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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 agosto 2025

Cassazione n. 20908/2026

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rarsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 28/08/2025, il Magistrato di sorveglianza di Bologna haparzialmente accolto l’istanza diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ammesso ad eseguire lapena con affidamento in prova ai servizi sociali, autorizzandolo ad effettuare gli spostamentinecessari per ragioni di salute della moglie, ma rigettando le altre richieste checomportavano la modifica delle prescrizioni fissate e ritenute necessarie dal Tribunale disorveglianza con il provvedimento che ha concesso la misura alternativa.Venivano rigettate, in particolare, la richiesta di adattamento dell’orario diallontanamento dell’abitazione per la gestione della propria azienda di ristorazione, larichiesta di essere esentato dallo svolgimento dei lavori di pubblica utilità a causadell’invalidità e la rideterminazione dell’assegno riparativo, fissandolo nella misura di euro50,00 mensili.2.

Avverso il predetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] haproposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna e ha censurato la genericità dellamotivazione, meramente apparente, l’omessa statuizione sugli specifici punti sui quali erastato richiesto il provvedimento impugnato, tutti rigettati in blocco in un unico passaggiomotivazionale aspecifico, la violazione dell’art. 47, comma 8, ord. pen., che riserva alMagistrato di sorveglianza ogni decisione in relazione ai casi concreti riferibili all’attuazionedel programma socio-riabilitativo, e, infine, l’erronea valutazione del merito delle istanze conriferimento anche ai punti specificamente dedotti.Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha riqualificato l’impugnazione e lo ha trasmessaper competenza alla Corte di cassazione.3.

Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.2.

Come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, «avverso iprovvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica dellemodalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtùdell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cuisiano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis".(Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguirel'espiazione della misura alternativa all'estero)» (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione,Rv. 287565 - 01)Poiché l’impugnazione proposta avverso il diniego di modifica delle prescrizioniconnesse con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali deve esserelimitata alla violazione di legge, va rilevata, per un verso, l’inammissibilità delle deduzioni conle quali si contestano nel merito le valutazioni svolte dal Magistrato, mentre, per altro verso,appaiono infondate le doglianze che lamentano la mera apparenza di motivazione sullespecifiche richieste formulate nell’originaria istanza, rigettate in blocco e senza alcunadettagliata analisi.E infatti, per quanto sintetica, la motivazione del rigetto è formulata in manieraintellegibile e si completa attraverso specifico rinvio alle valutazioni contenute nelprovvedimento applicativo della misura alternativa, emesso dal Tribunale di sorveglianza; inogni caso, a parte le ragioni di salute addotte e comprovate con specificità e per questopositivamente valutate, per rigettare le altre richieste il provvedimento impugnato ha fattoleva sull’argomento secondo il quale l’equilibrio delle prescrizioni fissate ai fini delprogramma socio-riabilitativo non potrebbe essere alterato.

E tale valutazione, che rinvia allevalutazioni sulla funzione tanto preventiva quanto risocializzante dell’assetto di prescrizioniimposto con la misura alternativa, non sembra sindacabile in assenza di deduzione diconcreti e specifici elementi.Il Tribunale di sorveglianza aveva concesso l’affidamento in prova in data 03/07/2025 el’istanza di modifica delle prescrizioni è stata avanzata in data 27/08/2025, senza addurrealcuna indicazione circa l’eventuale intervento di elementi sopravvenuti che non fossero giàstati valutati dal Tribunale di sorveglianza.Sicché una motivazione aderente al percorso logico valutativo dell’originario recenteprovvedimento non può dirsi né carente né apparente.3.

Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rarsi l’inammissibilità delricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 28/08/2025, il Magistrato di sorveglianza di Bologna haparzialmente accolto l’istanza diXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ammesso ad eseguire lapena con affidamento in prova ai servizi sociali, autorizzandolo ad effettuare gli spostamentinecessari per ragioni di salute della moglie, ma rigettando le altre richieste checomportavano la modifica delle prescrizioni fissate e ritenute necessarie dal Tribunale disorveglianza con il provvedimento che ha concesso la misura alternativa.Venivano rigettate, in particolare, la richiesta di adattamento dell’orario diallontanamento dell’abitazione per la gestione della propria azienda di ristorazione, larichiesta di essere esentato dallo svolgimento dei lavori di pubblica utilità a causadell’invalidità e la rideterminazione dell’assegno riparativo, fissandolo nella misura di euro50,00 mensili.2. Avverso il predetto provvedimento il difensore di [OSCURATO:PERSONA] haproposto reclamo al Tribunale di sorveglianza di Bologna e ha censurato la genericità dellamotivazione, meramente apparente, l’omessa statuizione sugli specifici punti sui quali erastato richiesto il provvedimento impugnato, tutti rigettati in blocco in un unico passaggiomotivazionale aspecifico, la violazione dell’art. 47, comma 8, ord. pen., che riserva alMagistrato di sorveglianza ogni decisione in relazione ai casi concreti riferibili all’attuazionedel programma socio-riabilitativo, e, infine, l’erronea valutazione del merito delle istanze conriferimento anche ai punti specificamente dedotti.Il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha riqualificato l’impugnazione e lo ha trasmessaper competenza alla Corte di cassazione.3. Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria con la quale hachiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. Come affermato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, «avverso iprovvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica dellemodalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtùdell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cuisiano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis".(Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguirel'espiazione della misura alternativa all'estero)» (Sez. 1, n. 8411 del 14/01/2025, Vecchione,Rv. 287565 - 01)Poiché l’impugnazione proposta avverso il diniego di modifica delle prescrizioniconnesse con la misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali deve esserelimitata alla violazione di legge, va rilevata, per un verso, l’inammissibilità delle deduzioni conle quali si contestano nel merito le valutazioni svolte dal Magistrato, mentre, per altro verso,appaiono infondate le doglianze che lamentano la mera apparenza di motivazione sullespecifiche richieste formulate nell’originaria istanza, rigettate in blocco e senza alcunadettagliata analisi.E infatti, per quanto sintetica, la motivazione del rigetto è formulata in manieraintellegibile e si completa attraverso specifico rinvio alle valutazioni contenute nelprovvedimento applicativo della misura alternativa, emesso dal Tribunale di sorveglianza; inogni caso, a parte le ragioni di salute addotte e comprovate con specificità e per questopositivamente valutate, per rigettare le altre richieste il provvedimento impugnato ha fattoleva sull’argomento secondo il quale l’equilibrio delle prescrizioni fissate ai fini delprogramma socio-riabilitativo non potrebbe essere alterato. E tale valutazione, che rinvia allevalutazioni sulla funzione tanto preventiva quanto risocializzante dell’assetto di prescrizioniimposto con la misura alternativa, non sembra sindacabile in assenza di deduzione diconcreti e specifici elementi.Il Tribunale di sorveglianza aveva concesso l’affidamento in prova in data 03/07/2025 el’istanza di modifica delle prescrizioni è stata avanzata in data 27/08/2025, senza addurrealcuna indicazione circa l’eventuale intervento di elementi sopravvenuti che non fossero giàstati valutati dal Tribunale di sorveglianza.Sicché una motivazione aderente al percorso logico valutativo dell’originario recenteprovvedimento non può dirsi né carente né apparente.3. Il ricorso deve essere, pertanto, respinto e il ricorrente condannato al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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