CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2025
Cassazione n. 19598/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza emessa in data 16/12/2019dal Tribunale di Rieti ed il rigetto nel resto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di Tivoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, con l’ordinanza n.92/2025 emessa e depositata l’8 settembre 2025, in accoglimento della richiesta dell’Ufficioesecuzioni penali della locale Procura della Repubblica (SIEP 2025/1), ritenuta la propriacompetenza a provvedere ex artt. 674 e 665 cod. proc. pen., quale giudice che ha emesso ilprovvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, ha revocato la sospensione condizionaledella pena concessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con i seguenti titoli:1) sentenza del 7 luglio 2018 di applicazione della pena di mesi otto di reclusione per ilreato di evasione emessa dal Tribunale di Tivoli (irrevocabile il 1 settembre 2018: sub 1casellario giudiziale);2) sentenza del Tribunale di Rieti del 16 dicembre 2019, confermata dalla sentenza del13 luglio 2023 della Corte di appello di Roma (irrevocabile il 14 giugno 2024: sub 6 casellariogiudiziale) di condanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione per il reato dievasione commesso l’8 aprile 2018.A fondamento della revoca della sospensione condizionale concessa con il titolo sub1), il G.I.P. di Tivoli ha rilevato, agli effetti dell’art. 168 cod. pen., che il [OSCURATO:PERSONA] hacommesso in data 22 agosto 2022, quindi nel quinquennio decorrente dalla irrevocabilitàdella suddetta decisione, due altri delitti di cui alla sentenza emessa dallo stesso G.U.P. diTivoli in data 14 aprile 2023 (riformata solo sulla pena inflitta dalla Corte d’appello di Roma il24 maggio 2024), divenuta irrevocabile il 18 dicembre 2024 per i delitti di atti persecutori eresistenza a pubblico ufficiale commessi il 23 agosto 2022. A fondamento della revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenzasub 2), il Giudice dell’esecuzione ha rilevato che il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato consentenza emessa il 13 luglio 2023 (irrevocabile il 14 giugno 2024) per evasione commessal’8 aprile 2018 beneficiando della sospensione condizionale della pena che non potevaessere concessa in quanto soggetto già condannato (con la suindicata sentenza sub 1 e conl’ulteriore sentenza del 13 luglio 2018 del Tribunale collegiale di Roma, irrevocabile il 20novembre 2018 di condanna alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione) per due delittidella stessa indole a pene che complessivamente cumulate superano i limiti dell’art. 163cod. pen., in applicazione degli artt. 164, comma secondo, n. 1, e 168 cod. pen. per cui “lasospensione condizionale della pena non può essere conceduta a chi ha riportato unaprecedente condanna a pena detentiva”.2. Avverso l’ordinanza in epigrafe propone ricorso per cassazione il difensore di fiduciadel [OSCURATO:PERSONA], articolato in unico motivo, in cui si deducono i vizi di violazione di legge, inrelazione agli artt. 168, comma primo, n. 1, e comma terzo, e 164 cod. pen., e di motivazioneomessa, contraddittoria e/o manifestamente illogica.2.1. Rispetto al primo titolo, si deduce l’erronea applicazione tout court dell’art. 168,comma primo, n. 1, cod. pen. e, per l’effetto, dell’art. 101 cod. pen. perché il G.I.P., in sededi revoca della sospensione condizionale concessa con la sentenza del Tribunale di Tivolidel 7 luglio 2018 (irrevocabile il 1 settembre 2018: sub 1 casellario giudiziale) di condannaalla pena – sospesa – di mesi otto di reclusione per il reato di evasione ha omesso dimotivare circa la natura della «stessa indole» dei reati di atti persecutori e resistenza apubblico ufficiali successivamente commessi il 23 agosto 2022, non omogenei rispetto aquello oggetto di richiesta di revoca.2.2. Rispetto al secondo titolo, si deduce l’errata applicazione dell’art. 168, commaterzo, cod. pen. per violazione del principio generale del giusto processo perché alla data del13 luglio 2023 in cui è stata concessa la sospensione condizionale della pena unitamentealla sentenza era già nota la commissione del reato di rapina, ormai risalente, oggetto dellasentenza del 13 luglio 2018 (irrevocabile il 20 novembre 2018: sub 2 casellario giudiziale) edel reato di evasione oggetto della sentenza sub 1 (irrevocabile il 1 settembre 2019). Pertanto, stante la presenza di causa ostativa però non rilevata né dal P.M. né dalgiudice a quo, il Giudice dell’esecuzione non poteva riformare in peius il provvedimento inquanto non ignoto (recte: noto) l’astratto motivo ostativo alla concessione della sospensionecondizionale in sede di merito al momento dell’emissione della sentenza. Inoltre – sidenuncia – l’ordinanza impugnata non è logicamente motivata nel punto in cui statuisceassiomaticamente che “non poteva trovare applicazione” l’istituto della sospensionecondizionale della pena, come se fosse automatica, così violando il principio generale delfavor rei.