppellettili consegue sul piano logico alla possibilità che questi ne possa fare uso per aggressioni in danno del personale di polizia penitenziaria o di altri detenuti, ed è, pertanto, colleciato alle esigenze di sicurezza interna di cui all'art. 14-quater, comma 4, ord. pen., senza che abbia un rilievo sul piano logico che la precedente aggressione che ha originato il provvedimento sia avvenul:a a mani nude, né rileva l'asserito contrasto con diversa ordinanza di quattro anni prima dello stesso Tribunale, di cui viene riportato in ricorso soltanto uno stralcio, atteso che la contraddittorietà rilevante è solo quella interna al provvedimento impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034); Preso atto della trasmissione da parte del carcere di una lettera manoscritta proveniente dal detenuto ed indirizzata a varie autorità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dell'unico motivo proposto in ricorso sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, e che, con riferimento al contenuto delle limitazioni, il ricorso non individua violazioni di legge o illogicità della motivazione, perché l'eliminazione dall'allestimento della camera del detenuto di specchio, armadio con ante, fornelletto e suppellettili consegue sul piano logico alla possibilità che questi ne possa fare uso per aggressioni in danno del personale di polizia penitenziaria o di altri detenuti, ed è, pertanto, colleciato alle esigenze di sicurezza interna di cui all'art. 14-quater, comma 4, ord. pen., senza che abbia un rilievo sul piano logico che la precedente aggressione che ha originato il provvedimento sia avvenul:a a mani nude, né rileva l'asserito contrasto con diversa ordinanza di quattro anni prima dello stesso Tribunale, di cui viene riportato in ricorso soltanto uno stralcio, atteso che la contraddittorietà rilevante è solo quella interna al provvedimento impugnato (Sez. 3, Sentenza n. 13678 del 20/01/2022, Perrotta, Rv. 283034); Preso atto della trasmissione da parte del carcere di una lettera manoscritta proveniente dal detenuto ed indirizzata a varie autorità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dice
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