CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09 ottobre 2020 della Corte di appello di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni il Pubblico Ministero che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Roma, in data 09 ottobre 2020, ha confermato la decisione emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in data 11 settembre 2019 con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed euro 120,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 81 comma 2, 615 ter e 640 ter cod. pen. 2. Il ricorrente lamenta, come primo motivo di impugnazione, l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lettera b) cod. proc. pen. in ordine alla penale responsabilità dell'imputato; la Corte di appello non ha i tenuto in considerazione la possibilità che il trasferimento di denaro sia frutto di erroneo inserimento dei dati da parte della persona offesa.3. Il ricorrente lamenta, come secondo motivo di ricorso, la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in violazione dell'art. 606 , comma 1, lettera e) cod. proc. pen.; la motivazione è manifestamente illogica nella parte in cui ritiene il [OSCURATO:PERSONA] in grado di forzare i sistemi di sicurezza dell'istituto bancario nonostante la sua assoluta inesperienza in campo informatico. 4. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto l'inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma primo, lettera e) cod. proc. pen. con riguardo al mancato riconoscimento del rapporto di specialità tra le fattispecie di cui agli art. 615 ter e 640 ter cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte di Appello. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che sostanzialmente ha riprodotto il contenuto dei motivi di appello con minimali modifiche di lessico o singoli termini, si rende opportuna una premessa cui si farà successivo ripetuto rinvio. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, n. 22445 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 244181 - 01). Il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente. Va, inoltre, richiamato il principio di diritto, insegnamento costante di questa Corte, secondo cui la mancanza di specificità del motivo è ravvisabile, non solo in caso di genericità intesa come indeterminatezza, ma anche in mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo il ricorrente ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, che conduce alla inammissibilità del ricorso (vedi Sez. 4, n. 5191 del 3.5.2000, Rv. 216473, Barone). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 2. Passando all'esame del primo motivo di ricorso, la Corte territoriale ha ritenuto, con motivazione logica, adeguata e conforme alle evidenze in atti, pienamente provata la penale responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] (sulla base delle attendibili dichiarazioni della persona offesa e della documentazione attestante il trasferimento della somma di denaro sottratta TAMBURRINO sul conto corrente del ricorrente ed il successive prelievo presso sportelli ATM) ed ha correttamente relegato nel campo delle ipotesi le prospettazioni con le quali la difesa ha affermato, senza fornire alcun elemento indiziario a sostegno, che il trasferimento del denaro sul conto del [OSCURATO:PERSONA] possa esser frutto di un errore di digitazione della persona offesa (vedi pagina 3 della sentenza della Corte di Appello). La versione dei fatti offerta dalla persona offesa risulta essere stata valutata in maniera logica, congrua, lineare anche in considerazione della portata dei rimanenti elementi di prova che - a loro volta - non hanno evidenziato alcun profilo di contrasto con le dichiarazioni medesime (Sez. U, sent. n. 41461 del 19/07/2012, dep. 24/10/2012, Rv. 253214; Sez. 2, sent. n. 43278 del 24/09/2015, dep. 27/10/2015, Manzini, Rv. 265104). Le doglianze del ricorrente attengono, pertanto, a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 240524; Sez. 3, sent. n. 8382 del 22/01/2008, dep. 25/02/2008, Finazzo, Rv. 239342). 3. In relazione al secondo motivo di ricorso la Corte territoriale ha affermato, in modo logico ed esaustivo, l'assoluta mancanza di elementi indiziari a fondamento dell'ulteriore ipotesi difensiva (il ricorrente non sarebbe dotato delle competenze k informatiche necessarie a superare le difese del sistema bancario) e la conseguente inidoneità di tale ipotesi alternativa a depotenziare i seri e concludenti elementi probatori indicati sempre alla pagina 3 del provvedimento impugnato. Anche questo motivo è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto i al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, 06/02/2004, Elia, Rv. 229369) L'iter argomentativo del provvedimento impugnato nella parte relativa all'accertamento della penale responsabilità del ricorrente appare esente da vizi, fondandosi esso su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi di prova e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, alla luce del quale appare dotata di adeguata plausibilità logica e giuridica l'attribuzione a detti elementi del requisito della univocità, in quanto conducenti all'affermazione di responsabilità al di là di ogni ragionevole dubbio. 4. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello, facendo corretto impiego dei principi di diritto affermati sul punto dalla Cassazione, ha motivato in modo logico e condivisibile l'insussistenza di un rapporto di specialità tra le fattispecie delittuose di cui agli artt. 640 ter e 615 ter cod. pen., così adeguatamente confutando l'assunto difensivo difforme all'univoco orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 2, n. 26604 del 29/05/2019, Rv. 276427- 01: «Il delitto di accesso abusivo ad un sistema informatico può concorrere con quello di frode informatica, diversi essendo i beni giuridici tutelati e le condotte sanzionate, in quanto il primo tutela il domicilio informatico sotto il profilo dello "ius excludendi alios", anche in relazione alle modalità che regolano l'accesso dei soggetti eventualmente abilitati, mentre il secondo contempla l'alterazione dei dati i / immagazzinati nel sistema al fine della percezione di ingiusto profitto»). / / 5. La motivazione impugnata si presenta, in conclusione, priva di vizi logici manifesti e decisivi ed è coerente sia con le indicazioni ermeneutiche offerte dalla Corte di legittimità che con le emergenze processuali, sottraendosi, di conseguenza, ad ogni censura in questa sede.6. All'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q. M. Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.