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria scritta del 9marzo 2026, ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnatalimitatamente alla revoca della sentenza emessa in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale diRieti, confermata dalla Corte d’appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2023, irrevocabileil 14 giugno 2024, mentre per il resto ha chiesto il rigetto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorsoè fondato limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con la sentenza sub 2 dalla Corte d’appello di Roma il 13 luglio 2023, di confermadi quella emessa in data 16 dicembre 2019 dal Tribunale di Rieti, irrevocabile il 14 giugno2024, mentre per il resto è inammissibile perché deduce censure manifestamente infondate.1. Con riferimento alla sentenza sub 1) emessa dal Tribunale di Tivoli in data 7 luglio2018 (irrevocabile il 1 settembre 2018) il giudice dell’esecuzione ha posto a fondamentodella revoca disposta ai sensi dell’art. 168 cod. pen. la commissione da parte del ricorrentedegli ulteriori reati giudicati dallo stesso G.U.P. di Tivoli in data 23 agosto 2022 (in relazioneai quali aveva emesso sentenza di condanna alla pena di mesi dieci di reclusione), dunquenel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della prima sentenza che avevaconcesso la sospensione condizionale della pena di mesi otto di reclusione.La revoca del beneficio, motivata dal Giudice dell’esecuzione con il generico richiamoall’art. 168 cod. pen., deve ritenersi disposta, più precisamente, ai sensi dell’art. 168, commaprimo, n. 1, prima parte, cod. pen., versandosi all’evidenza nell’ipotesi di chi abbiabeneficiato della sospensione condizionale della pena e poi «commetta un delitto ovvero unacontravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva […]» (nelsenso che trattasi di ipotesi di “decadenza obbligatoria” conseguente ad accadimentisuccessivi alla definitività della sentenza di condanna con la quale la sospensionecondizionale della pena è stata concessa cfr., da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/1/2026,Gajos, non mass.; nel senso che il momento al quale ancorare la revoca del beneficio ex art.168, comma primo, n. 1, cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello delpassaggio in giudicato della sentenza che lo accerta, cfr. Sez. 1, n. 29728 del 13/06/2025,Sottile, non mass.; Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388-01).Orbene – secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità – ai fini della revoca dellasospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen.,l’identità dell’indole del reato commesso nei termini stabiliti opera solo con riferimento allecontravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che l’ulteriore delitto èsempre causa di revoca, quale che sia la sua natura (da ultimo, Sez. 6, n. 19507 del23/03/2018, El, Rv. 273383-01; conf. Sez. 6, n. 10349 del 6/02/2013, Grassetti, Rv. 254688-01; Sez. 1, n. 31364 del 02/07/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679-01). Afondamento di tale conclusione, valorizzandosi il dato letterale dell’enunciato normativo, si ècondivisibilmente osservato che nell’espressione «delitto ovvero contravvenzione dellastessa indole», contenuta nell’art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., la cui commissione daparte del condannato a pena in precedenza condizionalmente sospesa determina la revocadel beneficio, la congiunzione circoscrive il significato delle parole consecutive, nel sensoche la revoca ha luogo di diritto soltanto quando la contravvenzione sia «della stessa indole»di quella in relazione alla quale era stata applicato il beneficio della sospensionecondizionale della pena, mentre tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituiscecausa di revoca sempre, quale che ne sia la natura (in termini già Sez. 1, n. 1058 del15/02/2000, P.M. in proc. Bellino, Rv. 215615-01).Nella vicenda in esame entrambe le sentenze che vengono in rilievo riguardano delitti(evasione la prima, atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale, la seconda), sicché,rispetto al primo titolo, deve ritenersi manifestamente infondata la deduzione difensivarelativa alla denunciata violazione dell’art. 168, comma primo, n. 1, in relazione all’art. 101cod. pen. e la correlata denunciata omessa motivazione in ordine alla natura (non)omogenea degli ulteriori reati (atti persecutori e resistenza a pubblico ufficiale) commessi nelquinquennio dall’irrevocabilità della prima condanna (per il delitto di evasione), trattandosi di(ulteriori) delitti che, giustappunto, sono sempre causa di revoca, a prescindere dalla loro(diversa) indole.Pertanto, l’ordinanza impugnata sul punto è immune dalle odierne censure e risultasussistente il presupposto per la revoca della sospensione condizionale della pena previstodall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen. con riferimento al titolo sub 1).2. A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alla revoca dellasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza sub 2) della Corte di appellodel 13 luglio 2023, di conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Rieti in data 16dicembre 2019 (irrevocabile il 14 giugno 2024), disposta dal G.I.P. di Tivoli «in applicazionedegli artt. 168 e 164 cod. pen.» (pag. 2 ord. imp.), da ritenersi disposta – più precisamente,come depone anche la richiesta di revoca della istante Procura della Repubblica – ai sensidell’art. 163, comma terzo, in riferimento all’art. 164, quarto comma, cod. pen.Rispetto a questo titolo il Giudice dell’esecuzione, richiamando (genericamente) laprevisione di cui all’art. 164 cod. pen. (rectius: art. 164, comma quarto, cod. pen.), ha rilevatocome il ricorrente, prima della concessione della sospensione condizionale della pena di cuialla sentenza sopraindicata, avesse già riportato due condanne (con la suindicata sentenzasub 1 del 7 luglio 2018 alla pena di mesi otto di reclusione per evasione e con sentenza del13 luglio 2018 alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione per rapina in concorso: sub 2casellario giudiziale) per delitti della stessa indole, a pene, complessivamente cumulate,superiori ai limiti di cui all’art. 163 cod. pen., ed evidenziato che, pertanto, il predettobeneficio non poteva trovare applicazione.Rispetto alla specifica previsione che qui viene in rilievo di cui al terzo comma dell’art.168 cod. pen. va ribadito che trattasi di ipotesi di revoca che può definirsi di “illegittimitàgenetica” (ma “obbligatoria” come quella prevista dal primo comma) introdotta dalla legge n.128 del 2001, la quale ricorre qualora la sospensione condizionale della pena sia stataconcessa in violazione dell’art. 164, quarto comma, cod. pen. in presenza di cause ostative(così, da ultimo, Sez. 1, n. 5018 del 22/01/2026, cit., in motiv. § 1). La revoca in questo caso«è disposta» anche se la sospensione è stata concessa ai sensi del comma 3 dell’art. 444cod. proc. pen. (nel senso che il giudice dell’esecuzione può revocare il beneficio dellasospensione condizionale della pena concesso in violazione dell’art. 164, quarto comma,cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fosserodocumentalmente note al giudice della cognizione dovendo a tal fine acquisire, per ladoverosa verifica al riguardo, il fascicolo del giudizio cfr. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024,Zangari, Rv. 287004-01, secondo cui «è legittima la revoca, in sede esecutiva, dellasospensione condizionale della pena disposta in violazione dell’art. 164, comma quarto, cod.pen. in presenza di una causa ostativa ignota al giudice di primo grado pur se nota a quellod’appello, non investito dell’impugnazione sul punto, essendo a quest’ultimo precluso ilpotere di revoca d’uff icio in ossequio al principio devolutivo e non avendoconseguentemente espresso alcuna valutazione in merito, neppure implicita»; cfr. altresìSez. U, n. 37345 del 23/04/2015, P.M. in proc. Longo, Rv. 264381-01; conf. Sez. 3, n. 34387del 27/04/2021, Bisioli, Rv. 282084-01).Orbene, alla stregua dei suindicati principi, dalla lettura dell’ordinanza impugnata nonappaiono emergere, in parte qua, puntuali e specifici riferimenti in ordine alla preliminare edoverosa verifica documentaledell’eventuale conoscenza di precedenti penali ostativi daparte del giudice della cognizione «all’atto della concessione del beneficio» (Sez. U, n.37345 del 23/04/2015, cit., in motiv. § 7, pag. 13; conf. Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, cit.,in motiv. § 6, pag. 13), nella specie riconosciuto dal Tribunale di Rieti con sentenza emessail 16 dicembre 2019 (per la «giovane età dell’imputato e l’assenza di alcun precedente»: ult.pag. sent. Trib. Rieti 16 dicembre 2019), confermata dalla Corte d’appello di Roma consentenza del 13 luglio 2023 (irrevocabile il 14 giugno 2024), il che impone l’annullamento sulpunto dell’impugnata ordinanza, con rinvio per nuovo giudizio sul punto da svolgersi inconformità ai principi enunciati da Sez. U, n. 36460 del 30/05/2024, Zangari, cit., avutoprecipuo riguardo alla data di emissione della suddetta sentenza di primo grado (16dicembre 2019).3. In conclusione, su conforme richiesta della Procura generale, va annullatal’ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionale della penaconcessa con sentenza della Corte d’appello di Roma del 13 luglio 2023, di conferma dellasentenza del Tribunale di Rieti emessa il 16 dicembre 2019, divenuta irrevocabile il 14giugno 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al G.I.P. del Tribunale di Tivoli, infunzione di giudice dell’esecuzione, in diversa persona fisica (Corte cost., sent. n. 183 del2013), mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla revoca della sospensione condizionaledella pena concessa con sentenza della Corte di appello di Roma del 13 luglio 2023,irrevocabile il 14 giugno 2024, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Giudice per leindagini preliminari del Tribunale di Tivoli. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.Così è deciso, 25/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALDO [OSCURATO:PERSONA]